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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Comunicazione inizio lavori permesso di costruire: è obbligatoria?

Comunicazione inizio lavori permesso di costruire: è obbligatoria?

La comunicazione inizio lavori permesso di costruire va inviata all'ufficio tecnico per attestare l'avvio dei lavori richiesti nel PdC. Ecco il modello!

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 15 Gennaio 2024/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
comunicazione-inizio-lavori-permesso-di-costruire--

La comunicazione inizio lavori permesso di costruire è il documento scritto da inviare o consegnare all’Ufficio Tecnico del Comune attestante l’avvio dei lavori richiesti nell’oggetto del permesso di costruire.

Si tratta di una comunicazione obbligatoria e la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria! Per non correre alcun rischio, assicurati di compilare correttamente le tue pratiche con il software per i titoli abilitativi, che ti fornisce modelli sempre aggiornati e in linea con la normativa vigente. Inoltre, per facilitarti la gestione della documentazione, puoi ricorrere al software per la gestione progettuale che ti permette di gestire in maniera ottimale la documentazione di qualsiasi pratica dell’ufficio tecnico.

Indice

  • Comunicazione inizio lavori permesso di costruire D.P.R. 380
  • Chi redige la comunicazione di inizio lavori permesso di costruire
  • Quando presentare la comunicazione?
  • Come presentare la comunicazione inizio lavori PdC?
  • La comunicazione inizio lavori ha dei costi?
  • Sanzione per mancata comunicazione inizio lavori permesso di costruire
  • Modello comunicazione inizio lavori permesso di costruire
  • Comunicazione di inizio lavori permesso di costruire: sentenze di riferimento

Comunicazione inizio lavori permesso di costruire D.P.R. 380

Nel contesto delle pratiche edilizie, è obbligatorio segnalare l’inizio dei lavori per fini amministrativi e urbanistici.

La normativa relativa all’efficacia temporale del permesso di costruire, precedentemente noto come concessione edilizia, è delineata nell’art 15 del D.P.R. 380/01.

I permessi di costruire sono vincolati a due termini perentori stabiliti e la mancata osservanza di tali scadenze comporta la decadenza del titolo e la perdita di efficacia:

  • il termine per avviare i lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo abilitativo;
  • il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori.

È essenziale sottolineare che il termine triennale per la fine dei lavori è strettamente correlato alla comunicazione di inizio lavori entro l’anno, poiché è subordinato a quest’ultimo. Di conseguenza, una dichiarazione di fine lavori presentata senza la previa comunicazione di inizio lavori diventa priva di significato.

Scarica modello CILA editabile

Chi redige la comunicazione di inizio lavori permesso di costruire

La comunicazione di inizio lavori soggetti al permesso di costruire (PdC) può essere redatta da:

  • proprietario o intestatario del permesso;
  • tecnico incaricato della direzione dei lavori;
  • impresa esecutrice.

Quando presentare la comunicazione?

La comunicazione deve essere effettuata prima dell’avvio concreto dei lavori e solo dopo aver ottenuto il permesso di costruire (PdC).

Le norme regionali e, in particolare, i regolamenti edilizi comunali si occupano di disciplinare in modo preciso l’obbligo formale di comunicare l’inizio dei lavori. Tale adempimento è confermato dal Regolamento Edilizio Tipo nazionale del 2016, che, all’Allegato 1 “Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori“, fa esplicito riferimento alle comunicazioni relative all’inizio e alla conclusione dei lavori.

Come presentare la comunicazione inizio lavori PdC?

Nella prassi comune, l’interessato, ovvero il committente, è tenuto a comunicare ufficialmente l’inizio dei lavori al S.U.E. (Sportello Unico Edilizia comunale). Questa comunicazione deve essere seguita dall’avvio di effettive operazioni inerenti al titolo con evidenze concrete. Ad esempio, tali evidenze possono manifestarsi nell’allestimento del cantiere, nella realizzazione di strutture portanti, nell’elevazione di muri e nell’esecuzione di scavi coordinati con la creazione delle fondamenta.

Come detto, la procedura formale per comunicare l’inizio dei lavori è dettagliatamente disciplinata dalle norme regionali e, soprattutto, dai regolamenti edilizi comunali.

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La comunicazione inizio lavori ha dei costi?

Il servizio per la comunicazione inizio lavori soggetti al permesso di costruire è gratuito, non presenta infatti oneri a carico del richiedente.

Sanzione per mancata comunicazione inizio lavori permesso di costruire

In conformità all’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001 Testo unico edilizia, la decadenza del permesso di costruire rappresenta un effetto automatico derivante dal trascorrere del tempo, il quale, per quanto riguarda l’inizio dei lavori, non può superare un anno dal rilascio del titolo abilitativo.

Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La verifica dell’effettivo inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, essenziale per evitare la decadenza, rappresenta una questione di fatto. Tale valutazione deve essere effettuata caso per caso al fine di accertare che l’avvio delle opere sia reale e non finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita di efficacia del titolo abilitativo.

Per evitare la decadenza del permesso, è necessario che prima della scadenza dei termini sanciti, sia stata richiesta una proroga che prolunga la validità del permesso di costruire.

Modello comunicazione inizio lavori permesso di costruire

Non esiste un modello unificato della comunicazione inizio lavori permesso di costruire, in quanto come abbiamo affermato in precedenza, la procedura formale per comunicare l’inizio dei lavori è dettagliatamente disciplinata dalle norme regionali e dai regolamenti edilizi comunali, i quali forniscono anche il modello di riferimento.

Di seguito, puoi scaricare, ad esempio, la comunicazione di inizio lavori PdC (doc PDF) della Regione Toscana.

Icona

Download Gratuito Comunicazione inizio lavori soggetti a PdC - Regione Toscana

Per compilare, gestire e archiviare la comunicazione inizio lavori PdC della Regione Toscana, può esserti utile il software per titoli abitativi che ti fornisce il modello aggiornato e ti guida nella sua compilazione.

Nello specifico, selezionando il modello di comunicazione inizio lavori PdC, visualizzi i paragrafi che compongono il modello scelto e compili le diverse sezioni del modello con input guidato. Alla fine, archivi e gestisci il modello in formato elettronico e potrai esportare il documento in PDF o PDF/A.

Con il programma potrai compilare il modello con facilità, senza aver bisogno del modello comunicazione inizio lavori del permesso di costruire editabile.

Comunicazione di inizio lavori permesso di costruire: sentenze di riferimento

Di seguito si propongono una serie di sentenze in riferimento a permesso di costruire, inizio lavori, proroga del titolo abilitativo.

Permesso di costruire: quando può essere prorogato

La sentenza n. 2323/2022 del Tar Campania chiarisce quando il permesso di costruire può essere prorogato.

Secondo quanto esposto dal Tribunale Amministrativo Regionale, la proroga può essere concessa solo a lavori effettivamente iniziati entro l’anno prescritto dal rilascio del permesso di costruire e quando il permesso non sia ancora scaduto. La sentenza affronta un caso specifico in cui una società aveva richiesto due proroghe per un permesso di costruire relativo a un cantiere mai iniziato. Nonostante la società avesse ottenuto una proroga di tre anni, la richiesta successiva di un’ulteriore proroga di un anno veniva respinta dall’amministrazione territoriale.

Il Comune giustificava la decisione con un provvedimento di decadenza del vecchio permesso di costruire, poiché i lavori non erano stati avviati entro l’anno prescritto dal rilascio del titolo, e il terreno risultava in uno stato di abbandono. Il Tar Campania confermava la decisione dell’amministrazione, sottolineando che la richiesta di proroga doveva essere presentata prima della scadenza del termine previsto nel titolo edilizio. Nel caso specifico, la mancanza di attività edilizia entro l’anno dal rilascio del permesso rendeva la richiesta di proroga inidonea a evitare la decadenza.

Altre sentenze di interesse:

  • Quante volte si può rinnovare una proroga di un permesso di costruire?
  • Scadenza permesso di costruire, SCIA, DIA, CILA: quando è possibile ottenere una proroga?
  • Permesso di costruire: no alla proroga automatica
  • Permesso di costruire scaduto e conseguenze
  • Decadenza del permesso di costruire: quali sono i lavori che determinano l’avvio di un cantiere?
  • Permesso di costruire decaduto: fino a quando resta valido?
  • Avviso di rilascio permesso di costruire
  • Scia silenzio assenso
  • Legge ponte 1967
  • Silenzio diniego e silenzio rigetto

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