Comunità energetiche e Superbonus: in Gazzetta il decreto con le tariffe incentivanti
Individuate le tariffe che premiano gli impianti da fonti rinnovabili inseriti nelle comunità energetiche e detraibili con il Superbonus
Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre è stato pubblicato il decreto MISE con “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili“.
Il decreto, secondo i relatori:
consente a cittadini, PMI (anche agricole) ed enti pubblici di consorziarsi per abbassare drasticamente le bollette.
Il decreto MISE sulle comunità energetiche
Il decreto individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili, come regolate da ARERA.
Inoltre la norma individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119. del decreto-legge n. 34/2020.
Esso si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020, per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica.
La tariffa incentivante
L’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
- 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.
Periodo di diritto pari a 20 anni
Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato, al netto di eventuali fermate, disposto dalle competenti autorità per:
- problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete;
- eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità;
- altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.
A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un’estensione del periodo nominale di diritto.
Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa decorre dalla data di decorrenza del contratto, se l’impianto è in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, se successiva.
Modalità di accesso
L’istanza di accesso alla tariffa è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della delibera ARERA n. 318/2020 del 4 agosto 2020.
Nei casi previsti , il GSE acquisisce l’informazione antimafia.
Attività di monitoraggio
Il GSE pubblicherà, con cadenza semestrale, un bollettino che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:
- potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
- quantità di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
- quantità di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa;
- tipologia dei beneficiari;
- tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunità di energia rinnovabile ai fini dell’accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;
- proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.
Clicca qui per scaricare il decreto

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