Home » Notizie » Varie e brevi » Nuova Sabatini, come presentare le domande per accedere ai fondi?

Nuova Sabatini, come presentare le domande per accedere ai fondi?

Nuova Sabatini, come presentare le domande per ottenere i fondi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Ecco le istruzioni operative

Il dl 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha istituito lo strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito per micro, piccole e medie imprese (Pmi) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

La misura prevede il seguente funzionamento:

  • Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura
  • il Mise concede un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati (tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni)
  • le Pmi hanno la possibilità di beneficiare del Fondo di garanzia fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso

Con la legge di stabilità 2015 il plafond di Cdp, inizialmente pari a 2,5 miliardi di euro, è stato incrementato fino a 5 miliardi.

Il decreto interministeriale 25 gennaio 2016 ha ridefinito le modalità con cui le banche e le società di leasing possono concedere i finanziamenti, ricorrendo anche ad una provvista diversa dall’apposito plafond di Cassa depositi e prestiti (V. art. “Nuova Sabatini, in arrivo fondi per acquistare macchinari, impianti e attrezzature”).

Per rendere pienamente operativa la nuova modalità, il Ministero dello sviluppo economico, ha diramato la circolare attuativa 26673/2016 che fornisce le istruzioni necessarie per l’accesso all’agevolazione.

Vengono definiti gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina.

Le domande di accesso alle agevolazioni, come chiarito nella circolare, potranno essere presentate da parte delle Pmi a partire dal 2 maggio 2016.

Procedura per l’accesso al credito

  • La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
  • La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle Pmi, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.
  • La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla Pmi mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da Cdp, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.
  • La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla Pmi, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa Pmi in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
  • Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla Pmi e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla Pmi, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
  • La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la Pmi e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
  • La Pmi, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
  • La Pmi trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le Pmi che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER. 4.2

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Per conoscere il testo completo, si rinvia alla circolare esplicativa che illustra in dettaglio anche:

  • caratteristiche del finanziamento
  • gli investimenti ammissibili
  • le spese ammissibili
  • agevolazioni concedibili
  • modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione
  • procedura di concessione del contributo
  • erogazione delle agevolazioni

 

Clicca qui per scaricare la circolare 23 marzo 2016, n. 26673 – Nuova Sabatini

 

1 commento

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] In particolare, la circolare del 23 marzo 2016, n. 26673 ha ridefinito le modalità con cui le banche e le società di leasing possono concedere i finanziamenti, ricorrendo anche ad una provvista diversa dall’apposito plafond di Cassa depositi e prestiti. Il documento definisce, inoltre, gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina (Vedi art. “Nuova Sabatini, come presentare le domande per accedere ai fondi?“). […]

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *