ISCRO, cassa integrazione per i professionisti: come fare domanda di riesame

ISCRO, cassa integrazione per i professionisti: come fare domanda di riesame

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Dall’INPS le istruzioni per la presentazione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Il termine è il 12 ottobre

Con il messaggio n. 3180 del 22 settembre 2021 l’INPS fornisce le nuove istruzioni per la presentazione della domanda di riesame dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

L’ISCRO

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, un’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi.

Si tratta di una vera e propria cassa integrazione erogata dall’INPS che:

  • è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi);
  • può essere richiesta una sola volta nel triennio e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
  • è erogata per 6 mensilità.

Messaggio INPS n. 3180/2021

Con il nuovo messaggio l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame nel caso in cui l’istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Procedura riesame istanze respinte

La procedura di richiesta di riesame è totalmente on line; è possibile allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda.

La procedura prevede i seguenti semplici passaggi:

  1. nella sezione “Le mie ultime domande”, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, è possibile selezionare il tasto “Richiedi riesame”;
  2. tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti;
  3. attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte;
  4. cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

Il termine non perentorio è di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva), trascorso il quale, qualora l’interessato non ha prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo.

Requisiti di accesso

Per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

 

Clicca qui per scaricare il messaggio INPS n. 3180/2021

 

factus
factus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *