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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » Concordato Preventivo 2026/2027: come si aderisce, a chi conviene

Concordato Preventivo 2026/2027: come si aderisce, a chi conviene

Le nuove regole del concordato preventivo biennale alla luce del decreto correttivo, l'opportunità del ravvedimento speciale

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 9 Ottobre 2026/2 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali, Professioni tecniche e imprese edili /di

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance introdotto nel 2024 e riproposto nel 2025 per il biennio 2025-2026 volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Si tratta di un accordo che interessa potenzialmente 4 milioni di lavoratori autonomi e piccole imprese e che consente loro di congelare le tasse per un periodo di 2 anni.

Chi può accedere al concordato? Quando conviene? Come si calcola la proposta? Ecco cosa sapere senza essere un esperto fiscale.

Per effettuare correttamente il calcolo delle imposte, è essenziale mantenere un’accurata traccia del fatturato imponibile. Per gestire in modo preciso gli aspetti finanziari e in conformità alla normativa, diventa indispensabile l’utilizzo di un software di fatturazione elettronica e di un software per il calcolo dei compensi completamente gratuito.

Indice

  • Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona?
  • Come si aderisce al Concordato preventivo?
  • Qual è il termine per aderire al Concordato preventivo?
  • Chi può accedere al Concordato Preventivo Biennale?
  • I forfettari possono accedere al Concordato preventivo?
  • Quali obblighi prevede il Concordato preventivo biennale?
  • Quali vantaggi offre il Concordato preventivo biennale?
  • Quali sono le cause di esclusione del concordato preventivo biennale
  • Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale
  • Come viene calcolata la proposta di Concordato preventivo biennale
  • Come si rinnova il concordato preventivo
  • Concordato preventivo: è ancora previsto il ravvedimento speciale con imposta sostitutiva opzionale?

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona?

Il Concordato preventivo biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (di seguito, “ISA”) di siglare un “accordo” con il Fisco a seguito della formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR,  senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, o a un  Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Concordato preventivo: norme di riferimento e indicazioni operative del Fisco

La disciplina generale del concordato è contenuta nel D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 108/2024 e dal D.Lgs. 81/2025.

Con il D.Lgs. 81/2025 si procede ad un’importante revisione del concordato preventivo biennale:

  • i forfettari non potranno più aderire al concordato (art. 7).
  • sono state stralciate le imposte agevolate del 10, 12 e 15% nel caso di un’eccedenza superiore a 85mila euro: quindi sul differenziale oltre questo importo si tornerà ad applicare l’aliquota Irpef del 43% (con relative addizionali) o l’aliquota Ires del 24% nel caso di società di capitali (art. 8); la disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo
    biennale per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del decreto.
  • sono previsti dei tetti agli incrementi di reddito e valore della produzione, ovvero dei limiti alla proposta del fisco per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che ottengono un punteggio elevato (non inferiore a 8); per chi arriverà al 10 in pagella già sull’anno d’imposta 2024 l’incremento massimo non potrà superare il 10 per cento. Una percentuale che diventa del 15 per chi ha punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25% per chi ha un voto tra 8 e 9.
  • la semplice notifica di un avviso bonario non fa decadere dal concordato: dovrà rinunciare al beneficio solo chi non si mette in regola entro gli ordinari 60 giorni.
  • viene inclusa, fra le rettifiche del reddito concordato, la maxideduzione del costo del lavoro (120-130%).
  • sono confermate le regole delle esclusioni per i professionisti che sono anche soci di associazioni professionali o Stp.
  • nna norma di interpretazione autentica precisa che per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non rilevando, quindi, ad esempio, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Con la circ/olare n. 9 del 24 giugno 2025, le Entrate dettano le prime linee guida sul Concordato preventivo biennale integrando quelle fornite precedentemente con la circolare 18/2024.; con la circolare 8/2026

Modelli per ISA e Concordato Preventivo Biennale 2026-2027

Con il Provvedimento n. 71684 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025 e, contestualmente, il modello per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.

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Download Gratuito Provvedimento AE 71684/2026 - Modelli ISA e Concordato Preventivo Biennale 2026-2027

Maggiori informazioni

Decreto fiscale 2026: nuove scadenze e più flessibilità

Il D.L. 38/2026 rivede le scadenze fissate dal calendario del concordato preventivo biennale 2026-2027.

La finestra per l’adesione viene estesa fino al 31 ottobre 2026. Inoltre, il decreto modifica il D.Lgs. 13/2024 introducendo soglie massime agli incrementi di reddito richiesti ai contribuenti con punteggi ISA più bassi. In particolare, è previsto un tetto del 30% per i soggetti con voto ISA tra 6 e 8 e un limite del 35% per chi presenta punteggi inferiori a 6.

La misura punta a favorire l’emersione e la compliance anche per i contribuenti considerati fiscalmente meno affidabili.

Un’altra novità riservata a chi opta per il concordato preventivo è rappresentata dall’iperammortamento, che diventa pienamente deducibile.

Concordato preventivo biennale 2026/2027: le modifiche introdotte dal D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, subito ribattezzato Correttivo Omnibus 2026, interviene con diverse integrazioni e modifiche sulla disciplina del concordato preventivo biennale.

L’articolo 28 rivede le norme sulle cause di esclusione e di decadenza e i benefici connessi al rinnovo del concordato.

L’articoo 29 introduce la possibilità di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

Ulteriori dettagli sono spiegati di seguito.

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Download Gratuito D.Lgs. 148/2026 - Disposizioni integrative e correttive in materia fiscale

La circolare 8/2026 chiarisce il coordinamento tra dichiarazione integrativa, ravvedimento operoso e decadenza, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026

Come si aderisce al Concordato preventivo?

L’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.

Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dello specifico software realizzato per aderire al CPB. A tal fine il contribuente:

  • inserisce i dati necessari;
  • calcola la proposta di concordato;
  • accetta la proposta entro i termini previsti ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB, entro i termini previsti per l’adesione (), mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.

L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi;
  • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).

Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

Le specifiche tecniche per l’adesione e il software

Con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.

Contestualmente ha reso disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente agli interessati di effettuare gli opportuni calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

La trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta dell’Agenzia per i periodi d’imposta 2025 e 2026 può essere effettuata con le seguenti due modalità:

  • in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa;
  • in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025. In questo caso il modello Redditi compilato e gli Isa sono trasmessi in una fase diversa (presumibilmente successiva).

Nell’ipotesi in cui il contribuente voglia inviare l’adesione in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, potrà farlo a condizione di anticipare i tempi della presentazione della dichiarazione rispetto al termine previsto del 31 ottobre, dal momento che l’adesione al Cpb va effettuata nel periodo 31 luglio/30 settembre. L’accettazione dovrà avvenire attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello Cpb 2025/2026, con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato (riferibile al periodo d’imposta 2024) e il reddito e il valore della produzione netta Irap stabilito per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Nel caso in cui, invece, il contribuente preferisca aderire alla proposta in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, potrà farlo trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni indicate prima, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025, al fine di poter utilizzare il medesimo canale in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi; il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, prestando attenzione a indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta dell’Agenzia, in maniera coerente con il modello Cpb inviato precedentemente.

Al fine di consentire al contribuente di esercitare questa seconda opzione di adesione, con il provvedimento appena pubblicato sono state apportate anche le necessarie modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Nel provvedimento sono indicate anche le modalità di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

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Download Gratuito Provvedimento AE 195422/2025 - Specifiche tecniche e modalità di trasmissione CPB 2025-2026

Il modello per il Concordato 2025

L’Agenzia delle Entrate ha approvato con il  Provvedimento 172928/2025 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Il modello può essere presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Nelle istruzioni l’Agenzia ricorda che si può aderire alla proposta concordato – anche in assenza di una proposta di CPB accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025 – con le seguenti modalità alternative:

  • inviando il modello congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
  • inviando il modello in modo autonomo.

Le istruzioni, inoltre, aggiornano la causa di esclusione/cessazione legata alla presenza di modifiche della compagine sociale che abbiano interessato le società di persone e gli studi associati, precisando che le modifiche sono rilevanti solo se aumentano il numero dei soci o degli associati e fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il modello di cui al punto 1.1, direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

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Download Gratuito Provvedimento AE 172928/2025 - Concordato biennale preventivo: modello comunicazione dati

Qual è il termine per aderire al Concordato preventivo?

Come detto, a regime, i contribuenti possono aderire al concordato entro il 30 settembre di ogni anno, mentre i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono aderire alla proposta di concordato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il D.L 38/2026 ha disposto che per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Chi può accedere al Concordato Preventivo Biennale?

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Dal 2025 non possono più aderire i forfettari.

Per ottenere l’ammissione al concordato preventivo biennale, i contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: non devono avere debiti tributari, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite sopra indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.

Risposta AE 87/2026 – Stop ai benefici del CPB per gli ex forfettari che superano i 150.000 euro

Con la Risposta all’interpello n. 87/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti e le imprese che, pur avendo aderito al CPB come forfettari, hanno optato tra il 2023 e il 2024 per il regime ordinario nell’anno di applicazione dell’istituto.

L’Agenzia ha ribadito un principio cardine: la proposta di Concordato accettata dal contribuente è “tarata” sulle sue caratteristiche del 2023. Pertanto, chi aderisce al CPB in qualità di forfettario rimane vincolato alle regole di cessazione previste per tale regime dal D.Lgs. 13/2024, a prescindere dal passaggio volontario al regime ordinario nell’anno successivo.

Consentire l’applicazione delle regole ISA a un soggetto che ha accettato una proposta calcolata sui parametri forfettari creerebbe, secondo le Entrate, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi è rimasto nel regime agevolato.

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Download Gratuito Risposta AE 87/2026 - Concordato preventivo biennale e regime forfetario: superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50%

Leggi la sintesi redazionale delle risposta

Risposta AE 47/2026 – Sospensione dell’attività professionale per motivi di salute

Un avvocato in regime di CPB ha sospeso la propria attività nel secondo anno del biennio per motivi di salute, comunicandolo all’Ordine di appartenenza. L’Agenzia ha confermato che tale sospensione rappresenta in sé una “circostanza eccezionale”. Se da essa deriva una riduzione del reddito effettivo (o del valore della produzione netta) superiore al 30% rispetto a quello concordato, il CPB cessa di produrre effetti a partire da quell’anno d’imposta, a prescindere dalla durata temporale della sospensione. Di conseguenza, per quell’anno vengono meno anche i benefici premiali legati all’adesione al regime.

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Download Gratuito Risposta AE 47/2026 - Concordato preventivo biennale: attività professionale e cause di cessazione

Risposta AE 39/2026 – ISA costruzioni e Concordato Preventivo Biennale: quando contano anche le rimanenze (anche con ricavi “zero”)

In un anno senza vendite, quale ISA si applica? E si può aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

Un chiarimento importante arriva dalla Risposta n. 39/2026 dell’Agenzia delle Entrate: per individuare l’attività prevalente (e quindi l’ISA “giusto” e l’eventuale accesso al CPB) non si guardano solo i ricavi, ma anche la variazione delle rimanenze di bilancio, tipicamente legate agli immobili in corso di costruzione destinati alla vendita.

Leggi la sintesi redazionale delle risposta

Risposta AE 320/2025 – Donazione d’azienda e “mera prosecuzione”: stop agli ISA e, di conseguenza, al Concordato Preventivo Biennale

Ai fini ISA, la “mera prosecuzione” di un’attività preesistente (come nel caso di donazione d’azienda) non gode delle deroghe previste in passato per gli Studi di Settore. Essa configura, pertanto, una causa di esclusione per “inizio attività”, impedendo l’applicazione degli indici e l’adesione al concordato preventivo biennale.

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 320/2025.

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Download Gratuito Risposta AE 320/2025 - Concordato preventivo: applicazione degli ISA

Qui la sintesi delle risposta 320/2025


YouTube Video

I forfettari possono accedere al Concordato preventivo?

Nel 2024 anche le partite Iva in regime forfettario – in via sperimentale – hanno potuto calcolare e valutare la proposta del Fisco per aderire al concordato preventivo.

Dal 1° gennaio 2025 i soggetti in regime forfettario non possono più aderire al CPB, ad eccezione di quelli che sono usciti dal regime perché nel 2024 hanno superato i 100.000 euro di ricavi/compensi (non sono sufficienti gli 85.000 euro) che potranno aderire al CPB 2025-2026 in qualità di soggetti Isa.

Quali obblighi prevede il Concordato preventivo biennale?

Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati sia oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA.

L’obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste quando ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni24, previste dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito, decreto ISA) e dai singoli decreti di approvazione.

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Quali vantaggi offre il Concordato preventivo biennale?

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA;
  • possono avvalersi del ravvedimento speciale e “scudare” le annualità precedenti al concordato versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il D.Lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

I benefici per chi rinnova il concordato 2026-2027

Per il rinnovo del CPB il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Correttivo Omnibus 2026) prevede un vero e proprio pacchetto di benefici:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui;
  • esonero dal visto per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;
  • anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza dell’accertamento;
  • eliminazione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi alle annualità 2026-2027.

Le agevolazioni sono espressamente disciplinate dall’articolo 28 del correttivo.

Chi rinnova può utilizzare il metodo storico senza le maggiorazioni previste per il primo anno di adesione. Il rinnovo parte dal reddito e dal valore della produzione effettivi dell’ultimo anno, opportunamente rettificati.

Importante anche la maggiore flessibilità concessa in presenza di errori o omissioni.

Quando viene presentata una dichiarazione integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati utilizzati nella determinazione della proposta di concordato, il reddito concordato o il valore netto della produzione possono essere rideterminati sulla base dei nuovi dati.

Per le sanzioni collegate agli errori corretti è inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso.

La modifica riduce quindi il rischio che una correzione dichiarativa determini automaticamente la perdita del concordato.

Quali sono le cause di esclusione del concordato preventivo biennale

Non possono accedere al CPB i contribuenti con:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

Il primo punto riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioè:

  • aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
  • per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.

Dal 2026-2027 l’adesione senza requisiti o in presenza di cause di esclusione è priva di effetti dall’origine.

Risposta n. 100/2026 – Studi associati e subentro di nuovi soci: l’avvicendamento non fa saltare il CPB

Con la Risposta n. 100/2026, l’Agenza delle Entrate interviene sul caso di uno studio professionale (costituito in forma di associazione) che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026. All’interno dello studio si è verificato un avvicendamento: un socio di minoranza (che non aveva aderito originariamente al CPB) ha esercitato il recesso con effetto dal 1° gennaio 2025. Contestualmente, è subentrato un nuovo professionista che, invece, aveva già optato per il CPB, ma per il biennio sfalsato 2024-2025.

Il dubbio dell’istante riguardava la possibile configurazione di una causa di esclusione dal concordato per lo Studio, disciplinata dall’art. 11, co. 1, lett. b-quater) e b-sexies) del D.Lgs. 13/2024.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’avvicendamento non fa saltare il CPB. Le motivazioni sono due:

  1. nessun aumento del numero dei soci: la norma prevede l’esclusione solo nel caso in cui le modifiche della compagine sociale portino a un incremento numerico degli associati. Essendoci stata un’uscita e un ingresso contestuali, il numero è rimasto invariato.
  2. disallineamento dei bienni: il fatto che il nuovo socio abbia un biennio di adesione sfalsato (2024-2025) rispetto allo Studio (2025-2026) non costituisce causa di esclusione. Tuttavia, l’Agenzia avverte: per mantenere l’efficacia del CPB anche per il 2026, il nuovo socio dovrà obbligatoriamente rinnovare la propria adesione individuale per il biennio successivo all’atto della scadenza. In caso contrario, lo Studio decadrà dal regime per l’anno 2026.
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Download Gratuito Risposta AE 100/2026 - Concordato preventivo biennale: modifica compagine associativa e disallineamento biennio di adesione

Risposta AE 45/2026 – Partecipazione ad associazioni professionali con attività diverse

Il caso riguarda un dottore commercialista intenzionato ad aderire al CPB per il biennio 2025-2026, il quale è contemporaneamente associato a una scuola di sci (che applica un diverso codice ISA). L’Agenzia ha chiarito che la causa di esclusione prevista per chi partecipa ad associazioni/società tra professionisti (che impone l’adesione congiunta al CPB) non si applica se le attività esercitate sono completamente distinte, non assimilabili e soggette a indicatori di affidabilità fiscale (ISA) differenti. Pertanto, il professionista può aderire al CPB per la propria attività a prescindere dalle scelte della scuola di sci.

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Download Gratuito Risposta AE 45/2026 - Concordato preventivo: attività di lavoro autonomo, contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti e causa di esclusione

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

La cessazione del concordato preventivo si verifica nei seguenti casi:

  • cessazione o modifica dell’attività;
  • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato:
    a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato; 1) danni ai locali destinati all’attività’ d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; 2) danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; 3) l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività 4) la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
    g) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    d) cessione in affitto dell’unica azienda;
    e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;
  • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
  • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);
  • superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

  • a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
  • quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Anche il D.Lgs. 148/2026 interviene sulla disciplina della decadenza indicando tra le ipotesi il caso in cui, in seguito all’accertamento relativo al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del CPB, emergano errori od omissioni nei dati utilizzati per la proposta tali da determinare un reddito o un valore netto della produzione corretto superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.

Risposta AE 103/2026 – L’acquisto d’azienda da parte della ditta individuale non si configura come causa di cessazione

La risposta 103/2026 dell’Agenzia delle Entrate analizza il caso di un intermediario di commercio (ditta individuale) che, dopo aver aderito al CPB per il biennio 2025-2026, ha intenzione di acquistare un’azienda operante nell’elaborazione dati, al fine di internalizzare alcune funzioni amministrative.

Il contribuente chiede se tale operazione integrasse la causa di cessazione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024, la quale fa decadere dal concordato i soggetti interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, salvando il CPB dell’imprenditore individuale. L’Amministrazione fa leva sul tenore letterale della norma: la causa di cessazione citata si rivolge espressamente a operazioni realizzate da “società o enti”. Di conseguenza, il suo ambito applicativo non si estende alle imprese individuali. Acquistare un’azienda nel corso del biennio coperto dal Concordato, per una ditta individuale, costituisce un’operazione che non ne provoca l’automatica fuoriuscita dal perimetro di favore (come peraltro era già stato anticipato in via generale nella FAQ n. 2 del 25 settembre 2025).

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Download Gratuito Risposta AE 103/2026 - Concordato preventivo biennale: acquisto d'azienda da imprenditore individuale (cessazione)

Risposta AE 98/2026 – Il blocco giudiziario del cantiere fa saltare l’accordo

Il blocco di un cantiere edile per vicende giudiziarie può rappresentare una “circostanza eccezionale” tale da far decadere gli effetti del Concordato Preventivo Biennale (CPB)?

A questa interessante domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 98/2026, fornendo utili indicazioni operative per i professionisti e i lavoratori autonomi il cui fatturato dipende in via esclusiva da un unico committente.

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Download Gratuito Risposta AE 98/2026 - Concordato preventivo biennale: blocco giudiziario del cantiere come evento straordinari

Leggi la sintesi redazionale della risposta

Risposta AE 46/2026 – Affitto d’azienda e cause di cessazione

Una società in accomandita semplice, già aderente al CPB, intende prendere in affitto l’azienda di un’altra società per razionalizzare i costi. L’Agenzia ha precisato che l’affitto d’azienda non costituisce una causa di cessazione dal CPB. La normativa (art. 21 del d.lgs. n. 13/2024), infatti, elenca tassativamente le operazioni straordinarie che fanno decadere l’accordo (fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche della compagine sociale). L’affitto d’azienda, non rientrando tra queste, non pregiudica l’efficacia del concordato per il biennio in corso.

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Download Gratuito Risposta AE 46/2025 - Concordato preventivo biennale: affitto d'azienda e causa di cessazione

Risposta AE 248/2024 – Trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti, sebbene non determini modifiche della compagine sociale, può configurare una causa di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.

Con la Risposta 248/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali operazioni contrastano con la ratio delle norme sulle cause di esclusione e decadenza del Concordato preventivo: evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al concordato in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.

Nel caso in esame, si determina la fattispecie per la quale lo stesso soggetto, che ha aderito al Concordato dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia. Con la trasformazione viene modificata dunque la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti.

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Download Gratuito Risposta AE 247/2024 - Concordato preventivo (trasformazioni societarie)

Risposta AE 248/2024 – Uscita dal Regime Forfettario nello stesso periodo di imposta di adesione al Concordato

Può aderire alla ­proposta di Concordato Preventivo il contribuente che ha adottato il Regime Forfettario e che poi nello stesso periodo d’imposta è stato costretto ad uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro. A condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l’adesione alla proposta di Concordato.

È il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 248/2024 che ha richiamato quanto stabilito:

  • dall’art. 71 della legge 190/2014 (disciplina del regime forfettario): il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro;
  • l’articolo 11 del D.Lgs. 13/ 2024 (disciplina del concordato) che individua tra le cause di esclusione l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario.
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Download Gratuito Risposta AE 248/2024 - Concordato preventivo (uscita dal regime forfettario)

Come viene calcolata la proposta di Concordato preventivo biennale

Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.

Il punto di partenza è il reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta 2025. Da qui si sviluppano 5 fasi:

  1. misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  2. valutazione dei risultati economici nella gestione operativa degli ultimi 3 periodi d’imposta;
  3. confronto con valori di riferimento settoriali;
  4. formulazione della base IRAP;
  5. rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.

Indicatori ISA e maggiore base imponibile

La prima fase prende in considerazione i dati dichiarati dal contribuente tramite gli ISA nella dichiarazione 2026, riferita al periodo d’imposta 2025.

Per i soggetti che soddisfano i requisiti di accesso al CPB, l’Agenzia analizza gli indicatori elementari per i quali non è stata raggiunta la piena affidabilità. Quando l’indicatore è direttamente migliorabile dichiarando ulteriori componenti positive, viene considerato l’ammontare di ricavi o compensi necessario per raggiungere la massima affidabilità fiscale.

Un esempio è l’indicatore “Ricavi per addetto”, che, in caso di punteggio inferiore a 10, consente di valorizzare l’importo necessario per massimizzare il punteggio. Per altri indicatori, come “Durata e decumulo delle scorte”, la valutazione è invece indiretta e passa attraverso specifici algoritmi che incidono sul valore aggiunto stimato.

Se il contribuente presenta piena affidabilità in tutti gli indicatori elementari e consegue un punteggio ISA pari a 10, questa fase non determina maggiori componenti reddituali.

Redditività storica: conta anche il triennio

La seconda fase valorizza la storia fiscale ed economica del contribuente. Viene analizzato il reddito operativo prodotto negli ultimi 3 periodi d’imposta, compreso quello oggetto di dichiarazione.

La metodologia calcola una media ponderata dei redditi operativi del triennio, attribuendo peso ai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni. Il rapporto tra il reddito operativo dell’anno di applicazione e tale media determina un coefficiente di rivalutazione della base di concordato.

Benchmark settoriali e redditività minima

La terza fase confronta la posizione del contribuente con valori di riferimento settoriali. Il parametro di rivalutazione è rappresentato da un livello minimo di redditività settoriale, costruito sulla base delle spese per lavoro dipendente dichiarate dalle imprese ISA del medesimo settore.

Se il reddito determinato con i passaggi precedenti è inferiore al livello settoriale di riferimento, la metodologia assume tale valore minimo come riferimento reddituale. Questo passaggio ha una funzione di allineamento alla redditività minima del settore e mira a evitare proposte non coerenti con l’effettivo contesto economico dell’attività.

Base IRAP

Per l’IRAP, la proposta parte dal valore della produzione netta dichiarato nel periodo d’imposta 2025. A tale valore viene sommata l’eventuale differenza tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette e quello quantificato all’esito dei passaggi metodologici precedenti.

In questo modo, anche la base IRAP tiene conto dell’affidabilità fiscale del contribuente, dell’andamento dei risultati economici e dei valori settoriali di riferimento.

Rivalutazione con proiezioni macroeconomiche

Per il biennio 2026-2027 la metodologia utilizza le stime di crescita nominale del PIL: 2,7% per il 2026 e 2,5% per il 2027.

La stessa rivalutazione è applicata anche alla base imponibile IRAP, così da definire la proposta relativa al valore della produzione netta per il biennio successivo.

Adeguamento della proposta per eventi straordinari

I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata possono essere ridotti:

  • del 10%, se la sospensione dell’attività economica è durata tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione è durata oltre 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, se la sospensione è durata oltre 120 giorni.

Gli eventi devono essere riconducibili alle situazioni eccezionali indicate dal decreto, tra cui eventi calamitosi, danni ai locali o alle scorte, impossibilità di accesso ai locali, sospensione amministrativa dell’attività o sospensione dell’esercizio della professione.

Cessazione degli effetti del concordato

Il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si verificano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superiori alla soglia prevista dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13/2024, ossia oltre il 30% rispetto a quelli concordati, in presenza di circostanze eccezionali.

Tra le circostanze rientrano eventi calamitosi, eventi straordinari che rendono inagibili i locali o interrompono il ciclo produttivo, liquidazione, affitto dell’unica azienda, sospensione amministrativa dell’attività e sospensione dell’esercizio della professione. Il decreto aggiunge inoltre una fattispecie legata agli impatti economici negativi derivanti dai conflitti armati e dalla situazione geopolitica nell’area mediorientale, comprovati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5%.

Misure di gradualità

La proposta relativa al periodo d’imposta 2026 tiene conto del reddito dichiarato nel 2025 e, solo nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia allegata al decreto. La stessa modulazione opera anche per la proposta IRAP.

Si tratta di un elemento rilevante nella valutazione di convenienza: la maggiore base imponibile stimata non entra integralmente nella proposta del primo anno, ma viene assorbita progressivamente.

Proposta di concordato

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa, di lavoro autonomo e la base imponibile IRAP.

Resta esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti16.

I redditi oggetto di concordato riguardano, in base agli articoli 15 e 16 del Decreto CPB:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    a) plusvalenze e minusvalenze;
    b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR;
    c) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale;
    d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 21617;
    Per il reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti reddituali sopra citate non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società di persone e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, il predetto importo sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione;
  • il reddito d’impresa di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
    a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
    b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    c) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico);
    d) la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

L’art. 14 del D.Lgs 81/2025 ha introdotto delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.

La proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, della misura:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con basso livello di affidabilità fiscale

Il D.L. 38/2026 ha aggiunto all’articolo 9, comma 3 -bis , del D.Lgs. 13/2024 le seguenti soglie massime agli incrementi di reddito richiesti ai contribuenti con punteggi ISA più bassi:

  • 30%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 35%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Metodologia e software per il calcolo ISA

Periodi d’imposta 2026 e 2027

Con il D.M. 11/05/2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la metodologia con cui l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 nei confronti dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.

La metodologia approvata per il 2026-2027 è sostanzialmente la stessa già prevista dal decreto MEF 28 aprile 2025 per il biennio 2025-2026. La principale novità tecnica riguarda la rivalutazione prospettica della base concordabile.

Periodi d’imposta 2025 e 2026

Con il D.M. 28/04/2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) una proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Il provvedimento ripropone la struttura e i contenuti D.M. 14/06/2024 relativo al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato “Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026.

Il D.M. 24/04/2025 stabilisce le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo di imposta 2024.

Quest’ultimo decreto è stato disposto sulla base dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50/2017, secondo cui “le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate”.

Gli adeguamenti riguardano, per il solo periodo d’imposta 2024, tutti i 172 Isa applicabili a tale periodo e tengono conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Per effetto delle novità apportate dal D.lgs 81/2025 il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, degli ISA e della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB), è stato aggiornato con la versione 1.0.1.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il software consente, inoltre, la trasmissione telematica della proposta di concordato anche in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.

Ammessa, poi, entro gli stessi termini validi per aderire (30 settembre 2025, in virtù del D.lgs 81/2025), la revoca di un’eventuale precedente adesione al concordato per il biennio 2025/2026, da trasmettere esclusivamente in via autonoma, utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.

Resta comunque valida l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione 1.0.0 del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, anche se sarà possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di concordato elaborata con l’ultima versione del software, sempre nel rispetto dei termini normativamente previsti.

Infine, si precisa che l’aggiornamento del software non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati e/o già calcolati e trasmessi.

Concordato preventivo biennale: esempio di applicazione

Nell’area riservata dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda, presente nel Cassetto fiscale, contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.

Concordato preventivo: determinazione degli acconti

Il D.Lgs. 108/2024 prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  • se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari;
  • se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Risposta AE 49/2026 – Somme percepite da accordi transattivi

Una holding operativa ha incassato una somma a seguito di un accordo transattivo stipulato per definire una controversia legata alla mancata cessione di una partecipazione. L’Agenzia ha stabilito che tale importo, avendo natura forfettaria e risarcitoria per la risoluzione della controversia (e non costituendo il corrispettivo della cessione), non rientra tra i ricavi tipici della società, bensì si qualifica come sopravvenienza attiva (ex art. 88 del TUIR). Di conseguenza, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 13/2024, tale somma deve essere aggiunta al reddito d’impresa e al valore della produzione netta concordati, determinando una variazione in aumento.

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Download Gratuito Risposta AE 49/2026 - Concordato preventivo: sopravvenienza attiva

Risposta AE 48/2026 – Crediti d’imposta da bonus edilizi e reddito concordato

Uno studio associato ha chiesto se il costo sostenuto per l’acquisto di crediti d’imposta (bonus edilizi) e il successivo provento derivante dal loro utilizzo in compensazione debbano variare il reddito concordato. L’Agenzia ha chiarito che, sebbene il differenziale positivo sia imponibile in base al nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, tali componenti (costo di acquisto e valore nominale utilizzato) non rientrano tra le fattispecie tassative (come plusvalenze o cessione di clientela/elementi immateriali) previste dagli artt. 15 e 17 del d.lgs. n. 13/2024. Pertanto, essi non determinano alcuna variazione in aumento o in diminuzione del reddito e del valore della produzione netta già proposti e concordati.

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Download Gratuito Risposta AE 48/2026 - Concordato preventivo: differenziale positivo tra credito d'imposta da bonus edilizi e prezzo di acquisto

Come si rinnova il concordato preventivo

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, può accedere ad un nuovo biennio di concordato.

Il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio 2026-2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione, 2027, mentre il contribuente che aderisca al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026 potrà aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall’Agenzia delle Entrate relativa al successivo biennio d’imposta 2027-2028.

Per il rinnovo del CPB il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Correttivo Omnibus 2026) prevede un vero e proprio pacchetto di benefici:

  • esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 100.000 euro annui;
  • esonero dal visto per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP fino a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui;
  • anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza dell’accertamento;
  • eliminazione degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi alle annualità 2026-2027.

Le agevolazioni sono espressamente disciplinate dall’articolo 28 del correttivo.

Concordato preventivo: è ancora previsto il ravvedimento speciale con imposta sostitutiva opzionale?

L’articolo 29 del D.Lgs. 148/2026 introduce un nuovo ravvedimento speciale per chi ha aderito al 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027, per le annualità 2020-2023.

Possono accedervi i soggetti che:

  1. hanno applicato gli ISA;
  2. rinnovano nei termini previsti l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027.

Il ravvedimento interessa i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 e si realizza attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Ravvedimento CPB: come si calcola la base imponibile

L’incremento del reddito utilizzato come base per il calcolo dell’imposta sostitutiva è inversamente proporzionale al livello di affidabilità fiscale.

Più alto è il punteggio ISA, più contenuta è la maggiorazione.

Punteggio ISAIncremento del reddito dichiarato
105%
da 8 a meno di 1010%
da 6 a meno di 820%
da 4 a meno di 630%
da 3 a meno di 440%
inferiore a 350%

Le percentuali sono stabilite direttamente dall’articolo 29.

Il meccanismo premia quindi i contribuenti che negli anni interessati hanno ottenuto livelli di affidabilità fiscale più elevati.

Quali sono le aliquote dell’imposta sostitutiva

Per i periodi d’imposta 2022 e 2023, sull’incremento determinato secondo la tabella precedente si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali pari a:

  • 10%, con ISA pari o superiore a 8;
  • 12%, con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, con ISA inferiore a 6.

L’imposta sostitutiva IRAP è invece fissata al 3,9%.

Per gli anni 2020 e 2021, tenuto conto degli effetti della pandemia da Covid-19, le imposte sostitutive così determinate sono ridotte del 30%.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.

Quando si paga il ravvedimento speciale

Il versamento può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027;
  • oppure in un massimo di 10 rate mensili di pari importo.

In caso di rateazione sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 16 marzo 2027.

Le condizioni di accesso al ravvedimento e le regole di calcolo della base imponibile sono indicate all’articolo 29. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di comunicazione delle opzioni.

Ravvedimento speciale e controlli fiscali

Il principale effetto della regolarizzazione riguarda la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di procedere agli accertamenti sulle annualità interessate.

Con il pagamento dell’imposta sostitutiva, per gli anni dal 2020 al 2023 non possono in linea generale essere effettuate rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Il decreto individua tuttavia specifiche eccezioni, tra cui:

  • decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • applicazione di determinate misure cautelari o rinvio a giudizio per alcuni reati;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  • dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione previste.

Per le annualità oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento vengono prorogati al 31 dicembre 2029.

Inoltre, per i contribuenti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027, anche senza aderire al ravvedimento per tutte le annualità, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Camillo Turati
    Camillo Turati dice:
    17 Luglio 2024 en 16:30

    Articolo interessante, una specie di condono mascherato mi pare. Quali sono i rischi per chi aderisce? Potrebbe essere che chi aderisce venga controllato in seguito quando scade il concordato?

    Rispondi
  2. Don Ian
    Don Ian dice:
    13 Dicembre 2024 en 19:11

    Le lettere che hanno inviato a noi possessori di partiva IVA hanno un tono minaccioso, altro che “Fisco amico”. Impongono di dichiarare un reddito stabilito da un algoritmo, senza conoscere la realtà di noi contribuenti che non raggiungono il fatturato da loro presunto. Come posso aderire al concordato se ho un reddito nettamente inferiore a quello presunto? Siamo considerati a priori degli evasori.

    Rispondi
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