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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » L’e-procurement nel nuovo codice appalti

L’e-procurement nel nuovo codice appalti

Digitalizzazione degli appalti: i vantaggi dell'ecosistema nazionale dell'approvvigionamento digitale

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 14 Gennaio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
E-procurement

Il nuovo codice appalti introduce importanti novità terminologiche e sostanziali rispetto alla vecchia normativa (D.Lgs. 50/2016). Analizziamo il nuovo articolo 22 D.Lgs. 36/2023 rubricato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement” che si colloca al centro della parte tecnologica, della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti.

L’art. 22 definisce l’insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che interessano l’intero ciclo dei contratti pubblici.

Per allinearti con il nuovo codice dei contratti pubblici, ti suggerisco di consultare gratuitamente esperti che possano aggiornarti e guidarti sugli appalti secondo le nuove regole del codice.

Indice

  • Che cos’è l’e-procurement?
  • Malfunzionamenti della piattaforma digitale: chi ne risponde?
  • Obiettivo delle piattaforme di approvvigionamento
  • Il principio once only
  • PNRR e-procurement
  • Piattaforme e-procurement
  • Appalti e privacy: ANAC sull’obbligo di oscurare i dati sensibili
  • Piattaforme e-procurement: il registro
  • Piattaforme e-procurement e BIM
  • L’e-procurement nel nuovo codice appalti: le FAQ

Che cos’è l’e-procurement?

Il legislatore nel nuovo codice appalti ha preferito mantenere la dizione inglese “e-procurement“, ma di cosa si tratta esattamente? L’e-procurement è l’acquisizione di beni, servizi e informazioni in via telematica.

In sintesi:

  • le infrastrutture gestiscono il sistema delle informazioni;
  • le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

Fonte: Michele Pizziconi – ANAC

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Download Gratuito Infografica E-Procurement

Malfunzionamenti della piattaforma digitale: chi ne risponde?

Secondo l’articolo 25 comma 2 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Parere ANAC 506/2025: nessuna proroga dei termini di gara nonostante il malfunzionamento della piattaforma, interviene ANAC

Un operatore economico non ha potuto trasmettere l’offerta per un blocco della piattaforma, tempestivamente segnalato, ma la SA ha negato la proroga dei termini. Con il parere n. 506/2025, ANAC richiama gli artt. 25 e 92 del d.lgs. 36/2023, che impongono sospensione o proroga in caso di malfunzionamenti comprovati. L’Autorità afferma il diritto dell’operatore a utilizzare l’intero termine e chiarisce che il malfunzionamento può essere anche “selettivo”, senza colpa del concorrente. Rilevata la carenza di istruttoria della SA, ANAC ritiene fondata la contestazione e invita a consentire la partecipazione nel rispetto di par condicio e massima partecipazione. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Parere ANAC 506/2025 - Malfunzionamento della piattaforma digitale e richiesta di proroga dei termini

TAR Umbria 854/2025: sono fatali 76 secondi di ritardo per caricare i documenti di gara?

Il TAR Umbria (sentenza n. 854/2025) afferma che i ritardi dovuti a malfunzionamenti o rallentamenti anomali della piattaforma di e-procurement non possono ricadere sull’operatore economico. Anche in presenza di errori formali non chiaramente vietati dal manuale, il rischio della “causa ignota” del sistema grava sulla stazione appaltante. La digitalizzazione è strumentale alla partecipazione e non può tradursi in un ostacolo alla par condicio e al favor partecipationis. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza TAR Umbria 854/2025 - Invio tadivo documenti di gara per malfunzionamento della piattaforma

Tar Toscana 266/2025: se il problema è della PA, si può riaprire la gara

Se una piattaforma di e-procurement accusa problemi tecnici, non solo è possibile prorogare i termini della gara, ma si possono anche riaprire! Questo garantisce che tutti gli operatori economici possano partecipare alla procedura in condizioni di equità. Tuttavia, affinché la riapertura sia considerata legittima, devono essere soddisfatti due requisiti:

  • il disservizio deve essere attribuibile alla stazione appaltante;
  • la nuova scadenza deve rispettare i principi di correttezza, parità di trattamento e buona fede.

A stabilirlo è il Tar Toscana con la sentenza n. 266/2025, decisione valida anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.. n. 209/2024 (Correttivo). Il un caso in esame riguarda una stazione appaltante che ha riaperto i termini di una gara a seguito di un malfunzionamento della piattaforma e-procurement. Un’impresa ha impugnato la decisione, sostenendo che ciò violava la normativa e comprometteva le sue possibilità di aggiudicazione. Tuttavia, il Tar ha respinto il ricorso, confermando che la riapertura dei termini è legittima se il malfunzionamento è imputabile alla stazione appaltante e rispetta i principi di parità, trasparenza e correttezza.

Secondo la giurisprudenza non si può escludere un operatore economico da una gara per cause a lui non imputabili (come, appunto, un malfunzionamento della piattaforma). Di conseguenza, non è corretto limitare l’applicazione dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs.. n. 36/2023 alla sola proroga dei termini: anche la riapertura è una misura idonea a garantire la regolarità della procedura.

Per questi motivi, il Tar ha confermato la legittimità della decisione e respinto il ricorso.

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Download Gratuito Sentenza Tar Toscana 266/2025 - Gara riaperta per malfunzionamenti e-procurement

Obiettivo delle piattaforme di approvvigionamento

La digitalizzazione della pubblica amministrazione è una delle principali sfide dei prossimi anni, fondamentale per riformare L’e-procurement in modo moderno e per sfruttare al meglio la nuova risorsa di ricchezza e conoscenza rappresentata dai “dati”. In questo contesto, la digitalizzazione dei contratti pubblici gioca un ruolo cruciale, non solo per attuare una vera e propria transizione digitale, ma anche per favorire il rilancio del Paese. Tra gli obiettivi principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) c’è proprio quello di «definire le modalità per digitalizzare le procedure di appalti pubblici e concessioni e stabilire i requisiti di interoperabilità e interconnettività» (M1C1-70).

Il PNRR, inoltre, ha previsto la creazione di un Sistema Nazionale di e-Procurement, entro il 31 dicembre 2023, che risponda alle esigenze di efficienza derivanti dallo sviluppo tecnologico e rinnovi il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori. In particolare, il sistema di e-procurement, in linea con le direttive europee, deve garantire

«la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto, fino all’esecuzione del contratto (Smart Procurement), che deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l’abilitazione digitale degli OE, sessioni d’asta digitali, machine learning per l’analisi delle tendenze, CRM avanzato con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain» (M1C1-75).

Il percorso delineato dal PNRR per la digitalizzazione dei contratti pubblici punta a rendere obbligatoria, per ogni stazione appaltante, una piattaforma elettronica come prerequisito per la partecipazione alla valutazione della procurement capacity a livello nazionale, nonché alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza. Inoltre, stabilisce le modalità per digitalizzare le procedure degli appalti pubblici e delle concessioni, definendo i requisiti di interoperabilità e interconnettività (M1C1-70).

Digitalizzare l’intera procedura dei contratti pubblici significa che bisogna basarsi sull’acquisizione di dati e sulla creazione di documenti nativi digitali, tramite piattaforme digitali in modo da rendere possibile l’interazione con le banche dati esistenti e consentendo un arricchimento delle stesse con i nuovi dati prodotti dalle singole procedure.

I commi 1 e 2 dell’art. 22 D.lgs. 36/2023 analizzano le attività che saranno realizzate digitalmente attraverso le piattaforme. Nello specifico le attività sono:

  • redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale. Gli atti non nascono in formato cartaceo né si scansionano in formato digitale, ma nascono direttamente in formato digitale;
  • pubblicazione e trasmissione dei dati e dei documenti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca dati è il punto di riferimento dell’intero sistema informatico dei contratti pubblici di cui l’ANAC è titolare in via esclusiva;
  • accesso elettronico alla documentazione di gara, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
  • presentazione del DGUE in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Le informazioni contenute nel DGUE confluiscono direttamente nel fascicolo senza dover essere ridigitate;
  • presentazione delle offerte;
  • apertura, gestione e conservazione del fascicolo in formato digitale con il vantaggio di non doverlo scaricare e/o stampare: si visiona online;
  • controllo tecnico, contabile, amministrativo anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Questa è una novità rispetto alle attuali piattaforme che si fermano alla fase dell’affidamento, l’esecuzione avviene extra piattaforme.

Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società di controllo pubblico elencati nell’art. 2, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, coinvolti nell’intera attività legata al ciclo di vita dei contratti, sono tenuti ad accreditarsi presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Questa piattaforma è progettata per agevolare la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto a fini istituzionali, promuovendo la condivisione dei dati tra gli enti autorizzati per l’attuazione delle funzioni delle pubbliche amministrazioni.

La piattaforma PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita anche da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici.

Obiettivi del codice

Il nuovo codice dei contratti pubblici si concentra principalmente sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, aprendo così di fatto le porte a un sistema di e-procurement nazionale, ossia un sistema formato dalle piattaforme e dai servizi digitali abilitati alla gestione dei contratti pubblici. Il nuovo codice appalti e l’infrastruttura digitale hanno principalmente 3 obiettivi:

  • tempestività negli approvvigionamenti rispettando la ratio tra qualità e prezzo;
  • legalità, trasparenza e concorrenza;
  • fiducia nel rapporto tra PA e operatori economici.

Gli obiettivi principali della digitalizzazione degli approvvigionamenti sono:

  • allestimento del fascicolo virtuale di chi partecipa ai bandi pubblici;
  • aggiornamento continuo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • introduzione di piattaforme per l’approvvigionamento digitale;
  • procedure automatizzate del ciclo di vita dei contratti pubblici;
  • diritto di accesso per i cittadini che possono richiedere dati e comunicazioni relativi ai bandi.

Il principio once only

Lavorare e gestire i processi prettamente in chiave digitale implica una piena applicazione del principio once only nei rapporti tra amministrazioni e operatori del settore appalti. I dati e le informazioni già in possesso delle amministrazioni o che possono essere acquisite tramite accesso alle banche dati delle PA, saranno forniti solo una volta, non ci sarà bisogno di ulteriori richieste.

PNRR e-procurement

L’articolo 22 del D.Lgs. 36/2023 è perfettamente in linea con l’obiettivo di più ampio respiro del PNRR, ossia quello di realizzare un Sistema Nazionale di e- procurement entro il 31 dicembre 2023, volto a raccogliere le spinte di efficienza che giungono dallo sviluppo tecnologico e che rinnovino i rapporti tra amministrazioni pubbliche e operatori. Il sistema di e-procurement, in stretta aderenza alle direttive europee, deve concorrere a realizzare “la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all’esecuzione del contratto (Smart Procurement)”.

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Piattaforme e-procurement

Un sistema che favorisce la trasparenza nelle gare d’appalto e che risulta opportunamente integrato con un sistema Enterprise Resource Planning, allinea le questioni operative a quelle amministrative. Le positive conseguenze sarebbero pagamenti più lineari e rapidi ai fornitori, ma anche una più precisa gestione delle scorte, dato che le giacenze e le date di approvvigionamento verrebbero aggiornate in tempo reale.

Secondo il nuovo codice degli appalti le piattaforme di approvvigionamento digitale comprendono servizi e sistemi informatici interconnessi, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per digitalizzare le attività legate ai contratti pubblici. Queste Piattaforme interagiscono con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e la Piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND), come stabilito dal Codice con le Regole tecniche adottate dall’AGID.

Come previsto dal codice, l’AGID ha adottato con proprio provvedimento le regole tecniche per tali piattaforme, che prevede i seguenti ruoli:

  • titolare di Piattaforma, un soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario dei diritti, anche non esclusivi, di almeno un componente essenziale della Piattaforma, che mette a disposizione, anche mediante contratti, convenzioni/accordi, sviluppa e mantiene il software (direttamente o attraverso terzi dallo stesso incaricati) della Piattaforma, in modo conforme ai requisiti del codice e delle regole tecniche e lo sottopone a certificazione AGID ai sensi dell’art. 26, c. 2 del Codice;
  • gestore di piattaforma, un soggetto che gestisce per sé (se coincidente con una SA) o per conto terzi una o più Piattaforme. Più precisamente il Gestore è un soggetto giuridico, pubblico o privato, responsabile dell’esercizio di un’istanza di piattaforma in conformità alle regole tecniche, coincidente con una SA o dalla stessa incaricato, che ne garantisce il funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali. Il Gestore aderisce alla PDND per poter accedere agli e-service esposti da ANAC .

Secondo queste regole, i ruoli principali sono il titolare di Piattaforma, che possiede i diritti essenziali della Piattaforma e ne garantisce la conformità al Codice, e il Gestore di Piattaforma, responsabile del funzionamento e della sicurezza delle Piattaforme, aderendo alla PDND per accedere agli e-service esposti da ANAC.

Inoltre, il codice, agli Artt. 21, 22, 23, 24 e 25 stabilisce che la BDNCP renda disponibili, attraverso interoperabilità con la PDND, i servizi e le informazioni necessarie per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, garantendo l’interoperabilità tra banche dati e servizi coinvolti.

Appalti e privacy: ANAC sull’obbligo di oscurare i dati sensibili

La PA devono garantire la riservatezza nella pubblicazione degli atti di gara, evitando di divulgare informazioni personali che potrebbero rendere identificabili i soggetti coinvolti.

L’Anac, con il parere n. 165 del 30 gennaio 2025, ha chiarito come bilanciare la trasparenza con la tutela della privacy nei procedimenti di accesso agli atti di gara. In base all’art. 36 del D.Lgs. 36/2023, è previsto che i dati sensibili contenuti nelle offerte aggiudicatarie nei verbali di gara e negli atti connessi all’assegnazione dei contratti pubblici vengano oscurati prima della pubblicazione sulle piattaforme digitali di e-procurement.

L’articolo 35, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, al momento della pubblicazione dell’offerta vincitrice, la stazione appaltante debba considerare le richieste di riservatezza avanzate dai concorrenti per proteggere segreti tecnici e commerciali, innovazioni o progetti coperti da diritti di proprietà industriale. È quindi responsabilità dell’amministrazione valutare, già nella fase di presentazione delle offerte, se le informazioni indicate dai partecipanti debbano essere rese accessibili integralmente o solo parzialmente.

Secondo il parere n. 2973 del 26 settembre 2024, rilasciato dal MIT, il primo comma dell’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 prevede una disciplina specifica per l’accesso degli operatori economici non esclusi dalla gara. Essi hanno diritto a visionare l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara direttamente tramite le piattaforme digitali, senza necessità di presentare una richiesta formale. Tuttavia, l’accesso a tali dati deve avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, incluse le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679).

Per garantire la protezione della privacy, le modalità di oscuramento dei dati devono essere gestite in base alle funzionalità delle piattaforme digitali utilizzate. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a prestare particolare attenzione nella selezione delle informazioni da rendere accessibili, fin dalla fase di redazione della documentazione destinata alla pubblicazione, con un focus specifico sulla protezione dei dati sensibili.

L’Anac sottolinea che la pubblicazione degli atti deve avvenire con criteri di selezione rigorosi, evitando la divulgazione di dati personali che potrebbero consentire l’identificazione di persone fisiche. La riservatezza è un principio normativo tutelato sia per l’accesso documentale (art. 24 della legge 241/1990) sia per l’accesso civico generalizzato (art. 5 bis del d.lgs. 33/2013). L’oscuramento dei dati sensibili viene effettuato automaticamente dalla stazione appaltante, senza necessità di richiesta specifica da parte dell’offerente. Tuttavia, i partecipanti alla gara possono presentare un’istanza di accesso documentale per ottenere informazioni riservate qualora abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.

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Download Gratuito Parere Anac 265/2025 - Oscuramento dati sensibili nei contratti pubblici

Piattaforme e-procurement: il registro

Il registro delle piattaforme certificate è gestito da ANAC, ed è composto da 3 sezioni:

  • piattaforme certificate da AGID – contenete almeno un identificativo del componente e la sua versione;
  • gestori autorizzati – ogni titolare di uno o più componenti di piattaforme deve dichiarare ad AGID, per ogni suo componente, la versione e i riferimenti dei gestori cui è stato fornito;
  • istanze per cui il relativo gestore ha rilasciato la dichiarazione di conformità, che contiene almeno un identificativo della piattaforma e la sua versione.

Infine, per partecipare efficacemente a questo ecosistema, i componenti delle piattaforme devono ottenere la certificazione AGID, conformemente alle Regole tecniche stabilite. Una volta certificati, vengono inclusi nella sezione dei Prodotti certificati del Registro delle piattaforme certificate, sotto la supervisione di ANAC.

Piattaforme e-procurement e BIM

L’ALLEGATO I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – che fa riferimento all’articolo 43 del nuovo codice appalti, prescrive che la documentazione di gara gestita dalle piattaforme di e-procurement in dotazione alla P.A. deve essere “resa disponibile tra le parti, tramite l’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo“. Ogni appalto di servizio, di esecuzione o integrato trova, infatti, già i suoi primi dati per generare uno strumento informativo digitale della costruzione che possa seguirne completamente il ciclo di vita.

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L’e-procurement nel nuovo codice appalti: le FAQ

Quali sono i principali vantaggi dell’e-procurement per le stazioni appaltanti?

L’e-procurement consente di digitalizzare l’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, migliorando efficienza, trasparenza e tracciabilità. Tra i vantaggi principali ci sono la gestione digitale del fascicolo delle gare, il controllo automatizzato delle offerte, la riduzione della carta e degli errori, e l’integrazione con le banche dati nazionali.

Come le piattaforme di e-procurement garantiscono la protezione dei dati sensibili?

Le piattaforme devono oscurare automaticamente informazioni personali o commerciali rilevanti prima della pubblicazione, secondo le disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, le amministrazioni valutano quali dati rendere accessibili integralmente o parzialmente, tutelando segreti industriali e innovazioni.

Che ruolo hanno i titolari e i gestori di piattaforme nel sistema di e-procurement?

Il titolare di piattaforma possiede i diritti essenziali della piattaforma e ne garantisce la conformità alle regole tecniche. Il gestore, invece, assicura il corretto funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati della piattaforma, aderendo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per interagire con i servizi ANAC.

In che modo il principio “once only” si applica agli appalti digitali?

Il principio “once only” implica che i dati già in possesso delle amministrazioni o disponibili tramite banche dati pubbliche vengano forniti una sola volta dagli operatori economici. Ciò evita richieste ridondanti, semplifica le procedure e riduce tempi e errori burocratici.

Come il PNRR sostiene la digitalizzazione degli appalti pubblici?

Il PNRR prevede la creazione di un Sistema Nazionale di e-procurement per digitalizzare tutte le procedure d’acquisto fino all’esecuzione dei contratti. L’obiettivo è rendere interoperabili le piattaforme, favorire l’accesso ai dati, implementare smart procurement e migliorare l’efficienza tra PA e operatori economici.

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