collaudo opere pubbliche

Collaudo opere pubbliche

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Il collaudo delle opere pubbliche certifica la rispondenza dell’opera eseguita agli elaborati contrattuali e ne attesta la piena qualità sotto ogni profilo

 

Nell’ambito dei contratti pubblici, il collaudo delle opere pubbliche è molto importante, perché attesta che l’opera è conforme ed in linea al contratto d’appalto stipulato tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, in termini di dimensioni, forma, qualità, quantità e dei materiali utilizzati.

Il collaudo, così definito, è detto tecnico amministrativo che non va confuso con il collaudo statico che ha lo scopo, invece, di valutare che l’opera e tutte le sue componenti siano idonee ed agibili dal punto di vista strutturale.

Di seguito ti fornisco:

  • gli aspetti principali sul collaudo delle opere pubbliche facendo riferimento alla normativa, art. 102 del dlgs 50/2016;
  • un esempio di collaudo tecnico amministrativo da scaricare in pdf gratuitamente.

Chi effettua il collaudo delle opere pubbliche?

Per effettuare le attività di collaudo delle opere pubbliche, le stazioni appaltanti possono nominare da uno a tre componenti tra i propri dipendenti, o appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, purché siano iscritti nell’apposito albo nazionale o regionale ed in possesso di alcuni specifici requisiti, ossia una “qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto” nonché adeguati “requisiti di moralità, competenza e professionalità” (come riportato dall’art. 102 comma 6 del dlgs n. 50/2016).

Le figure alle quali non può essere affidato l’incarico di collaudo e di verifica di conformità sono fissate dal comma 7 del medesimo articolo:

  • magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio;
  • dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, ubicati nella regione/regioni ove è svolta o è stata svolta l’attività di servizio;
  • a coloro che, nel triennio antecedente, hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
  • a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
  • a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Come si svolge il collaudo

Vediamo, sinteticamente, come si svolgono le operazioni di collaudo.

Le operazioni di collaudo si suddividono in tre momenti: la visita di collaudo, la relazione di collaudo ed il certificato di collaudo.

Visita di collaudo

Il collaudatore fissa il giorno della visita, alla quale partecipano anche l’appaltatore, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il personale incaricato della sorveglianza e contabilità. Durante la visita, il collaudatore esegue un doppio accertamento ovvero verifica la corrispondenza tra i disegni di progetto e le opere realizzate ed esegue tutte le prove tecniche che ritiene opportuno per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori. Il verbale della visita, che contiene la descrizione delle verifiche effettuate, viene sottoscritto dai soggetti intervenuti.

Relazione di collaudo

Terminata la visita di collaudo e la redazione del relativo verbale, il collaudatore redige la relazione di collaudo per confrontare i dati rilevati con il progetto e con la contabilità dei lavori per verificare che:

  • i lavori siano stati realizzati in conformità al progetto;
  • i dati della contabilità corrispondano a quanto effettivamente eseguito dall’appaltatore;
  • i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte.

Il collaudatore, nella relazione attesta:

  • se l’opera è o meno collaudabile;
  • se, pur essendo l’opera collaudabile, vi siano difetti;
  • se debbano essere apportate rettifiche alle risultanze del conto finale.

Certificato di collaudo

Effettuate tutte le opportune verifiche e le eventuali rettifiche, il collaudatore emette il certificato di collaudo che accerta la collaudabilità dell’opera in quanto correttamente eseguita.

Collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche: esempio pdf da scaricare

Ti fornisco di seguito un esempio in pdf da scaricare subito e gratuitamente contenente il verbale di visita, la relazione di collaudo e il certificato di collaudo.

L’esempio è stato realizzato attraverso un software capitolati speciali d’appalto che puoi scaricare ed usare gratuitamente per 30 giorni. Se devi seguire l’esecuzione di un lavoro pubblico ti può essere sicuramente utile PriMus, il software contabilità lavori con cui eseguire contabilità con tutti i SAL, lo Stato finale dei lavori e tutta la documentazione per la direzione lavori e per il collaudo finale e in corso d’opera.

Esempio certificato di collaudo

Esempio certificato di collaudo – PriMus-C

Quando fare il collaudo tecnico amministrativo?

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni; questo termine, in casi di particolare complessità, può essere esteso fino ad un massimo di 12 mesi (comma 3 art. 102 dlgs 50/2016).

Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che la procedura di collaudo termina con il rilascio del certificato di collaudo da parte dell’Amministrazione. Tale certificato ha carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo il decorso di 2 anni dalla sua emissione. Trascorso questo lasso di tempo e, in mancanza di atti di contestazione da parte della PA, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il comma 5 prevede che, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile (responsabilità decennale per crollo o rovina), l’appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell’opera purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per difformità si intende una divergenza tra quanto previsto contrattualmente e quanto, invece, realizzato; per vizi, invece, si intendono le violazioni delle regole d’arte nella realizzazione dell’opera.

Quando è previsto il collaudo in corso d’opera?

Il collaudo in corso d’opera è previsto quando le opere sono complesse ed è necessario che il collaudatore verifichi l’esecuzione dei lavori, a regola d’arte e conformemente al progetto, lungo tutto l’iter di realizzazione dell’opera (e non solo dopo l’ultimazione dell’opera) per assicurare una buona ed esatta esecuzione.

Il collaudo in corso d’opera riguarda quindi, prevalentemente, lavorazioni “significative e non abituali” che presentano caratteristiche del tutto particolari rispetto ad una comune tipologia di opera.

Il responsabile del procedimento deve trasmettere al collaudatore in corso d’opera tutti i documenti per il collaudo in corso d’opera:

  • il contratto;
  • il progetto;
  • il programma dei lavori;
  • il verbale di consegna;
  • variazioni e nuovi prezzi;
  • verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
  • verbali di prova sui materiali;
  • ogni altro atto che il collaudatore ritenga utile ai fini dell’espletamento del suo incarico.

Il collaudatore in corso d’opera è tenuto ad eseguire visite periodiche durante l’esecuzione e a redigere il relativo verbale di visita; tale verbale viene trasmesso al responsabile di procedimento nei 30 giorni successivi insieme ad una relazione contenente:

  • l’andamento del lavori;
  • il rispetto dei termini contrattuali da parte dell’appaltatore;
  • eventuali suggerimenti ed osservazioni necessari per superare situazioni critiche.

La visita del collaudatore in corso d’opera è obbligatoria quando:

  • le lavorazioni non sono più ispezionabili o la cui verifica diventa complicata dopo l’avvenuta esecuzione (come ad esempio le lavorazioni che riguardano scavi e fondazioni);
  • sospensione o andamento anomalo dei lavori (rispetto al programma) di cui il collaudatore ne viene a conoscenza attraverso i verbali di sospensione e dai rapporti periodici del direttore dei lavori (che il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettergli).

Il collaudo in corso d’opera è reso obbligatorio solo per i beni culturali dall’art. 150, comma 1, del dlgs 50/2016.

 

 

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