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Home » Approfondimenti » Professioni tecniche e imprese edili » Collaudo statico e collaudatore statico

Collaudo statico e collaudatore statico

Cos'è il collaudo statico, quando è obbligatorio. Chi è e cosa fa il collaudatore statico? Quali sono le sue responsabilità?

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 1 Dicembre 2022/1 Commento/in Professioni tecniche e imprese edili /di
Collaudatore statico e collaudo statico

Collaudo statico e collaudatore statico: in questo articolo analizzeremo cos’è il collaudo statico e qual è la figura preposta per poterlo effettuare.

Eseguire il collaudo statico, o collaudo strutturale, su un edificio comporta una serie di responsabilità per il tecnico abilitato, motivo per cui ti consiglio di affidarti ad un software per la gestione degli errori di progettazione puoi individuare eventuali carenze su disegni 2D, foto o modelli 3D. Puoi trasformare l’errore in un progetto di attività, assegnando le attività alla figura professionale preposta in un solo click. Puoi seguire l’errore dalla segnalazione fino alla risoluzione, ottenendo un progetto di qualità.

Indice

  • Cos’è il collaudo statico?
  • Quando è obbligatorio il collaudo statico
  • Come si fa il collaudo statico
  • Cosa bisogna scrivere in un certificato di collaudo statico
  • Sanzioni per mancato collaudo statico
  • Certificato collaudo statico
  • Chi è e cosa fa il collaudatore?
  • Nomina del collaudatore
  • Quali sono i compiti del collaudatore?

Cos’è il collaudo statico?

Il collaudo statico nasce con la legge 1086 del 1971 relativa alle strutture in cemento armato normale e precompresso. Con esso si accerta la conformità dell’opera ai contratti e alle regole d’arte, è l’atto definitivo per l’approvazione di un’opera.

Il collaudo statico è la procedura da utilizzare per valutare le prestazioni delle opere e delle sue componenti strutturali comprese nel progetto, incluse eventuali varianti; si effettua in corso d’opera: un edificio non può essere posto in esercizio fino al rilascio del certificato statico. Effettuare le opportune verifiche a lavori ultimati è difficile, perciò il collaudatore deve effettuare visite periodiche per tutta la durata della costruzione.

Le finalità del collaudo statico sono:

  • accertare che le opere siano idonee e quindi agibili dal punto di vista strutturale;
  • accertare che le opere siano conformi al contratto.

Quando è obbligatorio il collaudo statico

Il collaudo statico deve essere effettuato quando si costruisce un elemento strutturale di qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, legno, acciaio). Appare evidente che è una pratica obbligatoria in caso di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione globale.

Alcune costruzioni che interessano la pubblica comunità devono essere sottoposte a collaudo statico. Nello specifico opere:

  • in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  • in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
  • a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Secondo il capitolo 8 della circolare delle NTC il collaudo statico strutture esistenti viene effettuato quando si compiono interventi di:

  • adeguamento;
  • miglioramento.

Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Come si fa il collaudo statico

Il collaudo statico avviene in corso d’opera. Il collaudatore, unica figura preposta ad effettuarlo, lo fa in presenza del costruttore e del soggetto che ha commissionato l’opera, facendo un confronto tra il risultato finale e il progetto. In questa fase il collaudatore verifica che siano state rispettate le regole progettuali, controlla una serie di documenti che diano garanzia di qualità. Inoltre, se necessario, procede anche alle prove di carico dei materiali.

Lo svolgimento del collaudo statico avviene, secondo le NTC, attraverso i determinati adempimenti sia tecnici che amministrativi. Analizziamoli nel dettaglio:

  • adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla stabilità dell’opera e sulla rispondenza statica alle finalità per cui essa è stata progettata;
  • adempimenti amministrativi: finalizzati a rispettare le prescrizioni tecniche necessarie alla pubblica incolumità, le procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture ed alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.

Cosa bisogna scrivere in un certificato di collaudo statico

Di seguito ti fornisco uno schema da seguire per poter elaborare un certificato di collaudo.

Riferimenti e autorizzazioni

In questa sezione bisogna inserire tutti i riferimenti circa i depositi dei documenti fatti in ufficio, numero di protocollo, data di deposito di eventuali integrazioni. riferimento ad autorizzazioni comunali/provinciali, relazione del direttore dei lavori a lavori ultimati con relativa data, relazione a struttura ultimata circa i montaggi in stabilimento;

Figure intervenute nei lavori

Specificare il committente, i progettisti, il progettista architettonico dell’opera, il progettista delle strutture, il progettista delle strutture prefabbricate, il direttore dei lavori, il direttore dei lavori nello stabilimento di produzione, il direttore dei lavori delle strutture prefabbricate nel cantiere id montaggi, il geologo.

Imprese intervenute nel corso dei lavori

In questa sezione bisogna fornire informazioni circa le imprese che hanno preso parte alle lavorazioni. Dovranno essere annotati i dati dell’impresa costruttrice delle strutture in opera e prefabbricate e l’impresa installatrice delle strutture prefabbricate.

Descrizione dell’opera

Il focus dell’intero documento è di sicuro la parte relativa alla descrizione dettagliata dell’opera.

La descrizione dell’opera si compone di:

  • una breve descrizione;
  • riferimenti catastali;
  • principali dati metrici;

La descrizione delle strutture deve essere articolata in vari punti:

  • sistema costruttivo/concezione strutturale;
  • descrizione delle principali opere strutturali;
  • cenni sul terreno di fondazione/ interazione terreno-struttura;
  • metodi di calcolo e riferimenti normativi;
  • comportamento sotto sisma, i parametri utilizzati per il dimensionamento;
  • classe d’uso e vita nominale;
  • eventuale resistenza al fuoco delle strutture;
  • interferenze/valutazione della sicurezza con strutture esistenti per interventi sul costruito (capitolo 8 D.M. 14.01.2008).

Materiali impiegati e controlli in corso d’opera

Nel certificato di collaudo occorre specificare la tipologia di materiali utilizzati per le costruzioni, come precisato nella relazione di calcolo e nella relazione illustrativa (calcestruzzo, acciaio per armatura lenta, acciaio laminato per carpenteria, legno/legno lamellare, dispositivi di appoggio, dispositivi di isolamento sismico, materiali innovativi, ecc.).

Certificazioni dei materiali e dei componenti

Il corticato riporta le certificazioni relative ai materiali utilizzati: origine/conformità/marcatura CE, certificati delle prove eseguite presso laboratori ufficiali, eventuali certificazioni di centri di trasformazione, altri documenti previsti dalla normativa in relazione a specifici materiali o prodotti, indicare la data e l’esito di eventuali prelievi e/o controlli effettuati dal collaudatore o dal direttore dei lavori.

Prove di carico

E’ opportuno allegare i verbali delle prove di carico eventualmente effettuate sugli elementi/componenti strutturali; riassumerne brevemente natura ed esiti. Ti ricordo che le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio, servono ad identificare la corrispondenza del comportamento teorico con quello sperimentale. I materiali degli elementi sottoposti a collaudo devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio. Le prove di carico si svolgono seguendo con le modalità dettate dal collaudatore (che se ne assume la piena responsabilità); per quanto riguarda la loro materiale attuazione è responsabile il direttore dei lavori.

Visite di collaudo

Il certificato contiene anche l’elenco delle visite di collaudo effettuate, con le relative date e le operazioni o le prove effettuate con relativo esito. Va anche specificata la visita finale di collaudo con relativa data ed esito.

Osservazioni

È possibile anche inserire eventuali osservazioni relative all’impostazione strutturale, ai codici di calcolo utilizzati, ai sovraccarichi, alle condizioni di sicurezza della costruzione, ecc.

Piano di manutenzione delle opere strutturali

Se l’opera è eseguita in regime di qualità, c’è bisogno della convalida dei documenti di controllo e della verifica della risoluzione di tutte le non conformità; se l’opera prevede aggiunte o modifiche alle strutture o alla situazione statica di costruzioni esistenti, bisogna procedere con la valutazione dell’interferenza con le strutture esistenti ed eventuale verifica generale sulla sicurezza dell’opera.

Il collaudatore certifica e collauda.

Sanzioni per mancato collaudo statico

Secondo l’art. 75 del D.P.R. 380/2001:

chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 € a 1032 €.

Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore.

Il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.  Se questo non dovesse avvenire il collaudatore è punito con l’ammenda da 51 € a 516 €.

Leggi anche un approfondimento su Certificato di collaudo assente: quali le responsabilità del Direttore Lavori?

Certificato collaudo statico

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite PEC al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall’articolo 62 del D.P.R. 380/2001.

Il certificato di collaudo attesta che:

  • l’opera e le strutture portanti sono state realizzate in piena corrispondenza e conformità a quanto specificato nel progetto esecutivo e nelle varianti approvate, sempre nel rispetto nella normativa vigente;
  • le strutture sono state eseguite a regola d’arte e mediante l’impiego di materiali idonei anche in corso d’opera;
  • i sovraccarichi di progetto sono conformi all’utilizzo previsto per l’opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;
  • la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata conferma la regolarità del processo costruttivo;
  • nel corso delle visite di collaudo non sono state evidenziate deficienze o manchevolezze che possono compromettere la stabilità o l’utilizzo.

Il collaudatore si assume la piena responsabilità di attestare che l’opera sia stabile e sicura per l’incolumità pubblica e procede quindi al collaudo.

Chi è e cosa fa il collaudatore?

Il collaudatore è una figura tecnica fondamentale nel sistema dei contratti pubblici, chiamata a verificare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e la loro conformità rispetto a quanto previsto negli atti di gara e nel contratto. Il D.Lgs. 36/2023 dedica a questa figura l’art. 116, che ne disciplina compiutamente ruolo, funzioni, requisiti e modalità di nomina. Il collaudatore è il soggetto tecnico incaricato dalla stazione appaltante di verificare e certificare la regolare esecuzione del contratto, accertando la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Il Codice distingue diverse tipologie di collaudo, ciascuna con specificità proprie:

  • collaudo tecnico-amministrativo: è il collaudo generale che riguarda la verifica complessiva dell’esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico, amministrativo, contabile e documentale;
  • collaudo statico (o delle strutture): riguarda specificamente la verifica della stabilità e della sicurezza delle strutture portanti delle opere. È disciplinato dall’art. 116, comma 4-bis, in combinato con le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018 e successive modifiche);
  • collaudo in corso d’opera: previsto per contratti di particolare complessità o durata, consente verifiche progressive durante l’esecuzione.

Requisiti collaudatore

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo:

  • il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
  • l’abilitazione all’esercizio della professione;
  • l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici).

Possono essere designati anche i soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente e con esclusione dell’incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’allegato I.1 al codice.

Nomina del collaudatore

Le stazioni appaltanti, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, devono attribuire l’incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico.

La versione originaria dell’art. 116, comma 4, del Codice prevedeva, senza distinzioni tra collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare esternamente l’incarico di collaudatore in caso di carenza di organico. Tale previsione rispondeva all’esigenza di garantire comunque l’espletamento delle attività di collaudo anche in presenza di insufficienze strutturali nell’organico delle amministrazioni. L’aggiornamento normativo del Correttivo ha introdotto una disciplina più articolata, inserendo il comma 4-bis e specificando nuove condizioni per l’affidamento esterno. Questo ha generato dubbi interpretativi circa la portata applicativa delle disposizioni sulla carenza di organico, con particolare riferimento alla distinzione tra le due tipologie di collaudo.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e
professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra
il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico.

Parere MIT 3919/2025: i chiarimenti del MIT sulla nomina del collaudatore

Il parere MIT 3919/2025 chiarisce l’applicazione dell’art. 116, commi 4 e 4-bis, D.Lgs. 36/2023, precisando che l’affidamento esterno per carenza di organico riguarda sia il collaudo statico sia quello tecnico-amministrativo. Per gli enti pubblici economici, il collaudatore unico deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. La ricerca del collaudatore tecnico-amministrativo può seguire la procedura del comma 4-bis, inviando richiesta ad almeno tre amministrazioni. La selezione deve basarsi su criteri oggettivi di competenza, esperienza e disponibilità, con nomina formalizzata dalla stazione appaltante. L’interpretazione garantisce la funzionalità del sistema dei collaudi senza distinzioni ingiustificate tra le tipologie.

Nomina esterna del collaudatore

Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l’incarico con le modalità previste dal codice.

Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

  • laurea magistrale in ingegneria o architettura (secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali);
  • limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico (nei limiti delle proprie competenze);
  • laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
  • altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell’opera o dei lavori;
  • abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:
    • da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice ( 5.538.000 €);
    • da almeno 3 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.538.000;

La segreteria tecnico-amministrativa

Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione.

Quali sono i compiti del collaudatore?

Il collaudatore dovrà accertare che le opere siano idonee e conformi al contratto. Deve ispezionare l’opera nelle varie fasi costruttive con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. Ha diversi compiti, quali:

  • esaminare i certificati delle prove sui materiali;
  • esaminare i certificati dei controlli;
  • controllare i verbali di eventuali prove di carico effettuate;
  • esaminare il progetto dell’opera;
  • analizzare le indagini sulle fasi di progettazione e costruzione;
  • esaminare le relazioni a lavori ultimati;
  • effettuare accertamenti, incarichi e ricerche utili per la sicurezza, la durabilità, la collaudabilità dell’opera. In particolare:
    • prove di carico;
    • prove sui materiali in opera.

Secondo l’articolo 67 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (collaudo statico) il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

In fase di progettazione si possono verificare una seri di problematiche che possono generare ritardi nella ultimazione dei lavori. Con il software per la gestione degli errori nella progettazione, puoi tenere tutto sotto controllo comunicando in tempo reale i problemi attraverso schede di pianificazione facili da leggere. Hai la possibilità di aggiungere la documentazione necessaria per risolvere difetti di progetto. Ogni professionista che collabora alla realizzazione dell’opera ha una visione completa del progetto, errori inclusi.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/collaudo-statico-e-collaudatore-statico/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Giancarlo
    Giancarlo dice:
    28 Aprile 2024 en 10:26

    Ottima idea Cortesemente potete dirmi il costo del SW per il collaudo statico grazie

    Rispondi
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