Riscatto degli anni di laurea: sconto per gli under 45
Nel triennio 2019-2021 si potrà richiedere il riscatto degli anni di laurea secondo una nuova formula sperimentale che prevede sconti ed agevolazioni per gli under 45
A seguito dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 2019, del dl n. 4/2019 (che introduce tra l’altro il reddito e la pensione di cittadinanza), l’INPS ha emanato la circolare esplicativa n. 36/2019 sul nuovo istituto di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previsto per il triennio 2019-2021, in via sperimentale.
È stata così definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento dei 45 anni di età: essa prevede uno sconto del 30%.
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura e, quindi, sarà possibile andare 5 anni, al massimo, in anticipo in pensione.
La circolare n. 36 dell’INPS
La circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019, fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato ed i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.
Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.
Requisiti dei soggetti beneficiari
Tale facoltà di riscatto è riconosciuta in favore:
- di coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e quindi ricadono totalmente nel regime contribuito
- dei non titolari di pensione
- degli iscritti ad un regime previdenziale (INPS, INARCASSA, altre Casse professionali)
Possono chiedere il riscatto degli anni di laurea:
- i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati
- i lavoratori autonomi
- gli iscritti alla gestione separata INPS
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è quindi l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali; condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
Durata del periodo riscattato
Si possono riscattare al massimo 5 anni anche non continuativi, il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995.
I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, entrata in vigore del decreto in esame.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali innanzi richiamati, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.
Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).
Presentazione della domanda
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019-2021 e quindi entro al 31 dicembre 2021.
La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine (in tal caso è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato).
In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto
- Contact Center INPS
- Patronati e intermediari dell’INPS
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare (Allegato n. 2).
Modalità ed ammontare del pagamento
L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in un’unica soluzione.
In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
Il dl n.4/2019 introduce un diverso sistema di calcolo (con uno sconto del 30%) dell’onere di riscatto nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.
Per il riscatto degli anni di laurea basterà quindi pagare 5.241 euro per ogni anno di studio.
Sarà possibile riscattare:
- il diploma universitario (2-3 anni)
- la laurea triennale, quadriennale o a unico ciclo
- il diploma di specializzazione post-laurea
- il dottorato di ricerca
non si possono invece riscattare gli anni fuori corso.
Clicca qui per scaricare la circolare INPS

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