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Condizionatori in facciata e obbligo di rimozione dal Comune

Climatizzatori selvaggi: il Comune può imporre la rimozione?

Tempo di lettura stimato: 3 minuti

Se l’installazione di un condizionatore in facciata si contrappone alle disposizioni comunali va rimosso! I chiarimenti dal Tar Lombardia

La temperatura va sempre più su. Da qualche anno a questa parte, le estati sono sempre più calde; di conseguenza, eserciti di condizionatori avanzano sulle facciate dei condomini con la creazione, sovente, di abusi che i regolamenti comunali faticano ad arginare.

Attenzione però! In questo caso è sempre il Comune che ha l’ultima parola sulla legittimità del nostro apparecchio di condizionamento e del suo posto al sole “conquistato” in facciata.

Ce lo spiega una nuova sentenza del Tar Lombardia, la n. 770/2022.

Condizionatore sì, condizionatore no? Il caso

La titolare di una gelateria veniva raggiunta da un’ordinanza del Comune che imponeva la rimozione dell’unità esterna del condizionatore installato nel negozio.

In particolare, detto apparecchio era stato collocato sulla facciata prospettante sul cortile interno del fabbricato condominiale.

A detta del Comune:

  • l’apparecchio era in contrasto con il regolamento edilizio ben chiaro sulle modalità di installazione di tali apparecchi in facciata;
  • l’installazione dell’unità esterna era soggetta a preventivo parere della commissione paesaggistica per la peculiare posizione del fabbricato.

C’è da dire che la commissione del paesaggio si esprimeva sul caso e, nel divieto di posizionamento di impianti tecnologici sia prospicienti spazi pubblici e pubbliche vie che nei cortili interni (nel caso specifico del cortile condominiale), forniva alternative di installazione nel rispetto dello schema compositivo della facciata, preferibilmente al suolo, in locali interrati, nelle nicchie od interni ai locali, con la sola presa d’aria in facciata, sempre nell’assoluto rispetto dello schema compositivo.

La titolare della gelateria si difendeva sostenendo che:

  • se avesse spostato a terra l’unità esterna del condizionatore, avrebbe intralciato il passaggio dei pedoni laddove lo stesso regolamento comunale richiedeva che l’installazione degli impianti esterni arrecassero il minor disagio possibile;
  • la facciata interessata non prospettava sulla pubblica via del centro storico, ma rimaneva isolata sia alla vista sia al transito del pubblico, essendo l’apparecchiatura ubicata all’interno di un cortile privo di pregio architettonico, essendo per sua natura destinato a servizio delle varie unità immobiliare che lo utilizzavano.

La questione approdava in ricorso presso il Tar.

Ricordiamo che la certificazione energetica degli edifici costituisce ormai un passaggio obbligato in diversi adempimenti tecnici. Sottovalutare la predisposizione di questo documento, o la sua maldestra redazione, può esporti a severe sanzioni, ma con il software giusto anche quest’obbligo può divenire una piacevole e facile operazione da concludere in tutta tranquillità al riparo da possibili errori.

Tar Lombardia: l’impianto di condizionamento se in contrasto con le norme generali deve essere rimosso!

I giudici del Tar premettono che l’installazione di un impianto di condizionamento come quello del caso può trovare il suo limite, fino ad un divieto concreto, in norme generali, quali la normativa comunale e in prescrizioni poste dall’organo preposto come la commissione del paesaggio.

Spiegano che la parte ricorrente parte dall’errato presupposto che essa avrebbe pieno titolo a mantenere l’attuale posizione del dispositivo esterno, se altre soluzioni fossero per lei più difficoltose (e più dispendiose) da realizzare, ma la conclusione corretta è invece che un impianto del genere, in caso d’insanabile contrasto con norme generali e prescrizioni specifiche, non può essere realizzato, e se realizzato deve essere rimosso ed eventualmente sostituito da condizionatori senza unità esterna, notoriamente esistenti.

Insomma, l’ordinanza impugnata non vieta alla ricorrente di avvalersi di un condizionatore, ma tale installazione deve essere realizzata nel rispetto del regolamento comunale e in conformità ad un parere della commissione paesaggio, le cui richieste, secondo normale esperienza, sono realizzabili; infatti il parere della commissione paesaggistica lascia un adeguato margine di scelta “al suolo, in locali interrati, nelle nicchie od interni ai locali, con la sola presa d’aria in facciata”, sebbene la stessa ricorrente sostenga senza fondamento l’opposto, soffermandosi in ricorso soltanto sulla soluzione compositiva “al suolo”, che determinerebbe disagi non ben documentati.

Emblematica la conclusione finale dei giudici: il Tar si domanda il perché dovrebbe essere salvaguardato nella sua sensibilità il passante sulla pubblica via e non il vicino di casa che si affacci nel proprio cortile condominiale.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

 

termus
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