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Comunità energetiche e incentivi fotovoltaico: il MASE chiama a partecipare!

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Alfonso Roma
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Imprese, cittadini e consumatori possono partecipare al nuovo schema di decreto con gli incentivi per impianti fotovoltaici e comunità energetiche

Il MASE (nuovo nome del MiTE) ha pubblicato sul portale ufficiale un nuovo schema di decreto per le comunità energetiche rivolto a imprese, cittadini, attori istituzionali e consumatori. È possibile rispondere a tale chiamata entro e non oltre il 12 dicembre 2022.

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Consultazione pubblica

Il nuovo decreto presentato dal MASE individua i criteri principali e la modalità per la concessione di incentivi con l’obiettivo di realizzare nuovi impianti di fonti rinnovabili in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo

Si prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare, di:

  1. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  2. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  3. Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Si prevede inoltre il possesso di tutti i seguenti requisiti:

    • la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
    • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
    • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
    • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
    • gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
    • sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Come rispondere

Tutti i soggetti interessati possono rispondere entro il 12 dicembre 2022 inviando le proprie osservazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC dgaece.div03@pec.mise.gov.it utilizzando il modulo di consultazione e come oggetto alla mail “consultazione dm energia condivisa”.

Infine ti allego la consultazione pubblica e il modello di adesione.

 

 

Alfonso Roma

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