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Home » Approfondimenti » Rinnovabili ed edilizia sostenibile » Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano

Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano

Le comunità energetiche sono associazioni di enti pubblici e privati che si uniscono per condividere l'energia prodotta localmente da fonti rinnovabili

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 11 Maggio 2026/2 Commenti/in Rinnovabili ed edilizia sostenibile /di
Comunità energetiche (CER)

Il Decreto Milleproroghe 162/2019 ha introdotto nel nostro Paese le CER (comunità energetiche rinnovabili) conformemente alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

La comunità energetica rinnovabile nasce dal coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici che scelgono di produrre e impiegare collettivamente energia elettrica pulita.

Il D.M. 414/2023, noto come Decreto CER o CACER, ha stanziato incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

Ecco una guida sintetica alle CER che ti offre una visione completa su vari aspetti:

  • definizione delle comunità energetiche rinnovabili;
  • soggetti che possono costituirle,
  • benefici;
  • incentivi previsti.

Indice

  • Come simulare una CER con un software professionale
  • Qual è l’obiettivo di una CER?
  • Come si costituisce una CER?
  • Le grandi imprese possono far parte di una CER?
  • Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
  • Chi può far parte di una CER?
  • Come funziona una Comunità energetica?
  • Le altre FAQ del GSE sulle CER
  • Comunità energetiche: vantaggi
  • Comunità energetiche: la normativa di riferimento
  • Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo

Come simulare una CER con un software professionale

Il video che segue ti mostra un simulatore per la valutazione economica di una CER integrato in un software professionale per la progettazione fotovoltaica.

YouTube Video

 

Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Qual è l’obiettivo di una CER?

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Come si costituisce una CER?

Per fondare una comunità energetica rinnovabile serve:

  • la creazione di un soggetto giuridico: è necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi; ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER);
  • l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che si deve trovare in prossimità dei consumatori stessi (non è necessario che l’impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un soggetto terzo);
  • l’installazione da parte di ogni membro della comunità di uno smart meter, ossia un contatore intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, l’autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell’energia.

Per ulteriori approfondimenti, leggi anche:

Come creare una comunità energetica rinnovabile

Comunità energetiche in condominio: come crearle, i vantaggi

Autoconsumo collettivo: cos’è e come funziona

Le grandi imprese possono far parte di una CER?

No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.

Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?

Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

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Chi può far parte di una CER?

I membri delle comunità energetiche sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia.

Ciascun partecipante è membro o azionista, è un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD; tutti devono essere collegati a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria.

È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

  1. produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia);
  2. autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità;
  3. consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.

L’ingresso e l’uscita alle comunità energetiche rinnovabili è su base volontaria.

Come funziona una Comunità energetica?

Una volta che l’impianto è operativo, la comunità ha la possibilità di richiedere, anche attraverso un’azienda esterna delegata a questo scopo, gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). È fondamentale sottolineare che tali incentivi non si applicano all’intera produzione di energia, ma soltanto a quella consumata all’interno della comunità, ovvero da parte dei membri nella stessa fascia oraria di produzione.

Nel caso in cui la produzione superi il consumo, la comunità riceverà solamente un compenso economico per l’energia in eccesso, senza ulteriori agevolazioni. Questa energia può essere immagazzinata in sistemi di accumulo per essere utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono disponibili, come di notte nel caso dei pannelli solari.

La comunità energetica produce energia ed alimenta le utenze dei suoi partecipanti attraverso uno o più impianti di produzione energetica rinnovabile, installati in prossimità delle stesse utenze che dipendono dal suo/loro funzionamento.

Gli impianti possono essere:

  • nuovi o già esistenti;
  • potenziati o adeguati;
  • di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi.

Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 (in misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità energetica) mentre sono esclusi gli impianti ibridi.

Gli ultimi aggiornamenti normativi in materia prevedono che l’impianto oggetto delle agevolazioni debba essere di nuova costruzione, la potenza complessiva non deve superare 1 Mw (in precedenza era di 200 Kw) e l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa tre o quattro comuni oppure due o tre quartieri di una grande città) sulla quale insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica, utilizzando la stessa cabina di trasformazione per il prelievo e la cessione dell’energia elettrica con la rete.

Le altre FAQ del GSE sulle CER

Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.

Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.

Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?

Sì, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

Come posso verificare il vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?

Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:

  1. avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
  2. verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.

Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  • una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  • un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA  (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Per ulteriori approfondimenti, leggi “Comunità Energetiche: come accedere agli incentivi, guida completa“

Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

  • Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
Potenza impiantoTariffa incentivante
potenza< 200 kW80€/MWh + (0 ÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW70€/MWh + (0 ÷40€/MWh)
potenza > 600 kW60€/MWh + (0 ÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria. L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE. Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.

A quanto ammonta il contributo PNRR?

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE.
È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione.

Cosa si intende per avvio lavori?

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale:
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?

No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.

È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?

Sì, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?

Sì. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.  È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?

Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Comunità energetiche: vantaggi

I vantaggi associati alle comunità energetiche sono molteplici. Oltre a non dover pagare l’energia prodotta dai propri impianti, le comunità energetiche ricevono un incentivo statale per ogni kilowattora prodotto (condiviso tra i membri della comunità) fino alla riduzione di emissioni inquinanti.

Nello specifico i vantaggi sono:

  • bollette più basse: più energia si consuma, minori sono i costi delle componenti variabili della bolletta. Ogni membro della comunità mantiene il contratto con il proprio fornitore di energia elettrica, al quale paga la tradizionale bolletta; in compenso, riceve periodicamente dalla propria comunità un importo per la condivisione dei benefici a favore della stessa. Non essendo tassato, tale compenso si trasforma in una riduzione di bolletta;
  • costi più bassi e incentivi più alti: aderendo a una CER si ha la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali sugli impianti fotovoltaici, che aumentano fino al 110% se si accede al Superbonus. Inoltre, il GSE applica tariffe speciali per 20 anni sull’energia condivisa;
  • benefici per l’ambiente: si evita di produrre energia da fonti fossili e si riduce l’utilizzo di inquinanti e climalteranti;
  • consapevolezza dei consumatori sull’importanza delle risorse, promuovendo comportamenti virtuosi e in grado di contrastare la povertà energetica.

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata
  • la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Comunità energetiche: la normativa di riferimento

La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast):

  • art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
  • D.m. 16 settembre 2020 (tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili)
  • D.lgs. 199/2021 (che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
  • Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD
  • D.m. 414/2023, il Decreto CER o CACER recente criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo
  • D.d. 23/02/2024, le Regole attuative GSE per CER e autoconsumo
  • Raccomandazione (UE) 2026/1007 del 30 aprile 2026 (sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo)

Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo

Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano

Incentivi CER 2026: la mappa completa delle agevolazioni alle Comunità Energetiche

Autoconsumo collettivo: cos’è come accedere agli incentivi per il fotovoltaico

Autoconsumo a distanza per il fotovoltaico: guida agli incentivi e novità 2026

CER e autoconsumo: il vademecum per i Comuni

Facility CACER: regole più flessibili per le CER

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/comunita-energetiche-cosa-sono-e-come-funzionano/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
2 commenti
  1. Enzo Tacchini
    Enzo Tacchini dice:
    29 Febbraio 2024 en 22:31

    È 1 ora che leggo ma non riesco a capire come funziona, quali sono i recuperi e che dovrei eventualmente fare

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      1 Marzo 2024 en 9:10

      Consiglio di leggere i successivi aggiornamenti:
      Comunità energetiche: le regole operative per chiedere i contributi CER

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