Condominio e Ritenuta d’acconto: il 4% non vale per architetti, geometri e ingegneri
La Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2007) ha modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 con l’introduzione dell’articolo 25-ter.
In base a tali nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2007, il condominio, quale sostituto d’imposta, deve effettuare la ritenuta d’acconto nella misura del 4% anche sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 7 febbraio 2007, ha fornito tutti i necessari chiarimenti sull’applicazione di tali recenti disposizioni.
In particolare, al punto 3 di tale testo l’Amministrazione Finanziaria precisa che alle prestazioni rese da ingegneri, architetti e geometri non deve essere applicata la ritenuta d’acconta nella misura del 4% “in quanto l’articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell’esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale.”
I corrispettivi di tali prestazioni, anche se pagati dal condominio, sono assoggettati alla ritenuta del 20 % prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.
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Circolare n. 7 del 7 febbraio 2007 dell’Agenzia delle Entrate | 205 Kb | ![]() |

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