Compensazione prezzi e pregiudizio concreto all'impresa

Compensazione prezzi: tocca all’impresa dimostrare le perdite

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In caso di variazione dei prezzi dei materiali, l’impresa appaltatrice deve dimostrare concretamente le perdite subite. Non basta la comparazione dei prezzi

Uno dei temi più caldi degli ultimi tempi in ambito lavori pubblici è stato ed è attualmente la questione altalenante dell’aumento del costo dei materiali da costruzione. È chiaro che ciò rappresentare un bel problema per un’impresa che si sia aggiudicata un appalto e successivamente debba fare i conti con variazioni di prezzi e costi imprevisti dei materiali nel bel mezzo dei lavori.

Il Consiglio di Stato entra nel merito della questione con una interessante sentenza, la n. 278/2023.

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Un’ATI (associazione temporanea di imprese) chiedeva il riconoscimento della “compensazione” presso l’ente pubblico appaltante con riferimento all’art. 133 “Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi“, comma 4, del dlgs 163/2006 vigente all’epoca dei fatti.

I lavori affidati in un regime di “prezzo chiuso” a garanzia della certezza di spesa dell’amministrazione appaltante, prevedeva che in caso di variazione dei prezzi oltre il 10%, sarebbe stato possibile chiedere la compensazione per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale.

Successivamente, il dl 162/2008 prevedeva la compensazione in caso di variazione sopra l’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Detta variazione era da riferirsi esclusivamente all’anno 2008 ed eccedente il 10% complessivo se riferita a più anni, con la necessità di presentare (a pena di decadenza) la relativa istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevamento delle variazioni dei prezzi.

Ma l’ATI presentava soltanto nel 2009 l’istanza di compensazione e, in seguito alla richiesta di chiarimenti dell’ente, tutta la documentazione comprensiva di una serie di fatture e di dichiarazioni.

Ma sia l’istanza che le fatture e le dichiarazioni suddette venivano respinte, in quanto l’amministrazione sosteneva la tesi secondo la quale, per ottenere la compensazione, sarebbe stato necessario presentare entro il termine di decadenza non solo la domanda relativa, ma anche tutta la documentazione giustificativa della stessa.

Il parere del Tar

L’ATI faceva ricorso al Tar che lo accoglieva in parte, quanto riteneva che:

  • l’onere di presentare entro un termine a pena di decadenza l’istanza di compensazione non si potesse estendere, nel silenzio della norma, ai documenti giustificativi della stessa, in base al noto principio per cui non si danno decadenze non previste dalla legge;
  • per determinare la compensazione in aumento eventualmente dovuta, si dovesse procedere non in termini astratti, con il confronto tra il prezzo dell’offerta e quello rilevato dal decreto ministeriale, ma con riferimento a parametri concreti forniti confrontando l’offerta con quanto effettivamente speso in più dall’appaltatore (rispetto alle previsioni iniziali) e documentato con le fatture d’acquisto dei materiali.

La questione finiva, infine, dibattuta in ricorso d’appello promosso dall’ATI presso il CdS.

Il giudizio del CdS: per la compensazione contano le perdite effettivamente subite documentate a cura dell’impresa

I giudici di Palazzo Spada, a conferma di quanto espresso dal Tar, ribadiscono che la compensazione nel caso in esame non si dovrebbe calcolare in base ad una astratta comparazione dei prezzi, ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall’appaltatore:

La norma, come risulta a semplice lettura, è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite.

Tutto ciò si desume anzitutto dal riferimento nel testo dell’art. 133 a “lavorazioni contabilizzate” in un anno solare ben determinato e a “quantità accertate” relative alle lavorazioni stesse, il che rimanda ad una valutazione concreta, e non a criteri astratti. A conferma di questa tesi, la circolare applicativa della norma (circolare del Ministero delle infrastrutture 4 agosto 2005 n. 871), richiede all’art. 2, comma 2, che il direttore dei lavori provveda ad accertare “le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario” sulla base della contabilità di cantiere, e quindi con un apprezzamento relativo alla situazione di fatto così come essa si presenta.

In ultimo, i giudici chiariscono che essendo la compensazione fatta su dati concreti, spetta all’impresa per ragioni logiche, prima che giuridiche, procurare la documentazione necessaria. Infatti la documentazione contabile di un’impresa, come è del tutto ovvio, è nella disponibilità dell’impresa stessa, e non dell’amministrazione che con l’impresa abbia concluso un qualche contratto.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Adeguamento prezzi: le nuove regole

 

 

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