Compensazione prezzi: il MiMS esclude le parcelle dei professionisti
La compensazione prezzi si applica solo ai lavori (prodotti, attrezzature e lavorazioni) e non ai servizi (fase esecutiva di direzione lavori e coordinamento sicurezza)
In considerazione dell’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione che si è registrato negli ultimi tempi, la compensazione dei prezzi è un tema “caldo” nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici.
La questione di grande attualità è stata affrontata dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nei confronti di una stazione appaltante, con il parere n. 1371 del 21 giugno 2022.
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Quesito stazione appaltante
Il MiMS si è pronunciato su un quesito posto da una stazione appaltante, la quale, a seguito dell’aggiornamento dei prezzari previsto dall’art. 26 del dl 50/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 91/2022, e quindi del conseguente adeguamento dei corrispettivi per i lavori, chiedeva se la predetta disposizione dovesse essere applicata anche ai corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, mediante il ricalcolo della parcella.
Il parere del MiMS
Con parere n. 1372 del 21 giugno 2022 il MiMS ha chiarito che la revisione dei prezzi si applica solo ai lavori e non alle parcelle dei professionisti.
A parere del MiMS il meccanismo compensativo previsto dalla norma riconosce un adeguamento dei prezzi, con relativa adozione dello stato di avanzamento lavori, emissione del certificato di pagamento e corresponsione del relativo pagamento, unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo invece previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dei servizi.
Compensazione prezzi e decreto Aiuti
L’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici verificatosi negli ultimi tempi, ha compromesso, di non poco, la realizzazione delle opere pubbliche.
Per fronteggiare, alla situazione sopra esplicitata e per ovviare al caro materiali è stato introdotto il decreto Aiuti (dl n. 50/2022), che ha disposto l’aggiornamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022. Le disposizioni valgono esclusivamente per l’anno 2022 ed i prezzari aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, anche se possono essere usati transitoriamente fino al 31 marzo 2023 (nel caso di progetti a base di gara approvati entro questa data).
Nell’attesa dell’aggiornamento, inoltre, è possibile incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari approvati alla data del 31 dicembre 2021.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione della norma, vengono riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del 90%. Successivamente si procederà al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, conseguenti l’adozione del nuovo prezzario.
Il pagamento viene effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi della lett. a), dell’art. 106, comma, 1, dlg n. 50/2016.
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