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Comunità energetiche: finanziamenti e incentivi del decreto CER

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Alfonso Roma
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Decreto CER: in arrivo contributi a fondo perduto e incentivi per le comunità energetiche per proseguire la decarbonizzazione entro il 2030

Il Ministero dell’Ambiente ha inviato alla Commissione Europea la bozza  di un decreto (decreto CER) contenente misure per fornire nuova energia all’Italia. Il decreto è finalizzato a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove comunità energetiche rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo, al fine di proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 imposti dall’Unione Europea.

Oggi il caro energia risulta essere uno dei temi più sentiti: la diffusione di forme di autoconsumo di energia rinnovabile da fonti green risulta certamente un’operazione strategica in termini di sostenibilità ambientale ed energetica. Grazie ad un impianto fotovoltaico si dipenderà di meno dai gestori nazionali di rete elettrica e si potrà produrre in autonomia l’energia necessaria per soddisfare il proprio fabbisogno: per questo motivo ti consiglio un software per fotovoltaico, gratis per 30 giorni, che ti consente il progetto completo e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica.

Decreto CER, cosa prevede

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con l’UE, ha avviato l’iter per la proposta di decreto CER (Comunità Energetica Rinnovabile) che incentiva la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.

La proposta presentata è stata strutturata secondo 2 misure:

  • contributo a fondo perduto del 40%;
  • incentivo in tariffa.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 GW, con un limite temporale fissato a fine 2027.

Con questo provvedimento diamo all’Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l’autonomia energetica. La ricchezza dell’Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia volta a produrre e consumare energia da fonti pulite risparmiando sui costi delle bollette. Se sapremo svilupparle come sistema Paese -conclude il Ministro – le Comunità Energetiche si riveleranno un’enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale”.

Queste le parole del Ministro Pichetto.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER)

Le Comunità Energetiche Rinnovabile sono sistemi realizzati dai clienti finalizzati dall’art. 31 della legge 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In pratica sono costituite da gruppi di persone che scelgono di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità. Servono a raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030 e rafforzare ulteriormente il percorso di sicurezza energetica dell’Italia valorizzando il territorio.

Scarica il dlgs 199/2021.

Chi può costituire una CER

Le comunità energetiche rinnovabile sono composte da un gruppo di soggetti che si uniscono insieme per creare una rete locale che avrà l’obiettivo di creare e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Chi sceglie di creare una comunità dovrà individuare un’area dove realizzare l’impianto con altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Possono costituire Comunità energetiche rinnovabile i seguenti soggetti:

  • cittadini;
  • imprese;
  • associazioni;
  • enti locali;
  • condomini;
  • terzo settore;
  • cooperative;
  • enti religiosi;
  • piccole imprese;
  • medie imprese;

il cui obiettivo è quello di non realizzare profitti finanziari; l’impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.

Che vantaggio hanno le comunità energetiche

Innanzitutto è importante sottolineare che le comunità energetiche hanno uno scopo primario: ossia di fornire dei benefici ambientali sociali ed economici. In parole povere esse vengono considerate come un trampolino di lancio verso l’auto sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico.

Chi può beneficiare del finanziamento a fondo perduto CER

Secondo la bozza di decreto diffusa, gli incentivi a fondo perduto del 40% per la realizzazione delle CER riguarderà i Comuni sotto i 5.000 abitanti. La tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso

Sono ammesse a beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile riportate nel piano “CACER” (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile).

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

  1. la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  2. l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  4. le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  5. gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  6. possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);
  7. gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Comunità CER, soggetti non beneficiari

Non possono essere concessi benefici:

  • agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
  • alle imprese in difficoltà;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti;
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

È possibile presentare le proprie domande fino al 31 dicembre 2024 e fino alla data in cui è raggiunto un contingente finanziario pari a 300 MW. Si attende ora solo il consenso da parte delle Commissione Europea per validazione ufficiale. Una novità importante riguarda la tariffa incentivante in quanto è stato previsto un periodo di diritto con decorrenza dalla data di entrata in esercizio dell’impianto pari fino ai 20 anni.

Inoltre, la domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro i 90 giorni dalla data in esercizio degli impianti. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell’incentivo.

5 passaggi per accedere all’incentivo in tariffa

Ogni cittadino, impresa, ente, ecc. che vorrà accedere all’incentivo dovrà seguire i seguenti 5 passaggi:

  1. individuare un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
  2. creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
  3. verificare facoltativamente con il GSE (gestore servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all’incentivo;
  4. ottenere l’autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete per renderlo operativo;
  5. richiedere l’incentivo al GSE.

Come richiedere la domanda al GSE

La domanda di presentazione va presentata entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti installati tramite il sito ufficiale del GSE (Gestore dei servizi energetici). Tale domanda deve essere presentata con tutta la documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti per l’accesso ai sostegni sulla base delle regole operative che saranno fissate con un decreto del ministero da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Inoltre, è possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti: verifica volontaria e non necessaria per accedere agli incentivi.

Caratteristiche e requisiti degli impianti ammessi all’incentivo

Il decreto legge prevede l’installazione di impianti da fonti rinnovabili i quali entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto, in particolare:

  • sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
  • sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • comunità energetiche rinnovabili.

Cos’è la potenza nominale di un impianto

La potenza nominale di un impianto si riferisce alla somma espressa in MW delle potenze elettriche nominali degli alternatori i quali appartengono all’impianto stesso.

La potenza nominale di un alternatore viene determinata moltiplicando la potenza espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore, in conformità alla norma CEI EN 60034. Inoltre, vale la seguente eccezione:

  • impianti eolici: la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
  • impianti fotovoltaici: la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

Agevolazioni CER, spese ammissibili

Nella proposta del provvedimento ministeriale rientrano le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento le seguenti spese:

  • spese di autoconusumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
  • comunità energetiche rinnovabili realizzate da clienti finali ai sensi dell’art. 31 del 199/2021;
  • configurazioni di autoconusumo per la condivisione dell’energia rinnovabile;
  • potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 € k.W, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 € k.W, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 € k.W per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
  • 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Ricordiamo che è necessario attendere la pubblicazione del decreto per avere certezza degli importi e delle tariffe incentivanti.

Fasce di potenza

All’interno degli allegati di proposta vengono citate 3 fasce di incentivi per il calcolo della tariffa premio applicabile all’energia elettrica condivisa spettante, quali:

  1. impianti fino a 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 60 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 100€ per MWh;
  2. impianti fino tra 200 kW e 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 70 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 110€ per MWh;
  3. impianti al di sotto o pari di 200 kW la tariffa è composta da un fisso di 80 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 120€ per MWh.

Inoltre sono state apportate delle correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici a seconda della zona geografica:

  • 4€ in più per MGh più per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • 10 € in più per MGh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna,, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

 

 

Alfonso Roma

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