Nuova Sabatini e le nuove modalità di erogazione contributi per le imprese

Nuova Sabatini: ecco le nuove modalità di erogazione

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Dal MISE le nuove modalità di erogazione dopo la legge di Bilancio 2022: ripristinata l’assegnazione del contributo in più quote annuali


La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha modificato la disciplina relativa alla nuova Sabatini (di cui all’articolo 2 del dl n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e s.m.i.), al fine di assicurare continuità alla misura agevolativa.

In particolare (articolo 1, comma 48) prevede il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000,00 euro.

Il comma 47, dispone, inoltre, che l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata:

  • di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • 60 milioni di euro per l’anno 2027.

Circolare Mise

Con la circolare n. 696 del 17 marzo 2022 il MISE fornisce le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta; provvede ad effettuare modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relative alle modalità operative di erogazione delle quote di contributo della nuova Sabatini.

Il documento specifica, innanzitutto, il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo, ad eccezione per le domande connesse a finanziamenti di importi non superiori a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Erogazione delle agevolazioni

Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro;
  • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro.

Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione; ad investimento ultimato, compilano, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma del Ministero (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI), nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) e la trasmette al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.

Con la suddetta circolare, è altresì soppresso l’allegato 8 “dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati,” introdotto dalla circolare 15 febbraio 2017, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU) secondo le modalità previste al punto 13.4 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii.

La Nuova Sabatini, cos’è

L’agevolazione prevista dalla Nuova Sabatini consiste nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., allo scopo di sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Mise rapportato agli interessi sui detti finanziamenti.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing), finanziamento assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, a condizione che sia:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Mise è un contributo “in conto interessi” il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. Industria 4.0).

Per la concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento (che può coprire fino al 10% degli investimenti), devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo.

Beni agevolabili

Gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione sono:

  • investimenti ordinari;
  • investimenti in tecnologie digitali (con un contributo maggiorato del 30%), compresi:big data;
  • cloud computing;
  • banda ultralarga;
  • cybersecurity,
  • robotica avanzata e meccatronica;
  • realtà aumentata;
  • manifattura 4D;
  • Radio frequency identification;
  • sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti in tecnologie digitali (che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2016 n. 14036 e s.s.mm.

 

 

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