Proroga adeguamento antincendio per edifici di civile abitazione
CNI: prorogata la scadenza di maggio 2020 per l’adeguamento antincendio per edifici di civile abitazione a seguito dell’emergenza COVID-19
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 27/2020 (conversione del dl 17 marzo 2020, n. 18) c’è stato un ulteriore differimento dei termini previsti per la proroga degli atti amministrativi in scadenza: tra queste anche quelle in materia di prevenzione incendi.
In particolare l’art. 103 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, al comma 2 prevede che:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
Ricordiamo che con la precedente circolare CNI n. 520/XIX del 26 marzo veniva comunicata la conferma del differimento dei termini di adeguamento delle misure antincendio imposti alle attività oggetto di accertamento da parte del funzionario dei Vigili del Fuoco, in base all’art. 83 del dl n. 18/2020.
Inoltre, in riferimento all’obbligo di aggiornamento periodico dei professionisti antincendio, i Vigili del Fuoco hanno richiamato la facoltà degli Ordini di erogare gli eventi di aggiornamento in modalità streaming sincrono (per i soli seminari).
Circolare n. 559/2020
La nuova circolare (n. 559/2020) del CNI riguarda il differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio in questo periodo di emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, il documento precisa che in questo atto di proroga rientra anche la scadenza di maggio 2020 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (prevista dal dm 25 gennaio 2019).
Il dm 25 gennaio 2019 in vigore dal 6 maggio 2019, infatti, prevedeva:
- entro il 6 maggio 2021 l’adeguamento alle disposizioni riguardanti l’installazione, laddove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- entro il 6 maggio 2020 l’adozione delle restanti disposizioni;
- entro il 6 maggio 2019 gli edifici di civile abitazione già esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi collegati al DPR 125/2011, dovranno comunicare l’avvenuto adeguamento, quando presenteranno l’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento.
Clicca qui per scaricare la circolare CNI n. 559/2020

Non è corretto dire, come si afferma nella circolare CNI, che il termine di adeguamento del dm 25.1.2019 è prorogato.
È prorogato il termine per la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, con cui comunicare l’avvenuto adempimento degli interventi di adeguamento, come peraltro risulta specificato da una risposta del Ministero all’associazione ANACI.