Obbligo di PEC per professionisti e per imprese: ecco i rischi che si corrono!
Con il dl Semplificazioni è stato definitivamente previsto l’obbligo di possedere la Posta Elettronica Certificata ed il domicilio digitale: le sanzioni applicabili
Con l’entrata in vigore (il 15 settembre 2020) della legge di conversione del dl Semplificazioni sono divenute definitive le modifiche recate all’art. 16 del dl n. 185/2008, in tema di domicilio digitale dei professionisti ed obbligo di PEC.
La comunicazione ed il possesso della posta elettronica certificata (PEC) diventa così una condizione normativa necessaria al fine di poter esercitare legittimamente una professione ordinistica.
Ricordiamo che le disposizioni contenute nel dl Semplificazioni non fanno che rendere effettivo l’utilizzo della PEC, confermando l’obbligo di attivare e comunicare all’Ordine/Collegio di appartenenza il proprio domicilio digitale. Lo scopo è di semplificare le comunicazioni telematiche nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti.
Le vere novità presenti nella legge Semplificazioni consistono nell’aggiornamento delle definizioni tecniche e nell’individuazione della sanzione applicabile, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Circolare CNI
Data l’importanza delle misure, il Consiglio Nazionale Ingegneri è intervenuto (con la circolare n. 615/2020) al fine di fornire chiarimenti e fare il punto sulle principali novità dell’art. 37 del dl Semplificazioni (in applicazione dell’art. 16 del dl n. 185/2008).
La circolare del CNI segnala i doveri che fanno capo al tecnico iscritto agli Albi, che nel dl Semplificazioni assumono nuove definizioni:
- al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora – per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un domicilio digitale;
- il domicilio digitale non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge;
- per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio.
Sanzione applicabile
La vera novità riguarda una chiara individuazione della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
L’art. 37 del dl Semplificazioni infatti precisa che:
viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza;
in caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale;
viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della Giustizia.
In pratica, in caso di mancata attivazione di un domicilio digitale da parte dei professionisti iscritti all’albo, deve fare seguito l’inoltro di una formale diffida ad adempiere; in caso negativo si ha la sospensione a tempo indeterminato dall’albo, fino a che l’iscritto provvederà a mettersi in regola.
Clicca qui per scaricare la circolare CNI, n. 615/2020

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