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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » La normativa antincendio per le gallerie stradali e ferroviarie

La normativa antincendio per le gallerie stradali e ferroviarie

La prevenzione incendi per la sicurezza nelle gallerie stradali: la normativa di riferimento, gli obblighi e gli adempimenti

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 9 Luglio 2025/0 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Normativa antincendio gallerie stradali

Le gallerie rappresentano un’infrastruttura complessa e allo stesso tempo importante per la mobilità moderna, sia in ambito stradale che ferroviario. La loro realizzazione consente di superare ostacoli naturali come montagne, colline o corsi d’acqua, garantendo la continuità delle reti di trasporto e riducendo tempi di percorrenza e impatti ambientali. Tuttavia, la loro particolare conformazione chiusa e la limitata accessibilità impongono requisiti di sicurezza molto stringenti, con particolare attenzione alla gestione del rischio incendio.

La sicurezza antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie è regolamentata da un quadro normativo complesso, volto a garantire elevati standard di sicurezza per gli utenti e le infrastrutture. In Italia, la normativa si è evoluta nel tempo, recependo direttive europee e adattandosi alle specificità del territorio nazionale. Analizziamo tutti i dettagli.

L’analisi delle normative relative alla sicurezza antincendio nelle gallerie stradali mette in evidenzia l’importanza di un approccio altamente professionale e mirato. È fondamentale, quindi, dotarsi di un software antincendio per affrontare in maniera completa e integrata la progettazione della prevenzione incendi.

Gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea: nuova regola tecnica di prevenzione incendi

Oltre alle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, la norma disciplina le deroghe alle norme di prevenzione incendi e il raccordo con le procedure di cui al D.P.R. 151/2011

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2025 il D.M. 20/06/2025 che riporta la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Le gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea (TEN-T) sono quelle che non rientrano nel sistema di strade e autostrade che collegano i principali nodi urbani e portuali dei paesi membri dell’Unione Europea. Queste gallerie possono essere gestite da enti diversi come regioni, province o comuni e, pur essendo importanti per la viabilità locale, non hanno il carattere di infrastruttura strategica per il trasporto a livello europeo.

Anche per le gallerie non TEN-T, la sicurezza è un aspetto fondamentale. Le autorità competenti, come i Vigili del Fuoco, sono responsabili della verifica dei requisiti di sicurezza, specialmente per quelle di lunghezza superiore ai 500 metri. 

Le nuove regole tecniche si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea:

  • di nuova realizzazione;
  • in esercizio al 07/08/2025 (data di entrata in vigore del Decreto).

Per le gallerie di nuova realizzazione (non Tern), la Regola tecnica prevede le misure infrastrutturali, impiantistici e di esercizio; per quelle in esercizio sono specificate le misure di sicurezza in funzione della categorizzazione minima di rischio delle gallerie in funzione del tipo di strada, della lunghezza e del traffico medio giornaliero.

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal D. P.R. 151/2011, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea esistenti ed in esercizio vanno adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla Regola tecnica entro i termini temporali di seguito indicati:

  • alla data di entrata in vigore del Decreto (07/08/2025), le misure gestionali di cui al punto 5.1 della Regola tecnica;
  • entro 6 mesi dal 07/08/2025, le misure volte a favorire l’intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2;
  •  entro un anno dal 07/08/2025, le misure volte a favorire l’autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b) della Regola tecnica;
  • entro 5 anni dal 07/08/2025, tutte le rimanenti misure.

Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del D. P.R. 151/2011.

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Gallerie di nuova realizzazione (non Tern): misure infrastrutturali, impiantistici e di esercizio

Il decreto introduce specifiche misure infrastrutturali per garantire la sicurezza nelle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea:

  • vie di esodo e uscite di emergenza: devono consentire l’evacuazione sicura degli utenti e l’accesso dei soccorritori. Le gallerie con traffico superiore a 2.000 veicoli/giorno per corsia devono avere uscite d’emergenza distanti massimo 500 metri l’una dall’altra (300 metri per gallerie urbane oltre 500 metri con transito pedonale);
  • accessi carrabili per il pronto intervento: nelle gallerie a doppio fornice, i collegamenti devono avere resistenza al fuoco REI 120 per impedire la propagazione di fumo e calore. Se possibile, devono essere previsti varchi nello spartitraffico per facilitare l’accesso ai soccorsi;
  • drenaggio: il sistema deve prevenire il rischio di incendio derivante da liquidi infiammabili o tossici. Se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, devono essere adottate misure di regolazione del traffico e contenimento degli sversamenti;
  • resistenza al fuoco delle strutture: i materiali devono essere incombustibili, con una resistenza minima di R 90. Per gallerie critiche (sommerse o sotto edifici), la resistenza deve essere R 120, valutata secondo la curva da incendio di idrocarburi (EN 1991-1-2);
  • reazione al fuoco dei materiali: i rivestimenti interni devono essere incombustibili. L’illuminazione può non avere specifiche di reazione al fuoco, purché non contribuisca alla propagazione di un incendio. Nei percorsi protetti, soffitti, pareti e pavimenti devono rispettare elevati standard di sicurezza al fuoco.

I sistemi tecnologici, le infrastrutture di comunicazione e gli impianti di prevenzione incendi devono essere progettati in modo tale che eventuali guasti localizzati, causati ad esempio da un incendio, non compromettano l’operatività dell’intero sistema né il funzionamento delle sezioni non direttamente interessate dall’evento.

Nella selezione dei dispositivi e nell’implementazione dei sistemi di sicurezza, così come nella definizione del piano di emergenza, è fondamentale considerare il rischio di esplosione, adottando misure adeguate per la mitigazione di potenziali pericoli.

Ventilazione di emergenza

Le gallerie stradali di lunghezza superiore a 1.000 metri e con un traffico che supera 2.000 veicoli/giorno per corsia devono essere dotate di un impianto di ventilazione meccanica di emergenza. Questo sistema garantisce l’evacuazione di fumi e calore, la sicurezza degli utenti e l’accesso dei soccorritori. Il sistema di ventilazione deve essere progettato in conformità alle migliori pratiche tecniche, considerando:

    • flussi di traffico e tipologie di veicoli, comprese merci pericolose;
    • caratteristiche degli incendi prevedibili, inclusi parametri di fumo (visibilità, temperatura, tossicità);
    • necessità di ridondanza, per evitare il malfunzionamento dei ventilatori esposti alle fiamme.

Centro di controllo

In tutte le gallerie stradali con una lunghezza superiore a 3.000 metri e un traffico che supera 2.000 veicoli/giorno per corsia, è obbligatoria l’istituzione di un centro di controllo costantemente operativo. Questo centro deve raccogliere e gestire in tempo reale tutti i segnali di allarme e i sistemi di monitoraggio, con particolare attenzione a:

    • sistema di rilevazione e allarme per incidenti e incendi all’interno della galleria;
    • controllo remoto dell’impianto di ventilazione per la gestione dei fumi e della qualità dell’aria;
    • videosorveglianza, con dispositivi di monitoraggio, registrazione e analisi del traffico;
    • sistemi di comunicazione diretta con i servizi di emergenza per un rapido coordinamento delle operazioni di soccorso.

Erogazione idrica

Tutte le gallerie urbane e le gallerie extraurbane con una lunghezza superiore a 500 metri devono essere dotate di un impianto idrico antincendio. Tale sistema deve essere progettato, installato e mantenuto in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2012.

Per garantire la massima efficienza e sicurezza, l’impianto idrico antincendio deve essere protetto da urti accidentali dei veicoli e dall’esposizione al fuoco. Nel caso di impianti a circuito ad umido, è necessario adottare soluzioni tecniche o gestionali idonee a prevenire il rischio di congelamento, assicurando la continuità operativa anche attraverso l’interramento delle tubazioni o altri accorgimenti specifici.

Impianti di sorveglianza

Le gallerie dotate di un centro di controllo devono essere equipaggiate con impianti di sorveglianza mediante telecamere e un sistema di rilevamento automatico degli incendi, progettato per garantire la copertura dell’intera infrastruttura.

Nelle gallerie prive di centro di controllo, è obbligatoria l’installazione di un impianto di rilevamento automatico degli incendi, integrato con i sistemi di attivazione e gestione della ventilazione meccanica di emergenza e di eventuali altri dispositivi di protezione attiva. Quando disponibili, le immagini delle telecamere possono essere trasmesse alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Le modalità di condivisione devono essere definite attraverso accordi locali tra il Comando e il responsabile dell’attività, da includere nella pianificazione delle emergenze.

Requisiti per la sicurezza

Il decreto impone che ogni galleria sia dotata di:

  • piano di emergenza;
  • esercitazioni periodiche.

Piano di emergenza

Tutte le gallerie devono disporre di piani di emergenza, nei quali devono essere fornite indicazioni dettagliate sulla gestione di incidenti e incendi all’interno dell’infrastruttura.

La strategia di emergenza si propone di:

  • minimizzare gli effetti dannosi derivanti da situazioni critiche attraverso una gestione efficace e un utilizzo ottimale dei dispositivi di soccorso messi in atto dal responsabile delle attività;
  • garantire l’attivazione immediata delle procedure previste, in attesa delle disposizioni degli organi decisionali competenti.

Il piano di emergenza deve prevedere:

  • una fase interna: il responsabile delle attività attua le procedure interne di gestione dell’emergenza;
  • una fase esterna: viene coordinata l’interazione tra il responsabile delle attività e i servizi pubblici di soccorso per un intervento tempestivo ed efficace.

Il piano di emergenza deve includere:

  • descrizione della galleria e delle sue dotazioni;
  • caratteristiche delle opere;
  • descrizione delle modalità di accesso interne ed esterne alla galleria;
  • descrizione e le caratteristiche degli impianti di sicurezza;
  • caratteristiche e il principio di funzionamento dell’impianto di ventilazione;
  • elenco di distribuzione e l’elenco telefonico per le comunicazioni;
  • eventuale ulteriore documentazione di sicurezza.

Esercitazioni periodiche

Il responsabile dell’attività è tenuto a organizzare regolarmente esercitazioni per il personale incaricato della sicurezza della galleria.

Queste esercitazioni hanno lo scopo di:

  • riprodurre scenari di incidente previsti nel piano di emergenza;
  • fornire elementi concreti per la valutazione delle condizioni di sicurezza;
  • essere integrate, in parte, con simulazioni utili a ottenere dati complementari.

Le esercitazioni a grande scala, condotte in condizioni quanto più realistiche o su gallerie campione rappresentative, devono essere effettuate con una frequenza non inferiore a 4 anni per ciascuna galleria. Nei periodi intermedi, è obbligatorio svolgere esercitazioni parziali o simulazioni operative, alternandole se necessario. Per simulazione si intende un’esercitazione per posti di comando. Nel caso di gallerie situate in prossimità tra loro, almeno una ogni tre dovrà essere coinvolta in un’esercitazione su scala reale, selezionando quella con le caratteristiche più rilevanti ai fini della sicurezza.

Gallerie esistenti e in esercizio non appartenenti alla rete stradale transeuropea

Categorizzazione minima di rischio delle gallerie in funzione del tipo di strada, della lunghezza e del traffico medio giornaliero

Le gallerie stradali esistenti e in esercizio vengono classificate in base alla tipologia della strada, alla lunghezza e al volume di traffico giornaliero medio per corsia. Quindi le categorie principali riguardano:

  • tipologia della strada: gallerie extraurbane monodirezionali, extraurbane bidirezionali e urbane;
  • lunghezza: suddivisione in intervalli da 500 metri a oltre 3000 metri;
  • traffico giornaliero medio (TGM): tre fasce in base al numero di veicoli per corsia (inferiore a 2000, tra 2000 e 10000, superiore a 10000).

Se vengono identificati fattori di rischio aggiuntivi, il livello di rischio può essere aumentato.

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza includono il rilevamento tempestivo di incidenti e incendi, con specifici requisiti per la copertura telefonica e le colonnine SOS nelle gallerie con rischio 2 e l’installazione di sistemi automatici di rilevazione incendi, videosorveglianza avanzata e gestione centralizzata delle emergenze per i rischi 3 e 4.

Per favorire l’autosoccorso e limitare la propagazione dell’incendio, le gallerie devono essere dotate di segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, ventilazione controllata, uscite di emergenza e semafori, oltre a garantire la copertura radio FM per la diffusione di messaggi di emergenza. Le gallerie con rischio 3 e 4 devono avere impianti idrici antincendio e un sistema di comunicazione di emergenza per i soccorsi.

Le misure di sicurezza possono includere la riduzione del limite di velocità e l’imposizione di distanze di sicurezza fino all’adeguamento delle gallerie, basandosi su dati di incidentalità storica. Tali interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti e migliorare l’efficacia delle operazioni di emergenza.

Funzioni e ispezioni periodiche

La Commissione è incaricata di ispezionare, valutare e verificare la funzionalità delle gallerie della rete transeuropea presenti sul territorio nazionale. Questa funzione può anche essere esercitata dall’autorità amministrativa. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni.

La Commissione, se in base alla relazione di ispezione, constata che una galleria non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l’autorità amministrativa comunica al gestore della galleria e al responsabile della sicurezza che devono essere adottate misure destinate ad accrescere la sicurezza dell’infrastruttura stessa. Inoltre, definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonché qualsiasi altra restrizione e condizione pertinente.

Analisi di rischio

L’analisi dei rischi viene effettuata, se necessario, da un organismo funzionalmente indipendente dal gestore della galleria. Il contenuto ed i risultati di tali studi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza trasmessa all’autorità amministrativa. Si tratta di un’analisi dei rischi di una determinata galleria, che tiene conto di tutti gli elementi inerenti alle sue caratteristiche progettuali e delle condizioni del traffico che incidono sulla sicurezza; per cui vengono prese in considerazione le caratteristiche ed il tipo di traffico, la lunghezza e la geometria della galleria, nonché il numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.

Indice

  • Gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea: nuova regola tecnica di prevenzione incendi
  • Prevenzione incendio gallerie stradali e ferroviarie: quadro normativo
  • Prevenzione incendi gallerie stradali e ferroviarie: assoggettabilità D.P.R. 151 e SCIA
  • Normativa antincendio gallerie stradali: il D.Lgs. 264/2006
  • Gallerie stradali: misure di sicurezza
  • Gallerie stradali: misure infrastrutturali
  • Gestore della galleria
  • Responsabile della sicurezza

Prevenzione incendio gallerie stradali e ferroviarie: quadro normativo

Il quadro normativo che stabilisce i requisiti minimi per le gallerie stradali si articola principalmente come segue:

  • gallerie appartenenti alla rete stradale transeuropea: i requisiti di sicurezza sono definiti dal D.Lgs. 264/2006 che recepisce la Direttiva 2004/54/CE, fornendo disposizioni specifiche in materia di progettazione, gestione e manutenzione;
  • gallerie non appartenenti alla rete transeuropea: la regolamentazione trae riferimento da diverse normative settoriali, tra cui:
    • Circolare LL.PP. n. 7938/99: disciplina la sicurezza della circolazione nelle gallerie, con particolare attenzione ai veicoli che trasportano merci pericolose;
    • D.M 5/06/2001: introduce disposizioni specifiche per la sicurezza delle gallerie stradali;
    • D.M. 5/11/2001: relativo alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
    • D.M 14/09/2005: stabilisce i criteri di illuminazione per le gallerie stradali;
    • D.M 19/04/2006: definisce le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;
    • D.M, 04/03/2025 (Linee guida per la sicurezza ferroviaria) che abroga il D.M. 28/10/2005.
    • D.M. 20/06/2025: riporta la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

D.M. 28/10/2005

Il decreto specifico di prevenzione incendi, per le gallerie ferroviarie, è il D.M. 28/10/2005. Viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al D.M. 16/02/82 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”. Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le gallerie ferroviarie non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

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Prevenzione incendi gallerie stradali e ferroviarie: assoggettabilità D.P.R. 151 e SCIA

Il D.P.R. 151/2011 ha introdotto la classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In particolare, l’attività n. 80 prevista nell’allegato I riguarda:

  • gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri;
  • gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri.
Criteri di assoggettabilità DPR 151-2011

Criteri di assoggettabilità D.P.R. 151-2011

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare esplicativa n. 1 DIP. VV.F. del 29 gennaio 2013.

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Download Gratuito Circolare VV.F. 1/2013 - Attuazione degli adempimenti antincendio da parte dei gestori delle gallerie stradali

La Circolare, in attesa dell’emanazione della regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri, al fine di dare immediata attuazione al D.P.R. 151/2011, fornisce ai gestori di gallerie stradali chiarimenti sui nuovi adempimenti.

Nello specifico, vengono date indicazioni su come procedere in funzione dei diversi casi che possono verificarsi:

  • galleria ricadente nella rete stradale trans-europea;
  • galleria non ricadente nella rete stradale trans-europea;
  • galleria conforme ai requisiti indicati nel D.Lgs. 246/06;
  • galleria non conforme ai requisiti indicati nel D.Lgs. 246/06;
  • galleria esistente;
  • galleria di nuova realizzazione.

Vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione della SCIA a seconda dei vari casi. In particolare si prevede che:

  • per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, la presentazione della SCIA dovrà avvenire, entro i sei mesi successivi la data dell’effettivo completamento degli adeguamenti stessi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 del D.L.83/12.
  • per tutte le gallerie di nuova realizzazione, in quanto “nuove attività”, ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la presentazione della SCIA deve essere presentata “prima dell’esercizio dell’attività” al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, prima dell’entrata in esercizio.
TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO AL D.P.R. 151/11 DA PARTE DEI GESTORI DELLE GALLERIE STRADALI DI L>500 metri
AMBITO entro il
12 febbraio 2013
entro il
7 ottobre 2013
successivamente all’entrata in vigore della norma tecnica in corso di predisposizione entro 6 mesi successivi al completamento degli adeguamenti
GALLERIE
STRADALI
ESISTENTI
EXTRA TEN
L > 500 m
conformi – – da stabilirsi nella norma tecnica in corso di predisposizione
non conformi – –
TEN
L > 500 m
conformi elenco SCIA
ai sensi del c. 4 dell’art. 11 del D.P.R. 151/11
– –
non conformi scheda asseverata +
programma operativo interventi di adeguamento
ai sensi del c. 2 dell’art. 7 del D.L. 83/12
– – SCIA
(termine ultimo 30.10.19)
ai sensi del c. 1 dell’art. 7 del D.L. 83/12
NUOVE GALLERIE STRADALI Tutte le gallerie
con L> 500 m
SCIA prima dell’entrata in esercizio
ai sensi del c. 1 dell’art. 4 del D.P.R. 151/11

Normativa antincendio gallerie stradali: il D.Lgs. 264/2006

Il riferimento principale per la sicurezza delle gallerie stradali è il D.L.gs. 264/2006, che a sua volta recepisce la Direttiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo. Questo decreto stabilisce requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea con lunghezza superiore a 500 metri. Le principali disposizioni includono:

  • impianti di sicurezza: installazione di sistemi di ventilazione, illuminazione di emergenza, segnaletica e dispositivi di comunicazione per gli utenti;
  • gestione della sicurezza: nomina di un responsabile della sicurezza per ogni galleria, incaricato di coordinare le misure preventive e gestire le emergenze;
  • piani di emergenza: elaborazione di piani specifici per la gestione degli incidenti, inclusi protocolli per l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi.

Gallerie stradali: misure di sicurezza

L’allegato II del D.Lgs. 264/2006 stabilisce i criteri per la determinazione delle misure di sicurezza da adottare. Le misure di sicurezza per le gallerie devono essere definite considerando tutti gli elementi del sistema, tra cui infrastruttura, modalità operative, utenti e tipologie di veicoli.

Per la valutazione vengono analizzati diversi parametri, come lunghezza e geometria della galleria, traffico, tempi di intervento dei servizi di pronto intervento, presenza di mezzi pesanti e condizioni meteorologiche, tipo di costruzione, larghezza delle corsie, considerazioni relative alla velocità, ecc.

Se una galleria presenta caratteristiche particolari, si esegue un’analisi di rischio per stabilire eventuali misure di sicurezza aggiuntive. Questa analisi di rischio deve tener conto di eventuali incidenti, che pregiudicano manifestamente la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e che possono verificarsi durante la fase di esercizio nonché della natura e dell’importanza delle loro possibili conseguenze.

Gallerie stradali: misure infrastrutturali

I requisiti minimi richiesti sono suddivisi nelle tre seguenti categorie principali:

  • misure strutturali:
    • numero di fornici e corsie;
    • geometria della galleria;
  • impianti:
    • illuminazione;
    • ventilazione;
    • antincendio;
  • ulteriori misure di sicurezza:
    • segnaletica;
    • centri di controllo;
    • impianti di sorveglianza;
    • sistemi di comunicazione.

Numero di fornici e corsie

Una delle scelte principali riguarda la configurazione della galleria, che può essere progettata con un fornice singolo o doppio. La scelta tra la costruzione di una galleria a fornice singolo o doppio dipende principalmente dal volume di traffico previsto e dalla sicurezza, considerando fattori come la percentuale di veicoli pesanti, la pendenza e la lunghezza della galleria.

Le gallerie in progettazione, in cui si prevede che, entro 15 anni, il traffico supererà i 10.000 veicoli al giorno per corsia, devono essere progettate con un doppio fornice per traffico unidirezionale. Questo è in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 285/1992, che impone la realizzazione di gallerie con doppio foro per strade con carreggiate separate da spartitraffico. La costruzione dei due fornici può avvenire per fasi, previa autorizzazione della Commissione permanente per le gallerie.

Ad eccezione della corsia di emergenza, il numero di corsie deve rimanere invariato sia all’esterno che all’interno della galleria. Eventuali modifiche al numero di corsie devono essere realizzate ad una distanza dal portale della galleria pari a quella percorsa in 10 secondi da un veicolo in movimento alla velocità massima consentita. Se le condizioni geomorfologiche non permettono di rispettare tale distanza, devono essere adottate misure di sicurezza aggiuntive.

Nelle nuove gallerie, la corsia di emergenza può essere sostituita da una banchina pavimentata che consenta funzioni di sicurezza psicotecnica e, se necessario, di sosta d’emergenza, previa valutazione dei rischi come previsto dall’articolo 13 del decreto.

Geometria della galleria

Durante la progettazione della geometria della sezione trasversale e del tracciato orizzontale e verticale di una galleria, nonché delle strade di accesso, è fondamentale considerare con attenzione gli aspetti legati alla sicurezza. Questi parametri influenzano in modo significativo la probabilità e la gravità degli incidenti.

Nelle nuove gallerie, le pendenze longitudinali non possono superare il 5%, salvo quanto previsto dalle normative in base all’articolo 13 del D.Lgs. 285/1992, per le pendenze massime delle livellette. È possibile superare tale limite solo se le caratteristiche geomorfologiche del territorio non permettono soluzioni progettuali alternative. Per le gallerie con una pendenza superiore al 3%, è necessario adottare misure aggiuntive e/o rafforzative per migliorare la sicurezza, sulla base di un’analisi dei rischi.

Nelle gallerie esistenti, qualora la larghezza della corsia di destra sia inferiore a 3,5 metri e vi sia il transito di veicoli pesanti, è obbligatorio adottare misure supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza, in base ad una valutazione dei rischi.

Vie di fuga e uscite di emergenza

Nelle gallerie esistenti prive di corsie di emergenza, è necessario progettare banchine pedonabili di emergenza, sia sopraelevate che non, che gli utenti potranno utilizzare in caso di guasto o incidente. Nelle gallerie esistenti sprovviste sia di corsie di emergenza che di banchine pedonabili di emergenza, devono essere adottate misure aggiuntive e/o rafforzative per garantire la sicurezza, attraverso una valutazione dei rischi.

Le uscite di emergenza devono permettere agli utenti di abbandonare la galleria a piedi e raggiungere un luogo sicuro in caso di incidente o incendio. Inoltre, devono costituire una via di accesso pedonale per i servizi di pronto intervento.

Le uscite possono essere:

  • uscite dirette verso l’esterno della galleria;
  • gallerie trasversali tra i fornici della galleria;
  • uscite verso una galleria di emergenza;
  • rifugi con vie di fuga separate dal fornice della galleria.

È vietato costruire rifugi che non abbiano un’uscita collegata a vie di fuga verso l’esterno. Le uscite di emergenza devono essere previste qualora le analisi dei rischi, che comprendono la diffusione del fumo e la velocità di propagazione in relazione alle condizioni locali, indichino che la ventilazione e le altre misure di sicurezza non sono sufficienti a garantire la sicurezza degli utenti.

Nelle gallerie nuove, devono essere obbligatoriamente previste uscite di emergenza se il volume di traffico supera i 2.000 veicoli per corsia.

Per le gallerie esistenti con una lunghezza effettiva superiore a 1.000 metri e un volume di traffico superiore a 2.000 veicoli per corsia, deve essere valutata la fattibilità e l’efficacia della realizzazione di nuove uscite di emergenza, mediante un’analisi dei rischi.

Nel caso di presenza di uscite di emergenza, la distanza tra due di esse non deve superare i 500 metri.

Devono essere previsti dispositivi appropriati, come porte, per impedire la propagazione del fumo e del calore nelle vie di fuga dietro l’uscita di emergenza, garantendo così la sicurezza degli utenti nel raggiungere l’esterno e l’accesso alla galleria da parte dei servizi di pronto intervento.

Piazzole di sosta

Nelle nuove gallerie bidirezionali con lunghezza superiore ai 1500 m e un volume di traffico superiore ai 2000 veicoli per corsia, qualora non siano presenti corsie di emergenza, è necessario prevedere piazzole di sosta a intervalli non superiori a 1000 m per ogni senso di marcia, con posizionamento sfalsato tra le piazzole stesse.

Nelle gallerie bidirezionali esistenti con lunghezza superiore ai 1500 m e un volume di traffico oltre i 2000 veicoli per corsia, che non dispongano di corsie di emergenza, deve essere valutata la fattibilità e l’efficacia della realizzazione di piazzole di sosta, attraverso un’analisi specifica dei rischi.

Nel caso in cui le caratteristiche costruttive della galleria non permettano la realizzazione delle piazzole di sosta, o se questa opzione risultasse economicamente onerosa, non sarà obbligatorio prevederle qualora la larghezza complessiva della galleria, accessibile ai veicoli (escludendo le aree sopraelevate e le corsie normali), sia almeno pari alla larghezza di una corsia standard.

Ogni piazzola di sosta deve includere una stazione di emergenza.

Drenaggio

Qualora il trasporto di merci pericolose sia consentito, il drenaggio di liquidi infiammabili e tossici deve avvenire tramite canali di scolo appositamente progettati o altri sistemi specifici all’interno delle sezioni trasversali delle gallerie. Questo sistema di drenaggio deve essere progettato e mantenuto in modo da prevenire incendi e impedire la diffusione di liquidi infiammabili e tossici all’interno di un fornice e tra i fornici.

Nel caso in cui, nelle gallerie esistenti, non sia possibile adottare tali soluzioni, o se queste fossero economicamente incompatibili, si dovrà considerare la situazione per determinare se autorizzare il trasporto di merci pericolose, attraverso un’analisi dei rischi specifici.

Resistenza al fuoco delle strutture

La struttura principale di tutte le gallerie in cui un cedimento locale della struttura possa avere conseguenze catastrofiche, come ad esempio le gallerie sommerse o le gallerie che possono causare il cedimento di importanti strutture adiacenti, deve assicurare un livello sufficiente di resistenza al fuoco.

Illuminazione

L’illuminazione ordinaria deve essere progettata in modo da garantire una visibilità adeguata per i conducenti sia nella zona di ingresso che all’interno della galleria, sia di giorno che di notte. Tale illuminazione deve conformarsi alle normative stabilite dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3476/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 295/2005.

L’illuminazione di sicurezza deve essere progettata per fornire una visibilità minima agli utenti della galleria, in modo che possano abbandonarla con i propri veicoli in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.

I sistemi di illuminazione destinati a facilitare l’evacuazione della galleria, come i segnali luminosi di evacuazione posti a un’altezza non superiore a 1,5 m, devono orientare gli utenti a piedi verso le vie di fuga in caso di emergenza.

Ventilazione

Durante la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di ventilazione, devono essere considerati i seguenti aspetti:

  • controllo degli inquinanti emessi dai veicoli, sia durante i flussi di traffico normali che nei periodi di picco;
  • gestione degli inquinanti emessi in caso di fermo del traffico dovuto a incidenti o altri eventi;
  • controllo del calore e del fumo in caso di incendio.

In tutte le gallerie con una lunghezza superiore a 1000 m e un volume di traffico maggiore di 2000 veicoli per corsia, è obbligatorio installare un impianto di ventilazione meccanica.

Nelle gallerie con traffico bidirezionale o unidirezionale congestionato, la ventilazione longitudinale è consentita solo se l’analisi dei rischi, secondo l’articolo 13 del decreto, la considera accettabile, oppure se vengono adottate misure specifiche, come una gestione del traffico ottimizzata, una riduzione delle distanze tra le uscite di emergenza o l’installazione di estrattori intermedi per i fumi.

In caso di necessità di impianto di ventilazione meccanica, qualora la ventilazione longitudinale non sia permessa, devono essere utilizzati impianti di ventilazione trasversale o semitrasversale, in grado di garantire l’evacuazione dei fumi in caso di incendio.

Per le gallerie con una lunghezza superiore ai 3000 m, traffico bidirezionale e un volume di traffico maggiore di 2000 veicoli per corsia, dotate di un centro di controllo e di un impianto di ventilazione trasversale o semitrasversale, devono essere adottate le seguenti misure minime per la ventilazione:

  • installazione di dispositivi per l’estrazione dell’aria e dei fumi, attivabili separatamente o per gruppi;
  • monitoraggio costante della velocità dell’aria longitudinale e regolazione del controllo del sistema di ventilazione (estrattori, ventilatori, ecc.).

Stazioni di emergenza

Le stazioni di emergenza sono progettate per fornire strumenti di sicurezza essenziali, come telefoni di emergenza ed estintori, ma non sono destinate a proteggere gli utenti dagli effetti di un incendio. Possono essere realizzate sotto forma di armadi o, preferibilmente, come nicchie nel piedritto. Devono essere dotate almeno di un telefono di emergenza e di due estintori.

Devono essere posizionate sia vicino ai portali che all’interno delle gallerie, con una distanza massima di 150 m per le gallerie di nuova costruzione e di 250 m per quelle esistenti.

Erogazione idrica

Deve essere prevista l’erogazione idrica per tutte le gallerie. Vicino ai portali e all’interno delle gallerie devono essere disponibili idranti a intervalli non superiori a 250 m. Se l’erogazione idrica non è disponibile, è obbligatorio verificare che sia assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente

Impianto per chiudere la galleria

Prima degli ingressi di tutte le gallerie con una lunghezza superiore a 1000 m, devono essere installati semafori per vietare l’accesso alla galleria in situazioni di emergenza. Possono essere previsti dispositivi aggiuntivi, come pannelli a messaggio variabile e barriere, per garantire l’osservanza delle indicazioni. All’interno di gallerie con lunghezza superiore a 3000 m, dotate di un centro di controllo e con un volume di traffico superiore a 2000 veicoli per corsia, è consigliata l’installazione di impianti per fermare i veicoli in caso di emergenza, con una distanza massima tra gli impianti di 1000 m. Questi impianti includono semafori e, se necessario, dispositivi aggiuntivi come altoparlanti, pannelli a messaggio variabile e barriere.

Impianti di sorveglianza

In tutte le gallerie servite da un centro di controllo devono essere installati impianti di sorveglianza con telecamere e un impianto di rilevamento automatico degli incidenti stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi. In tutte le gallerie prive di un centro di controllo devono essere installati impianti di rilevamento automatico degli incendi qualora il funzionamento della ventilazione meccanica per il controllo dei fumi sia diverso dal funzionamento automatico della ventilazione per il controllo degli inquinanti.

Sistemi di comunicazione

In tutte le gallerie con una lunghezza superiore a 1000 m e un volume di traffico maggiore di 2000 veicoli per corsia, deve essere previsto l’installazione di impianti per la ritrasmissione radio destinati ai servizi di pronto intervento.

In presenza di un centro di controllo, deve essere possibile interrompere temporaneamente le trasmissioni radio destinate agli utenti della galleria, per trasmettere messaggi urgenti. I rifugi e altre strutture, in cui gli utenti devono attendere durante l’evacuazione, devono essere equipaggiati con altoparlanti per comunicare informazioni utili durante l’emergenza.

Gestore della galleria

Per ciascuna galleria situata sul territorio di uno Stato membro, che si trovi nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, l’autorità amministrativa identifica, quale gestore della galleria, l’organismo pubblico o privato, responsabile della gestione della galleria nella fase interessata. Questa funzione può essere esercitata dalla stessa autorità amministrativa.
Per ogni galleria situata sul territorio di due Stati membri, le due autorità amministrative corrispondenti, o quella comune, riconoscono un solo organismo responsabile del funzionamento del tunnel.

Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo, che si verificano in una galleria, il gestore deve redigere un rapporto per tutti gli incidenti che possono incidere sulla sicurezza che viene trasmesso al responsabile della sicurezza, all’autorità amministrativa ed ai servizi di pronto intervento entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è prodotto l’incidente.

In definiva il ruolo del gestore della galleria è quello di:

  • garantire la sicurezza degli utenti in normali condizioni d’uso ed in situazioni di emergenza;
  • controllare il funzionamento di tutte le installazioni;
  • provvedere alla manutenzione delle installazioni della struttura ed elettromeccaniche.

Per quanto riguarda i trafori internazionali appartenenti alla rete stradale transeuropea, il gestore viene designato dalle rispettive Commissioni intergovernative, che ne danno comunicazione al Ministero delle Infrastrutture.

Nel caso in cui venga condotta un’indagine tecnica approfondita sull’incidente o sull’evento in questione, il gestore deve inoltrare la relativa relazione, contenente l’analisi delle circostanze e le conclusioni emerse, al responsabile della sicurezza, alla Commissione e ai servizi di pronto intervento, entro un mese dalla data di ricezione del documento.

Responsabile della sicurezza

Per ciascuna galleria, il gestore designa un responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dall’autorità amministrativa e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio.

Il responsabile può essere un membro del personale del tunnel o dei servizi di pronto intervento, gode di piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non riceve alcuna istruzione da un datore di lavoro. Inoltre, può assolvere le sue mansioni per più infrastrutture in una determinata regione.

Le funzioni di cui è il responsabile sono le seguenti:

  • assicura il coordinamento con servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
  • partecipa alla pianificazione, all’attuazione ed alla valutazione degli interventi di emergenza;
  • partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie già esistenti;
  • verifica che il personale di esercizio ed i servizi di pronto intervento, vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte ad intervalli regolari;
  • viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
  • verifica che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie.

Leggi anche: Sicurezza nelle gallerie e viadotti: le linee guida ministeriali

antifuocus
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Clicca qui per scaricare la circolare n. 16510


Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/circolare-vvff-gallerie-stradali-oltre-500-metri/
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