Competenza in materia urbanistica: le leggi regionali prevalgono sulle norme comunali
La Corte Costituzionale chiarisce che in materia di pianificazione urbanistica e recupero edilizio le norme regionali possono derogare agli strumenti comunali
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2018 vengono chiariti ruoli e limiti delle competenze in materia urbanistica e recupero edilizio. La Corte afferma che:
la legge regionale è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali e quindi può prevedere interventi in deroga a tali strumenti.
Il ricorso del Governo contro la norma dell’Abruzzo
Il Presidente del consiglio dei Ministri, per mezzo dell’avvocatura dello Stato, aveva impugnato dinanzi la Corte Costituzionale la legge regionale dell’Abruzzo n. 40/2017. In particolare veniva contestato l’art. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 40/2017 avente oggetto:
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo.
L’articolo contrasterebbe, secondo il Governo, con più principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in particolare con l’art. 2, comma 4, del dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo cui:
i comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa, disciplinano l’attività edilizia.
La norma impugnata, inoltre, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), che attribuiscono ai Comuni competenze in tema di pianificazione urbanistica e disciplina dell’uso degli immobili.
I chiarimenti della Corte Costituzionale
La Corte precisa che:
l’esame congiunto delle disposizioni della legge regionale rende evidente che esse, sono dettate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, si limitano ad incentivare il recupero dei vani seminterrati ed accessori nel rispetto della normativa ambientale e dei princìpi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, dettando minute prescrizioni edilizie (quali l’altezza minima dei locali seminterrati e le modalità della sua misurazione).
Inoltre viene evidenziato che:
il testo unico dell’edilizia, se riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare l’attività edilizia, non configura (né potrebbe) in capo agli stessi una riserva esclusiva di regolamentazione in grado di spogliare il legislatore statale e quello regionale del legittimo esercizio delle loro concorrenti competenze legislative in materia di governo del territorio, competenze non a caso richiamate dallo stesso art. 2 TUE.
Neanche sussiste la violazione del principio fondamentale di attribuzione ai Comuni della funzione di pianificazione urbanistica del territorio, poiché la disposizione regionale consente esclusivamente deroghe minute alla disciplina edilizia comunale.
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