Compensi professionali e decreto parametri

Compensi professionali: le PA possono derogare il decreto parametri?

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Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il decreto parametri è solo una “traccia”, la stazione appaltante può derogare tali tariffe minime motivandone il perché

Con la sentenza n. 2094/2019 il Consiglio di Stato ritorna, ribaltando una decisione del Tar, su una questione molto cara ai tecnici: quanto sono vincolanti le tariffe individuate dal decreto parametri (dm 17 giugno 2016)?

Ricordiamo come con la sentenza n. 331/2018 il Tar Abruzzo aveva stabilito che:

le amministrazioni aggiudicatrici non sono libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa del comma 8 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)

I fatti in breve

Con un ricorso:

  • dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
  • dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo

contro:

  • la Regione Abruzzo
  • la Centrale di Committenza “Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata”
  • il Comune di Civitella del Tronto

si chiedeva l’annullamento di una gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in 470.977,56 euro secondo il dm 17/6/2016 (decreto parametri).

Tale importo è stato poi ridotto a 228.000,00 euro entro il tetto fissato dalla delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 693/2016, che limitava la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.

Da tale delibera regionale conseguiva la delibera comunale del Comune che nel bando di gara prevedeva per le spese tecniche e spese generali l’8% dell’importo dei lavori.

Secondo gli ordini professionali il bando di gara avrebbe disatteso il precetto dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 che prescrive alle stazioni appaltanti di utilizzare, quale criterio o base di riferimento, i parametri stabiliti dal dm 17 giugno 2016 al fine di stabilire i compensi delle prestazioni professionali.

La decisione del TAR

Il TAR Abruzzo ricordava che il comma 8 dell’art. 24 del dlgs n. 50/2016 riporta che:

Il Ministro approva con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento

È chiara l’intenzione del legislatore, secondo il Tar, di stabilire uno standard dei compensi professionali che sia garanzia di qualità delle prestazioni intellettuali richieste ai professionisti che progettano opere pubbliche.

Inoltre i giudici specificavano, nell’accogliere il ricorso, che:

Certamente il tenore del citato art. 24 non sancisce alcun obbligo delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale e tanto consente di ritenere non rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna prospettata dalla Regione sul presupposto che un tale obbligo possa esservi individuato. Tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici siano senz’altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché tanto equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa della citata disposizione

La scelta della Regione, secondo il TAR, di prevedere di destinare una quota quanto più limitata possibile di finanziamento alle spese tecniche con l’unico scopo di assicurare la realizzazione del maggior numero d’interventi, trascurava, in fase di programmazione, l’obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico-professionali che l’art. 24 del dlgs n. 50/2016 intende perseguire richiamando le stazioni appaltanti alla doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo.

Il ricorso al Consiglio di Stato

La Regione Abruzzo quindi ha ricorso contro la sentenza del Tar.

Il Consiglio di Stato chiarisce che:

non vi è dubbio che il legislatore abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti , evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.

Inoltre secondo i giudici la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare.

In sostanza si esclude che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali

La determinazione del Comune di Civitella del Tronto è dunque legittima poiché:

  1. è dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;
  2. le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;
  3. la riduzione è stata motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.

Il CdS accoglie quindi il ricorso della Regione e riforma la sentenza del Tar.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza CdS

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar

Clicca qui per scaricare il decreto parametri (dm 17 giugno 2016)

 

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