Codici tributo – ecobonus veicoli verdi

Ecco i codici tributo per l’ecobonus veicoli verdi

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Ecobonus veicoli verdi: dall’Agenzia delle Entrate pronti i codici tributo per il recupero degli incentivi statali sotto forma di credito d’imposta

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto l’introduzione dell’ “ecobonus veicoli verdi” relativo all’acquisto di:

  • autoveicoli nuovi di fabbrica non inquinanti (il contributo va dai 1.500 ai 3.000 euro)
  • motoveicoli elettrici o ibridi nuovi con contestuale rottamazione del vecchio mezzo (il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3.000 euro).

E’ prevista, inoltre, la detrazione fiscale del 50% su un ammontare massimo di 3.000 euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo è erogato sotto forma di sconto per il cliente ed è rimborsato all’impresa costruttrice, da intendersi come soggetto che detiene l’omologazione del veicolo e rilascia al cliente la dichiarazione di conformità, mediante compensazione con presentazione della delega «F24» telematica.

Con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo da utilizzare per sfruttare il credito d’imposta derivante dal riconoscimento del contributo corrisposto all’acquirente dal venditore e rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici, ossia:

  • “6903”, che riguarda gli autoveicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica, caratterizzati da basse emissioni di CO2
  • “6904”, che interessa i veicoli elettrici o ibridi, anch’essi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

Nel documento si precisa, inoltre, che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.

Al riguardo, il Mise trasmette all’Agenzia i dati delle imprese costruttrici o importatrici beneficiarie del credito d’imposta, entro il giorno 5 di ciascun mese, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione possono essere consultati dalle imprese accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.

Autoveicoli verdi

Il contributo è destinato a chi acquista, anche in locazione finanziaria ed immatricola in Italia, veicoli di categoria M1 destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere (oltre al sedile del conducente), aventi i seguenti requisiti:

  • nuovi di fabbrica
  • producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km
  • siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021
  • il cui prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) sia inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa)

Viene inoltre precisato che:

Il contributo non è cumulabile con altri bonus nazionali ed è applicato nella misura tra 1.500 e 6.000 euro, sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e dell’ulteriore circostanza che contestualmente all’acquisto sia rottamato un veicolo della medesima categoria ma omologato nelle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

Le imprese costruttrici devono conservare la copia della fattura fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’emissione e l’atto di acquisto; documenti trasmessi dalla concessionaria (venditore).

Nel caso in cui il veicolo usato non sia stato inviato alla demolizione, è prevista la perdita del contributo.

Motoveicoli elettrici o ibridi

Il contributo è previsto anche nel caso di acquisto di un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11 kW delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo appartenenti alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, di cui siano proprietari e/o utilizzatori in locazione finanziaria da almeno 12 mesi.

Il contributo, pari al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 3.000 euro, è erogato a chi acquista nel corso del 2019 e sul territorio nazionale, un veicolo elettrico o ibrido nuovo:

  • di categoria L1, veicolo a 2 ruote con cilindrata inferiore o uguale a 50 cc e la cui velocità massima non superi i 45 km/h (L1)
  • di categoria L3, veicolo a 2 ruote la cui cilindrata superi i 50 cc e la cui velocità massima superi i 45 km/h (L3). Gli stessi devono essere:
    • nuovi di fabbrica
    • elettrici o ibridi
    • di potenza inferiore o uguale a 11 kW
    • acquistati ed immatricolati in Italia nell’anno 2019.

L’incentivo è riconosciuto come sconto dalle imprese costruttrici e/o importatrici che potranno recuperare lo stesso come credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il versamento di ritenute, Irpef, Ires o Iva, anche se dovuti in acconto, nell’esercizio in cui è richiesto l’originale del certificato di proprietà.

Le imprese costruttrici, anche in questo caso, devono conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura, copia di quest’ultima, copia del libretto o della carta di circolazione e originale del certificato di proprietà con l’annotazione della demolizione eseguita.

 

Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.