Ecco i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione: soggetti interessati, tempistiche, contenuto ed annullamento della comunicazione, sanzioni
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’attività dei lavoratori autonomi occasionali: questa l’importante disposizione prevista dall’articolo 14 del dlgs n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 13 del dl. n. 146/2021 (decreto fiscale).
Il provvedimento, ricordiamo, è intervenuto in diversi ambiti con una serie di misure riguardanti per lo più la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Il disegno di legge rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, introducendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione da inviare all’Ispettorato del lavoro.
A tal riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento relativo alla comunicazione preventiva per le attività svolte in regime di lavoro autonomo occasionale.
A fornire chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del decreto fiscale è intervenuto l’INL con la nota in esame, chiarendo le modalità attuative in riferimento a:
L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del dlgs n. 81/2008); pertanto il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Si parla di “lavoratori autonomi occasionali” ossia i lavoratori con rapporti contrattuali definiti dall’art. 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge un’opera o un servizio in favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti in ragione dell’occasionalità dell’attività. Tale attività deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.
Restano, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione:
Analizzate, inoltre, le tempistiche con le quali deve avvenire la comunicazione: entro il 18 gennaio 2022 per i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o ancora in essere alla data di emanazione della nota dell’Ispettorato, ossia:
Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, invece, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione va effettuata dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (quindi dove si svolge la prestazione), mediante SMS o posta elettronica (modalità operative di cui all’art. 15 del dlgs n. 81/2015).
La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento, non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale).
Le sanzioni, quindi, potranno essere più di una nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Non si applica, infine, la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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