Comunicazione telematica Enea 2018: da quando si calcolano i 90 giorni?
Comunicazione telematica Enea 2018: c’è tempo fino a fine giugno anche per i lavori finiti prima del 30 marzo. Ecco i chiarimenti
L’Enea fornisce importanti informazioni in merito alla comunicazione dei dati per accedere all’ecobonus 2018 (detrazione fiscale 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%).
La regola generale prevede che la comunicazione telematica si effettuata entro 90 giorni solari dal termine dei lavori sia trasmessa all’Enea la dichiarazione telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati.
Dal 30 marzo 2018 è operativo il nuovo portale Enea 2018 per le nuove comunicazioni.
In ragione di ciò, L’Enea avvisa che per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è antecedente il 30 marzo 2018, considerando che l’indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018.
In definitiva, per i lavori terminati dopo il 30 marzo, i 90 giorni si calcolano dalla fine dei lavori (collaudo); per i lavori terminati (colaudati) prima del 30 marzo, i 90 giorni si calcolano comunque sempre a partire dal 30 marzo.
L’Enea ricorda, inoltre, limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l’ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici – che è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento e invita gli utenti a non trasmettere ad Enea dati e/o documenti fino all’apertura dell’apposito nuovo sito.
Interventi ammessi all’ecobonus
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire delle detrazioni per riqualificazione energetica, ma alcune regole sono cambiate.
Riassumiamo brevemente gli interventi ammessi e la quota di detraibilità nella seguente tabella.
INTERVENTI AMMESSI | ALIQUOTA DETRAIBILE |
Serramenti e infissi | 50% |
Schermature solari | |
Caldaie Biomassa | |
Caldaie a condensazione classe A | |
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto) | 65% |
Pompe di calore | |
Scaldaccqua a PDC | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi di Building Automation | |
Microgeneratori | |
Interventi condominiali (superficie >25%) | 70% |
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) | 75% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico | 85% |
Clicca qui per accedere al portale Enea 2018
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interesante: conciso e chiaro
Grazie Gianfranco
Dovrei fare un invio Enea per una stufa a pellet, acconto risalente all’11 novembre 2018 (quindi sono ancora dentro 90 giorni) e saldo appena eseguito, nell’anno corrente.
Non ho una data di fine lavori effettiva in quanto è stata solo una sostituzione di generatore, così come non ho un certificato di conformità che attesti la fine lavori, ma solo la scheda tecnica della stufa.
Chiedevo cortersemente conferma se per inviare entrambe le fatture debba/possa attendere l’apertura del portale Enea 2019…anche se vorrebbe dire che per la prima fattura di acconto sarebbero già scaduti i 90 giorni.
Ciao Diego,
la regola prevede che i 90 giorni si calcolino dal “collaudo”, che in pratica è una semplice attestazione rilasciata dall’installatore.
Se non hai nulla, secondo il nostro parere, la data da cui far partire il calcolo dei 90 giorni dovrebbe essere quella della fattura del saldo finale.
Il portale Enea 2019 dovrebbe essere operativo da marzo, qualora ci siano ritardi, come è capitato negli anni passati, non ti devi preoccupare perché
l’ENEA automaticamente concede una proroga nei termini.