Deroga attestazioni SOA, ma solo per le imprese in difficoltà
Anac: attestazione SOA anche per le imprese in crisi a seguito del sisma 2016 o dell’emergenza Covid-19, con patrimonio netto negativo
Al fine di scongiurare il rischio di compromettere le possibilità di ripresa delle imprese e dell’intera economia nazionale colpite dalla crisi, l’Anac fornisce (con comunicato del 18 maggio 2022) i primi chiarimenti circa l’obbligo di attestazione SOA da parte delle imprese, per lavori con importo superiore ai 70.000 euro.
Comunicato Anac
A seguito del parere positivo del Consiglio di Stato, rilasciato lo scorso 27 aprile 2022, il documento Anac fornisce indicazioni in merito alla derogabilità del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2 del dpr n. 207/2010 (i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione): è consentito rilasciare l’attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche ad una impresa che presenti un patrimonio netto negativo e, quindi, sia privo del suddetto requisito.
Pertanto, per le imprese che versano in particolari condizioni viene disposta la temporanea disapplicazione delle norme codicistiche in tema di ricapitalizzazione, nonché di efficacia delle cause di scioglimento. Ma attenzione, tale deroga vale SOLO per gli operatori economici i cui dati di bilancio sono cambiati in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid–19.
Obiettivo della deroga
Lo scopo è di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà, non per motivi di tipo strutturale, ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.
Condizioni per la deroga
La deroga non viene concessa a tutti gli operatori economici, ma solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, vengono prese in considerazione le imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al sisma ed alla pandemia ed entro il limite espressamente indicato:
- dall’articolo 46 del dl 189/2016, ovvero solo per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 che non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi;
- dall’articolo 6 del dl n. 23/2020, ovvero alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.
Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla deroga i soggetti che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso tale requisito.
Termini
Terminato il lasso di tempo entro il quale le perdite di esercizio non determinano l’applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l’impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo (di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), del dpr n. 207/2010).
Attestazione SOA
Infine, l’Anac ricorda che l’attestazione di qualificazione, una volta rilasciata, ha una validità di 5 anni, con revisione al terzo anno.
Pertanto, per le imprese che ricadono nel regime speciale in esame, dovendo procedere al rilascio dell’attestazione di qualificazione in carenza del suddetto requisito, le SOA sono tenute a:
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuto rilascio, con indicazione dell’impresa, nonché degli estremi dell’attestazione di qualificazione rilasciata;
- allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, monitorare l’effettiva riacquisizione da parte dell’impresa attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione della decadenza dell’attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
- comunicare tempestivamente all’Autorità l’esito del monitoraggio svolto.
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