Indennità di trasferta e di trasfertismo, i chiarimenti nella circolare Inps
Le indicazioni per una corretta applicabilità del regime contributivo delle indennità di trasferta e di trasfertismo
Il lavoratore dipendente può, talvolta, svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro; a seconda delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, si configurano due tipologie di indennità di trasferta così come previsto dal dpr n. 917/1986 (TUIR):
- per prestazione occasionale;
- per prestazione strutturale o per contratto, prevista per i trasfertisti.
L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate dal TUIR.
Indennità di trasferta occasionale
In caso di trasferte occasionali effettuate al di fuori del territorio comunale, è prevista, ai sensi dell’art. 51 commi 5 e 6 del TUIR, un’esenzione entro determinati limiti giornalieri; importi che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e alloggio e, comunque, diversi a seconda che la trasferta sia effettuata in Italia o all’estero.
E’ prevista, inoltre, una totale imponibilità sia delle indennità che dei rimborsi per le trasferte effettuate entro il territorio comunale, tranne i rimborsi per le spese di trasporto documentate dal vettore.
Trasfertismo
Per le indennità erogate ai trasfertisti, ossia a coloro i quali sono tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, il comma 6 dell’art. 51 prevede un’imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare, rinviando ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti.
L’art. 7-quinquies del dl n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016 contiene le regole per il prelievo contributivo e la tassazione fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori in trasferta (trasfertisti).
Tuttavia, il trattamento contributivo e fiscale sulle trasferte corrisposta ai lavoratori ha generato sempre molti dubbi.
Circolare Inps
Con la circolare n. 158/2019 l’Inps, in linea con i criteri stabiliti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326/E del 1997, fornisce le indicazioni per una corretta applicabilità del regime contributivo delle indennità di trasferta e di trasfertismo.
In pratica definisce gli elementi che, in caso di sussistenza contemporanea, definiscono il cosiddetto trasfertismo, ossia:
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione (quest’ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
Ciò premesso, con la nuova circolare si illustrano i chiarimenti forniti dal legislatore con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7-quinquies del dl n. 193/2016, in relazione ai presupposti necessari ai fini dell’applicazione del regime del trasfertismo.
Clicca qui per scaricare la circolare n. 158/2019

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