contenitori carburante ad uso privato

Contenitori-distributori di carburante ad uso privato, i chiarimenti nella circolare VVF

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Dai VVF indicazioni applicative su contenitori-distributori di carburante ad uso privato e la corretta applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi (dm 22 novembre 2017)

Ai fini della prevenzione incendi, i contenitori-distributori ad uso privato per l’erogazione di carburate liquido di categoria C (ad esempio il gasolio) sono regolamentati da:

  • dm 22 novembre 2017, regola tecnica per l’installazione e l’esercizio dei contenitori-distributori
  • dm 10 maggio 2018, in modifica della precedente regola tecnica.

Con la circolare n. 1/2018 del 29 agosto i Vigili del Fuoco forniscono alcuni chiarimenti in materia di prevenzione incendi sull’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Il documento ricostruisce la normativa di riferimento ed in particolare si sofferma su alcuni punti del dm 22 novembre 2017, modificato dal dm 10 maggio 2018, che abroga e sostituisce le norme del precedente decreto e si applica a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati.

Esenzioni dall’adeguamento alla regola tecnica

La nota chiarisce i casi in cui i distributori esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica (art. 4 comma 1 del dm 22 novembre 2017), ossia se sono:

  • in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
  • in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità (o presentata SCIA)
  • pianificati, o sono in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando

Definizioni ed elementi tecnici

In riferimento al termine “contenitore-distributore” impiegato nella regola tecnica (dm 22 novembre 2017), viene confermato che è l’equivalente dei termini “contenitore-distributore rimovibile” e “contenitore-distributore mobile” presenti nel dm 19 marzo 1990.

Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Viene, inoltre, precisato che con l’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017:

  • decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1, ai fini delle nuove immissioni sul mercato
  • non decadono le approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del dm 19 marzo 1990 e del dm 12 marzo 2003, a condizione che l’eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato

Bacino di contenimento e imprenditori agricoli

In riferimento al punto 4.1 dell’allegato al dm viene chiarito che il bacino di contenimento non viene considerato elemento strutturale del contenitore distributore; pertanto, l’eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del dm 31 luglio 1934. Lo stesso vale per il box prefabbricato contenitore-distributore (non è da considerare elemento strutturale).

Il punto 4.10 si riferisce agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore: sono esentati dalla presentazione SCIA (dall’applicazione del dpr 151/2011); occorre, tuttavia, che osservino quanto indicato dal dm 22 novembre 2017.

Indicazioni sul dm 10 maggio 2018

Ulteriori chiarimenti sono forniti in merito al dm 10 maggio 2018:

  • entro il 17 febbraio 2019 possono essere commercializzati ed installati contenitori-distributori (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima) conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018
  • dopo il 17 febbraio 2019 potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi, disposizione valida solo per le caratteristiche costruttive del prodotto “contenitore-distributore”, mentre devono comunque essere rispettati le altre misure di sicurezza di cui all’allegato al dm 22 novembre 2017

 

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Clicca qui per scaricare la circolare 29 agosto 2018, n. 1

 

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