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E-procurement

Codice appalti e le novità su l’e-procurement

Tempo di lettura stimato: 6 minuti

L’e-procurement nel nuovo codice appalti: i vantaggi dell’ecosistema nazionale dell’ approvvigionamento digitale

Il nuovo codice appalti introduce importanti novità terminologiche e sostanziali rispetto al dlgs 50/2016. Analizziamo il nuovo articolo 22 rubricato “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement” che si colloca al centro della parte tecnologica, della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti. L’art. 22 definisce l’insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che interessano l’intero ciclo dei contratti pubblici. Per allinearti con il nuovo codice dei contratti pubblici, ti suggerisco di consultare gratuitamente esperti che possano aggiornarti e guidarti sugli appalti secondo le nuove regole del codice.

Che cos’è l’e-procurement?

Il legislatore nel nuovo codice appalti ha preferito mantenere la dizione inglese “e-procurement“, ma di cosa si tratta esattamente? L’e-procurement è l’acquisizione di beni, servizi e informazioni in via telematica.

Il sistema nazionale di approvvigionamento digitale è composto da piattaforme informatiche (piattaforme di approvvigionamento digitale) e servizi materiali digitali che facilitano lo scambio di dati e informazioni su tali piattaforme, consentendo la gestione completa del ciclo di vita dei contratti pubblici. Il ciclo di vita dei contratti comprende una serie di fasi: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l’affidamento e l’esecuzione. Questo sistema rappresenta un processo di approvvigionamento elettronico attraverso il quale prodotti e servizi vengono acquistati, esso è essenziale sia per le imprese private che per la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un processo interamente digitale che elimina l’uso di moduli, cataloghi e listini prezzi cartacei: i fornitori autorizzati partecipano attivamente alla piattaforma, agevolando l’approvvigionamento sia per le imprese che per la PA.

In sintesi:

  • le infrastrutture gestiscono il sistema delle informazioni;
  • le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

Obiettivo delle piattaforme di approvvigionamento

L’obiettivo è digitalizzare l’intera procedura dei contratti pubblici, fondandola sull’acquisizione di dati e sulla creazione di documenti nativi digitali, tramite piattaforme digitali in modo da rendere possibile l’interazione con le banche dati esistenti e consentendo un arricchimento delle stesse con i nuovi dati prodotti dalle singole procedure.

I commi 1 e 2 dell’art. 22 dlgs 36/2023 analizzano le attività che saranno realizzate digitalmente attraverso le piattaforme. Nello specifico le attività sono:

  • redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale. Gli atti non nascono in formato cartaceo né si scansionano in formato digitale, ma nascono direttamente in formato digitale;
  • pubblicazione e trasmissione dei dati e dei documenti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca dati è il punto di riferimento dell’intero sistema informatico dei contratti pubblici di cui l’ANAC è titolare in via esclusiva;
  • accesso elettronico alla documentazione di gara, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici;
  • presentazione del DGUE in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Le informazioni contenute nel DGUE confluiscono direttamente nel fascicolo senza dover essere ridigitate;
  • presentazione delle offerte;
  • apertura, gestione e conservazione del fascicolo in formato digitale con il vantaggio di non doverlo scaricare e/o stampare: si visiona online;
  • controllo tecnico, contabile, amministrativo anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie. Questa è una novità rispetto alle attuali piattaforme che si fermano alla fase dell’affidamento, l’esecuzione avviene extra piattaforme.

Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al dlgs 82/2005.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società di controllo pubblico elencati nell’art. 2, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, coinvolti nell’intera attività legata al ciclo di vita dei contratti, sono tenuti ad accreditarsi presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Questa piattaforma è progettata per agevolare la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto a fini istituzionali, promuovendo la condivisione dei dati tra gli enti autorizzati per l’attuazione delle funzioni delle pubbliche amministrazioni.

La piattaforma PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita anche da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici.  

Obbiettivi del codice

Il nuovo codice dei contratti pubblici si concentra principalmente sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, aprendo così di fatto le porte a un sistema di e-procurement nazionale, ossia un sistema formato dalle piattaforme e dai servizi digitali abilitati alla gestione dei contratti pubblici. Il nuovo codice appalti e l’infrastruttura digitale hanno principalmente 3 obiettivi:

  • tempestività negli approvvigionamenti rispettando la ratio tra qualità e prezzo;
  • legalità, trasparenza e concorrenza;
  • fiducia nel rapporto tra PA e operatori economici.

Gli obiettivi principali della digitalizzazione degli approvvigionamenti sono:

  • allestimento del fascicolo virtuale di chi partecipa ai bandi pubblici;
  • aggiornamento continuo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • introduzione di piattaforme per l’approvvigionamento digitale;
  • procedure automatizzate del ciclo di vita dei contratti pubblici;
  • diritto di accesso per i cittadini che possono richiedere dati e comunicazioni relativi ai bandi.

Il principio once only

Lavorare e gestire i processi prettamente in chiave digitale implica una piena applicazione del principio once only nei rapporti tra amministrazioni e operatori del settore appalti. I dati e le informazioni già in possesso delle amministrazioni o che possono essere acquisite tramite accesso alle banche dati delle PA, saranno forniti solo una volta, non ci sarà bisogno di ulteriori richieste.

PNRR e-procurement

L’articolo 22 del dlgs 36/2023 è perfettamente in linea con l’obiettivo di più ampio respiro del PNRR, ossia quello di realizzare un Sistema Nazionale di e- procurement entro il 31 dicembre 2023, volto a raccogliere le spinte di efficienza che giungono dallo sviluppo tecnologico e che rinnovino i rapporti tra amministrazioni pubbliche e operatori. Il sistema di e-procurement, in stretta aderenza alle direttive europee, deve concorrere a realizzare la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all’esecuzione del contratto (Smart Procurement)”.

Piattaforme e-procurement

Un sistema che favorisce la trasparenza nelle gare d’appalto e che risulta opportunamente integrato con un sistema Enterprise Resource Planning, allinea le questioni operative a quelle amministrative. Le positive conseguenze sarebbero pagamenti più lineari e rapidi ai fornitori, ma anche una più precisa gestione delle scorte, dato che le giacenze e le date di approvvigionamento verrebbero aggiornate in tempo reale.

Secondo il nuovo codice degli appalti le piattaforme di approvvigionamento digitale comprendono servizi e sistemi informatici interconnessi, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per digitalizzare le attività legate ai contratti pubblici. Queste Piattaforme interagiscono con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e la Piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND), come stabilito dal Codice con le Regole tecniche adottate dall’AGID.

Come previsto dal codice, l’AGID ha adottato con proprio provvedimento le regole tecniche per tali piattaforme, che prevede i seguenti ruoli: 

  • titolare di Piattaforma, un soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario dei diritti, anche non esclusivi, di almeno un componente essenziale della Piattaforma, che mette a disposizione, anche mediante contratti, convenzioni/accordi, sviluppa e mantiene il software (direttamente o attraverso terzi dallo stesso incaricati) della Piattaforma, in modo conforme ai requisiti del codice e delle regole tecniche e lo sottopone a certificazione AGID ai sensi dell’art. 26, c. 2 del Codice;
  • gestore di piattaforma, un soggetto che gestisce per sé (se coincidente con una SA) o per conto terzi una o più Piattaforme. Più precisamente il Gestore è un soggetto giuridico, pubblico o privato, responsabile dell’esercizio di un’istanza di piattaforma in conformità alle regole tecniche, coincidente con una SA o dalla stessa incaricato, che ne garantisce il funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali. Il Gestore aderisce alla PDND per poter accedere agli e-service esposti da ANAC .

Secondo queste regole, i ruoli principali sono il titolare di Piattaforma, che possiede i diritti essenziali della Piattaforma e ne garantisce la conformità al Codice, e il Gestore di Piattaforma, responsabile del funzionamento e della sicurezza delle Piattaforme, aderendo alla PDND per accedere agli e-service esposti da ANAC.

Inoltre, il codice, agli Artt. 21, 22, 23, 24 e 25 stabilisce che la BDNCP renda disponibili, attraverso interoperabilità con la PDND, i servizi e le informazioni necessarie per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, garantendo l’interoperabilità tra banche dati e servizi coinvolti.

Piattaforme e-procurement: il registro

Il registro delle piattaforme certificate è gestito da ANAC, ed è composto da 3 sezioni: 

  • piattaforme certificate da AGID – contenete almeno un identificativo del componente e la sua versione;
  • gestori autorizzati – ogni titolare di uno o più componenti di piattaforme deve dichiarare ad AGID, per ogni suo componente, la versione e i riferimenti dei gestori cui è stato fornito; 
  • istanze per cui il relativo gestore ha rilasciato la dichiarazione di conformità, che contiene almeno un identificativo della piattaforma e la sua versione. 

Infine, per partecipare efficacemente a questo ecosistema, i componenti delle piattaforme devono ottenere la certificazione AGID, conformemente alle Regole tecniche stabilite. Una volta certificati, vengono inclusi nella sezione dei Prodotti certificati del Registro delle piattaforme certificate, sotto la supervisione di ANAC.

Piattaforme e-procurement e BIM

L’ALLEGATO I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – che fa riferimento all’articolo 43 del nuovo codice appalti, prescrive che la documentazione di gara gestita dalle piattaforme di e-procurement in dotazione alla P.A. deve essere “resa disponibile tra le parti, tramite l’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo“. Ogni appalto di servizio, di esecuzione o integrato trova, infatti, già i suoi primi dati per generare uno strumento informativo digitale della costruzione che possa seguirne completamente il ciclo di vita.

 

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