Dai geologi chiarimenti in materia di appalti misti
Appalti misti per relazione geologica e indagini geognostiche: chiarita la linea dal Cng di demarcazione tra lavori e servizi
In caso di affidamento di un appalto misto è richiesta una preliminare redazione di un programma/piano delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche.
Tale piano è necessario per la redazione della relazione geologica e di quella geotecnica.
A tal riguardo ricordiamo che con la circolare n. 438/2019, il Consiglio nazionale dei geologi (Cng) aveva fornito delucidazioni in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli elaborati progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini geognostiche e prove geotecniche.
In seguito ad ulteriori richieste di chiarimenti sulla circolare del 2019, il Cng ha recentemente pubblicato la recente circolare n. 483 del 30 settembre 2021 al fine di fornire nuove osservazioni in materia di appalti misti per la relazione geologica e le indagini geognostiche.
Gli appalti misti e la relazione geologica
Con la circolare del 2019 si chiariva che la predisposizione di tali programmi o piani può costituire un appalto misto, a condizione che sia prevista la sua preventiva redazione rispetto alle altre prestazioni di impresa, di laboratorio e professionali, oppure anche oggetto di affidamento separato al professionista abilitato.
Inoltre la circolare Cng ribadisce che il Codice Deontologico vieta qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa e prevede, quindi, che gli interventi professionali in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali siano mantenuti distinti, in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle due prestazioni.
Circolare n. 483 del 30 settembre 2021
La nuova circolare (n. 483/2021) intende fornire ulteriori chiarimenti in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli elaborati progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini geognostiche e prove geotecniche.
Va precisato che tali affidamenti si inquadrano nei contratti misti di appalto in quanto costituiti da prestazioni professionali ed imprenditoriali aventi diversi scopi e sono, quindi, regolati dalle disposizioni dell’art. 28 del dlgs n. 50/2016.
Il documento dispone utili indicazioni sulla linea di demarcazione tra “lavori” e “servizi”, che possono costituire oggetto per l’affidamento dei contratti pubblici.
Appalti pubblici di lavori e di servizi
Il dlgs n. 50/2016 (art. 3, comma 1, lett. ll) definisce “appalti pubblici di lavori” i contratti aventi per oggetto l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I che colloca tra tali attività (nella classe 45.12):
- le trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari NON sono, invece, citate le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche.
Sempre il dlgs n. 50/2016 (art. 3, comma 2, lett. ss) definisce “appalti pubblici di servizi” i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla sopra richiamata lettera ll).
Contratti misti di appalto
L’art. 28 del dlgs n. 50/2016 prevede che:
- comma 1 – “I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione … L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”;
- comma 3 – “Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9″;
- comma 9 – “Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione”.
Inoltre, l’art. 41, comma 1, lett. c), del dpr n. 328/2001 indica quelle che sono le attività professionali di competenze dei geologi iscritti alla sezione A dell’albo; ossia:
- le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale;
- le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e all’esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.
Inoltre, il comma 2, lett. c) del medesimo dpr, attribuisce ai geologi iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici.
Indagini geognostiche
Nell’allegato A del dpr n. 207/2010 si ritrova l’unica definizione di “indagini geognostiche”, esclusivamente per i lavori di importo superiore ad euro 150.000 (di cui alla categoria opere specializzate OS 20-B):
riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
Servizi
Infine, sono da considerarsi “servizi”:
- le prove di laboratorio su terre e rocce (di cui all’art. 59, comma 2, lettera c), del dpr n. 380/2001),
- le prove geotecniche di laboratorio.
In conclusione, nelle richiamate disposizioni si individua la linea di demarcazione tra “lavori” e “servizi” per l’affidamento dei contratti pubblici.
Per maggiori approfondimenti vedi articolo BibLus-net: Indagini geognostiche, prove di laboratorio e risultati della relazione geologica: la guida completa dei geologi del Lazio
Clicca qui per scaricare la circolare n. 483 del 30 settembre 2021

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!