Compensazione dei prezzi: ANCE contro MIMS
ANCE contro MIMS su compensazione prezzi materiali da costruzione: procedure ed istruttorie da rivedere. La sentenza del Tar Lazio
Le rilevazioni delle variazioni percentuali dei materiali da costruzione più significativi relative al primo semestre dell’anno 2021 riportate nel DM 11 novembre 2021 (DM rilevazione dei prezzi) sono complessivamente inattendibili.
È quanto stabilisce la sentenza 7215/2022 TAR Lazio, che ha constatato un’anomala variazione dei prezzi rispetto agli anni precedenti, oscillante tra lo 0 e oltre il 100%.
Ricorso sulla compensazione dei prezzi, il caso
Con ricorso presentato al TAR Lazio, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha contestato il meccanismo di rilevazione dell’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzato dal MIMS. Nello specifico, ha criticato:
- i dati emersi per alcuni materiali oggetto di rilevazione, in quanto non in linea con gli incrementi di prezzo registrati realmente sul mercato;
- la carenza dell’istruttoria condotta dal MIMS che ha portato a risultati del tutto irragionevoli.
La contestazione è stata dettata dalla comparazione tra i risultati “ufficiali” e quelli ottenuti dall’analisi che l’ANCE ha affidato a provider nazionali ed internazionali autorevoli. Stando alla tabella allegata al ricorso, alcuni incrementi di prezzo individuati dal MIMS risulterebbero sottostimati, anche di oltre il 50%.
Pertanto, ANCE ha chiesto l’annullamento del DM 11 novembre 2021 o in alternativa un supplemento di istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei materiali.
Il MIMS, dal canto suo, ha replicato che il metodo utilizzato per la rilevazione dei prezzi, oltre ad essere consolidato nel tempo, garantisce omogeneità e continuità nella procedura di elaborazione dei dati, sia sotto il profilo procedimentale che relativamente alla tutela degli interessi in gioco. L’aumento dei prezzi infatti è stato stimato ricorrendo alla media dei dati forniti da provveditorati, Unioncamere e Istat, posti al vaglio della commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione.
Compensazione dei prezzi: normativa di riferimento
L’articolo 1-septies del DL 73/2021 ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria, derogatorio all’articolo 133 co 4- 5- 6-bis dlgs 163/2006 e art. 106 co 1 lett. a) del dlgs 50/2016, per ovviare agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
Disciplina derogata:
- Dlgs 163/2006 – art. 133 co 4- 5- 6-bis: prevede un meccanismo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per le variazioni superiori al 10%, rispetto ai valori rilevati nell’anno di presentazione dell’offerta, basato sulla metà della percentuale eccedente.
- Dlgs 50/2016 – art. 106 co 1 lett. a): prevede la possibilità di inserire nei documenti di gara iniziali clausole di revisione dei prezzi indicanti le variazioni dei prezzi e dei costi standard ove definiti. In caso di variazioni dei prezzi eccedenti il 10% (valutate sulla base dei prezzari regionali) si procede alla compensazione in misura pari alla metà.
Disciplina attuale:
- DL 73/2021 – art. 1-septies: concentra l’attenzione sulle variazioni percentuali dei prezzi superiori all’8%, in aumento o in diminuzione, registrate nell’anno 2021 e procede alla compensazione dei prezzi applicando alle singole quantità le rispettive variazioni eccedenti l’8% per l’anno 2021, o il 10% complessivo in relazione a più anni.
- DM 11 novembre 2021: tiene conto di quanto disposto dall’articolo 1-septies e riporta i prezzi medi dei materiali per ciascuno degli anni intercorrenti tra il 2003 ed il 2019 valutando inoltre la variazione percentuale di questi rispetto a quelli rilevati per gli stessi materiali nel primo semestre del 2021.
- DL 4/2022 – art. 29 co 1: fa riferimento alle nuove procedure di affidamento relative ai contratti di lavori e stabilisce che per le variazioni superiori al 5% si procede a compensazione per la percentuale eccedente e nella misura pari all’80% di detta eccedenza (fino al 31 dicembre 2023).
La sentenza
Il ricorso è accolto per la parte relativa alla richiesta di supplemento istruttorio.
Non è accolta la richiesta dell’ANCE in merito all’utilizzo di procedure o fonti alternative, in quanto il sistema di rilevazione Ministeriale conserva una propria complessiva validità. Deve essere demandata all’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per migliorare le procedure di rilevazione.”
In conclusione, il metodo di rilevazione dei prezzi adottato dal MIMS necessita di opportune modifiche utili a salvaguardare la corretta applicazione delle compensazioni previste dal Dlgs 73/2021.

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