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Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: la nota INL

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: la nota INL

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Ecco i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione: soggetti interessati, tempistiche, contenuto ed annullamento della comunicazione, sanzioni

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’attività dei lavoratori autonomi occasionali: questa l’importante disposizione prevista dall’articolo 14 del dlgs n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 13 del dl. n. 146/2021 (decreto fiscale).

Il provvedimento, ricordiamo, è intervenuto in diversi ambiti con una serie di misure riguardanti per lo più la sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Il disegno di legge rafforza le misure di contrasto al lavoro sommerso, introducendo l’obbligo in capo ai committenti di segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali, attraverso una comunicazione da inviare all’Ispettorato del lavoro.

A tal riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento relativo alla comunicazione preventiva per le attività svolte in regime di lavoro autonomo occasionale.

Nota dell’INL

A fornire chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del decreto fiscale è intervenuto l’INL con la nota in esame, chiarendo le modalità attuative in riferimento a:

  • soggetti interessati;
  • tempistiche;
  • contenuto della comunicazione;
  • annullamento della comunicazione;
  • sanzioni.

Soggetti interessati

L’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del dlgs n. 81/2008); pertanto il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Si parla di “lavoratori autonomi occasionali” ossia i lavoratori con rapporti contrattuali definiti dall’art. 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge un’opera o un servizio in favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti in ragione dell’occasionalità dell’attività. Tale attività deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i rapporti di natura subordinata;
  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del dl n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell’art. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Tempistiche

Analizzate, inoltre, le tempistiche con le quali deve avvenire la comunicazione: entro il 18 gennaio 2022 per i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o ancora in essere alla data di emanazione della nota dell’Ispettorato, ossia:

  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati;
  • in essere alla data dell’11 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio, invece, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità

La comunicazione va effettuata dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (quindi dove si svolge la prestazione), mediante SMS o posta elettronica (modalità operative di cui all’art. 15 del dlgs n. 81/2015).

Contenuti

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento, non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione viene applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale).

Le sanzioni, quindi, potranno essere più di una nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Non si applica, infine, la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

 

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