Clausole sociali negli appalti pubblici, in Gazzetta le linee guida Anac n. 13
In vigore dal primo marzo le linee guida n. 13 in riferimento alle clausole sociali negli appalti pubblici ad alta intensità di manodopera, esclusi quelli di natura intellettuale
L’Anac ha approvato, con delibera n. 114/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50/2019, le linee guida n. 13 (in consultazione dalla primavera del 2018) che si occupano dell’obbligo (o facoltà) di inserire clausole sociali nei contratti di appalto, a tutela dell’occupazione.
Le linee guida fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/20196), ossia che le stazioni appaltanti inseriscano negli atti di gara specifiche clausole per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato:
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
Contenuti
Le linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del dlgs 50/2016, contengono quindi le indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.
In particolare esse contengono:
- finalità e contesto normativo
- ambito di applicazione
- l’applicazione delle clausole sociali
- il rapporto con i contratti collettivi
- conseguenze del mancato adempimento
Ambito di applicazione
L’Autorità precisa che l’obbligo di inserimento delle clausole sociali è riferito ai contratti di servizi e lavori ad alta intensità di manodopera, laddove per servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.
Il documento chiarisce innanzitutto che dall’ambito di applicazione oggettivo (appalti di lavori e servizi) sono esclusi i servizi di natura intellettuale:
che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza.
Interpretazione avallata anche dal Consiglio di Stato, perché coerente con la considerazione di principio per cui la clausola in esame rappresenta un limite alla libertà di iniziativa economica, e quindi deve essere proporzionato agli obiettivi da raggiungere.
Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.
Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l’applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all’obbligo, purché non escluse ai sensi dell’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l’obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.
Mancato adempimento
La mancata accettazione della clausola sociale impone l’esclusione dalla gara; l’esclusione non è fondata, invece, nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.
Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse o penali commisurate alla gravità della violazione.
Il documento contiene anche le previsioni riguardanti la compatibilità con le disposizioni dettate dai contratti collettivi e le clausole di assorbimento del personale dell’azienda uscente.
Clicca qui per scaricare le linee guida Anac n. 13

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!