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Come calcoliamo i costi della sicurezza? La procedura corretta alla luce del Regolamento e degli ultimi tariffari pubblicati

La “Stima dei Costi della Sicurezza” è un elaborato, che fa parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel quale devono essere individuati analiticamente gli oneri relativi all’applicazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (art. 31, L. 109/94).

La “Stima dei Costi della Sicurezza” è un elaborato, che fa parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel quale devono essere individuati analiticamente gli oneri relativi all’applicazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (art. 31, L. 109/94).
L’individuazione dei costi della sicurezza è un obbligo che deriva dal D.Lgs. 494/1996 [comma 1 lett. s) dell’ art. 12], nel quale si legge che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve contenere la “valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano”.
La stima dei costi della sicurezza, di norma, è quindi redatta dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, sia nel caso di Lavori Pubblici che Privati.
Nel caso dei Lavori Pubblici, tuttavia, qualora non sia prevista la presenza del coordinatore, è la Stazione Appaltante che deve procedere alla stima analitica dei “costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 7 comma 2 DPR 222/2003)”. In questa particolare situazione, in assenza del PSC che comunque è sostituito dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) redatto dall’impresa esecutrice (evidentemente solo dopo l’aggiudicazione e prima dell’inizio dei lavori), i costi della sicurezza da valutare a cura della Stazione Appaltante sono “i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori dal rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute”.
Negli altri casi (in cui sussiste l’obbligo della nomina del Coordinatore e della redazione del PSC), gli oneri della sicurezza da inserire nella stima sono elencati al comma 1 art. 7 del DPR 222; si tratta precisamente delle spese relative:

  1. agli apprestamenti previsti nel PSC (le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere – art. 2 comma 1 lett. c) D.P.R. 222/2003);
  2. alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  3. agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
  4. ai mezzi e servizi di protezione collettiva;
  5. alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
  6. agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  7. alle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale, quindi, non rientrano nei costi della sicurezza a meno che non si tratti di dispositivi resi necessari dalla presenza di interferenze tra diverse lavorazioni.
Al contrario, nei costi della sicurezza, è obbligatorio considerare l’eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni quando questo è dovuto ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare l’insorgere di rischi elevati dovuti ad interferenze tra le lavorazioni.
Per valutare i costi della sicurezza conformemente alle richieste della normativa, occorre (art. 7 comma 3) fare riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure a listini ufficiali, vigenti nell’area interessata; nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno utilizzarsi analisi dei costi complete e desunte da indagini di mercato.
Questi oneri della sicurezza, determinati attraverso un procedimento di stima analitica per voci singole (art. 7 comma 3), devono essere compresi nell’importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso di offerta delle impresa esecutrici.

I costi della sicurezza e i nuovi Tariffari
Alcuni tariffari di recente pubblicazione (ad esempio il Tariffario Campania LL.PP. 2004) riportano, per ogni singola voce, l’indicazione delle percentuali della manodopera e degli oneri della sicurezza inclusi nel prezzo.
L’inserimento di queste informazioni, che rappresenta un’innovazione certamente positiva, rischia di dare origine ad equivoci proprio in relazione alla corretta individuazione dei costi della sicurezza come in precedenza definiti.
Utilizzare le percentuali riportate nel tariffario per effettuare la stima degli oneri della sicurezza, infatti, può condurre a risultati diversi dalle richieste del D.P.R. 222/2003.
Come detto, il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza richiede la redazione della stima analitica (art. 7 comma 3) ed indica, espressamente, gli oneri da valutare.
Tutti gli aspetti di cui tenere conto nella valutazione egli oneri della sicurezza (riportati all’articolo 7) sono relativi a protezioni collettive, apprestamenti, impianti, DPI ( ma solo quelli dovuti ad interferenze tra le lavorazioni), etc. che per loro natura sono legati allo specifico cantiere e non tanto a caratteristiche di ordine generale.
L’indicazione nel tariffario delle percentuali della manodopera sul singolo prezzo, invece, è importante ai fini della redazione di un altro elaborato progettuale: il “quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera” (documento del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 554/99). Avere a disposizione le informazioni necessarie direttamente dal prezzario, infatti, semplifica notevolmente il lavoro del tecnico.
Tale impegno è ancora più agevole per il professionista che si avvale delle potenzialità di PriMus System; questi infatti, dopo aver ultimato il computo, può redigere in maniera completamente automatica la stima dell’incidenza della manodopera, utilizzando le informazioni ufficiali fornite dal tariffario per effettuare il calcolo rigoroso.

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