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La competenza sulla progettazione di infrastrutture viarie è solo degli ingegneri?

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Secondo il Tar Latina è ancora in vigore il Regio Decreto del 1925 sulle competenze di ingegneri ed architetti, quindi la progettazione di un’opera di viabilità pubblica è esclusiva competenza degli ingegneri

Con la sentenza n. 170/2020 del Tar di Latina viene nuovamente affrontato lo spinoso tema delle competenze professionale di architetti ed ingegneri.

La nuova sentenza in particolare riguarda la progettazione di opere di urbanizzazione primaria relative alla viabilità pubblica (nello specifico la realizzazione di una rotatoria).

I fatti in breve

I proprietari di un bar ricorrono contro la delibera del Comune che approvava un progetto di urbanizzazione relativo ad un’infrastruttura viaria che sarebbe dovuta sorgere nei pressi della loro attività.

In particolare la delibera approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria, posta all’intersezione tra due strade provinciali, la cui realizzazione avrebbe precluso l’accesso dei pullman al parcheggio di pertinenza dell’attività.

Il secondo motivo di ricorso (l’unico che sarà accolto dal Tar) riporta:

II) violazione degli artt. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto), oltre a incompetenza ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, giacché il progetto di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali è stato affidato ad architetti, laddove avrebbe dovuto essere redatto esclusivamente da ingegneri, cui è riservata la progettazione delle opere viarie, siccome rientranti tra le opere di urbanizzazione primaria.

Infatti il progetto dell’opera, redatto dall’UTC, era stato firmato da due architetti del Comune.

La sentenza del Tar

Il Tar osserva che l’impugnazione verte sulla violazione della normativa speciale in materia di competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, facendo valere il fatto che la progettazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli ingegneri e che, pertanto, del tutto illegittimamente essa è stata affidata ad architetti da parte del Comune.

Il Regio decreto del 1925

In merito il Tribunale ricorda che l’art. 51, del Regio Decreto n. 2537 del 1925, dispone che:

Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto.

Mentre il successivo art. 52 riporta:

Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

I Giudici osservano che è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dai suddetti articoli  (in base alla giurisprudenza richiamata – Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2019 n. 5012; sez. V, 21 novembre 2018 n. 6593; sez. VI, 15 marzo 2013 n. 1550; sez. IV, 5 giugno 2009 n. 4866).

Conseguentemente, il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato, perché poste a sua pertinenza, e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria, rientra tra le competenze esclusive degli ingegneri, non essendo riconducibili alle “opere di edilizia civile” che formano oggetto tanto della professione di ingegnere, quanto di quella di architetto.

Il secondo punto del ricorso pertanto è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar

 

compensus

 

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