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Porte esterne tagliafuoco: dal 2 novembre l’obbligo di marcatura CE

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Dai VVFF la circolare esplicativa sul regime di marcatura CE e omologazione di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco

Ricordiamo che dal 2 novembre 2019 devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE i seguenti manufatti tagliafuoco, ossia aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi:

  • finestre e porte esterne pedonali;
  • porte e cancelli industriali, commerciali e da garage.

È infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.

Per tali prodotti, quindi, vigendo l’obbligo di marcatura CE, non è più in vigore il regime di omologazione fino ad ora previsto dal dm 21 giugno 2004.

Circolare dei VVFF

Al riguardo, si segnala la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno n. 16746 del 6 novembre 2019,  contenente chiarimenti in merito al nuovo regime di obbligatorietà di marcatura CE di porte esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco.

Il documento indica le conseguenze dell’entrata in vigore di obbligo di marcatura CE per i seguenti manufatti ricadenti nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate:

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Per tutti gli altri prodotti, ossia esclusi dall’ambito di applicazione della UNI EN 14351-1 e UNI EN 13241, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco rimane valido il regime di omologazione del dm 21 giugno 2004, come ad esempio le porte interne resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi.

Definizione di porte esterne

La circolare specifica che per “porta ad uso esterno” si intende, in generale, una porta che separa ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall’esterno; tuttavia, ai fini della marcatura CE, si applicano le definizioni contenute nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 (richiamata dalle stesse UNI EN 14351-1 e UNI EN 14351-2), in cui per porte esterne si intende:

porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno.

I VVFF chiariscono anche che, nel caso in cui il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • appronti tutta la documentazione di marcatura CE in relazione al suo “uso per esterni”, inclusa la a dichiarazione di prestazione, ai sensi della norma armonizzata (UNI EN 14351-1);
  • appronti anche la documentazione relativa all’omologazione in relazione al suo “uso per interni” in accordo al dm 21 giugno 2004, potendosi avvalere anche dei rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE come prodotto per “esterni”;
  • nella redazione del libretto di installazione, uso e manutenzione devono essere riportate le indicazioni relativi ad entrambi gli usi.

Si evidenzia, infine, che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco, commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (il 1° novembre 2019), resta comunque idonea fino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.

 

antifuocus
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Clicca qui per scaricare la circolare n. 16746/2019

 

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