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Comunicazione ai prefetti per riaprire le attività o accedere ai locali chiusi

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Il Ministero dell’Interno chiarisce quando deve essere inviata la comunicazione preventiva ai prefetti per riaprire le attività consentite o per accedere ai locali chiusi

È stata inviata ai prefetti una circolare del Ministero dell’Interno che fornisce indicazioni in merito all’applicazione del dpcm del 10 aprile 2020 ed alla comunicazione ai prefetti.

Il decreto, che ha disposto il prolungamento fino al 3 maggio delle misure finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, prevede che per riaprire alcune tipologie di attività, o accedere ai locali delle attività chiuse, bisogna inviare una comunicazione alla Prefettura.

Il dpcm del 10 aprile

Ricordiamo che il dpcm del 10 aprile, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio (così come disposto dai precedenti decreti del 22 e 25 marzo), ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite:

  • il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
  • il commercio al dettaglio di libri;
  • il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il Ministero chiarisce che per le attività già espressamente autorizzate dal dpcm del 10 aprile non è necessaria alcuna comunicazione alle Prefettura.

Tutte le attività che possono lavorare regolarmente hanno in ogni caso l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 m, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il dpcm conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nella tabella ad esso allegata, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività consentite.

Le attività produttive che possono riaprire, o continuare a lavorare, sono:

  1. le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 del dpcm 10 aprile;
  2.  le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali;
  3.  l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  4. ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  5. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  6.  le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico.

La comunicazione preventiva al prefetto per la riapertura

Il dpcm permette tuttavia la riapertura di alcune delle attività sopra indicate, lettere a), e) ed f), obbligandole ad inviare una preventiva comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece un’autorizzazione scritta.

Possono quindi inviare tale comunicazione solamente le aziende che vogliono riaprire:

  1. che garantiscono la continuità delle filiere autorizzate a lavorare;
  2. con impianti a ciclo produttivo continuo;
  3. dell’industria dell’aerospazio e della difesa.

Per tali attività si configura quindi una sorta di “silenzio assenso” visto che con l’invio della comunicazione si può già riavviare l’attività.

La Prefettura manderà una comunicazione solo nel caso in cui non vi siano stati i requisiti per la riapertura e quindi l’attività deve chiudere.

I soggetti che abbiano già comunicato la prosecuzione dell’attività ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, non sono tenuti a inviare ulteriori comunicazioni.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale il provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.

La comunicazione ai prefetti per accedere all’interno delle attività sospese

Un ulteriore obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali da parte del personale dipendente, o terzi delegati, per lo svolgimento:

  • di attività di vigilanza;
  • di attività conservativa e di manutenzione;
  • della gestione dei pagamenti;
  • delle attività di pulizia e sanificazione;
  • della spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per tutte le suddette comunicazioni bisogna fare riferimento alla modulistica della Prefettura della propria provincia.

I controlli

La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri:

  • a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso;
  • ove necessario, tramite rilevamenti presso le sedi aziendali.

Verrà in tal caso controllata la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi:

  • delle Aziende Sanitarie Locali;
  • del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

 

Clicca qui per scaricare la circolare del Ministero dell’Interno sulla comunicazione ai prefetti

 

certus

 

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