Caro prezzi materiali: ecco come calcolare le compensazioni
Dal Mims: modalità operative ed esempi applicativi per calcolare gli aumenti da richiedere. L’istanza va presentata entro il 9 dicembre al direttore dei lavori
A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione ed alle conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, ai sensi del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture (dm 11 novembre 2021) che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021.
Qualora il decreto rilevi variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il 9 dicembre 2021.
Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il Ministro ha firmato la circolare operativa contenente le istruzioni per l’applicazione delle compensazioni.
La circolare Mims
La circolare fornisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi (ai sensi dell’articolo 1-septies del dl n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021).
La compensazione si determina applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto (dm 11 novembre 2021) con riferimento alla data dell’offerta.
In particolare:
- eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021;
- eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Modalità operative
Il documento precisa che qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
La compensazione è così determinata:
- variazione di prezzo unitario: la variazione percentuale depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
- ammontare della compensazione: la variazione di prezzo unitario determinata secondo la suddetta procedura è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ossia entro il 9 dicembre 2021.
Detta istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengono rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.
Il ruolo del direttore dei lavori
Sarà il direttore dei lavori ad accertare le quantità contabilizzate di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario ed a determinare l’ammontare della compensazione. In particolare, sulla base delle previsioni progettuali:
- per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
- per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.
In definitiva, il direttore dei lavori:
- calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore,
- effettua i conteggi relativi alle compensazioni,
- presenta i calcoli fatti alla stazione appaltante.
La circolare precisa, inoltre, che:
- sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
- la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il ruolo del RUP
Il responsabile del procedimento (RUP) è tenuto a:
- convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori;
- verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi;
- richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili;
- effettuare il relativo pagamento.
Esempi applicativi di calcolo della compensazione
La circolare riporta, infine, due esempi applicativi per poter meglio comprendere il metodo di calcolo delle compensazioni; ossia:
- offerta presentata nell’anno 2020, considera un’alea dell’8%;
- offerta presentata anteriormente all’anno 2020, considera un’alea del 10%.
Ad esempio, se la variazione in percentuale per l’acciaio è pari a 43,80%, la si depura dell’alea dell’8% a carico dell’appaltatore e risulta pari a 35,80%.
Tale percentuale si applica al prezzo medio relativo all’anno 2020, ossia pari a 0,59 euro al kg e si ha:
35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg)
Quindi: 0,2112 (euro/kg) risulta essere la variazione di prezzo unitario.
Clicca qui per scaricare la circolare del Mims

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