I chiarimenti del CNI sulle modifiche al Codice appalti dopo lo Sblocca cantieri
Le modifiche al Codice appalti con le legge di conversione del decreto Sblocca cantieri: dall’appalto integrato all’affidamento prestazioni sottosoglia
A seguito di alcune richieste pervenute, il Consiglio nazionale degli ingegneri, CNI, ha emanato la circolare n. 416/2019 contenente utili chiarimenti in merito all’interpretazione di alcuni punti della legge di conversione n. 55/2019 del dl n. 32/2019, il cosiddetto “Sblocca cantieri”.
Il documento ha lo scopo di fornire un’adeguata informazione alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici del proprio territorio circa le modifiche apportate al codice degli appalti.
Modifiche al Codice appalti
Di seguito una sintesi in merito alle principali modifiche apportate al codice appalti dal dl n. 32/2019:
Appalto integrato
L’art.1, comma 20, lett. m, del dl n. 32/2019 prevede in riforma dell’art. 59 del codice degli appalti, la sospensione a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione del comma 1, quarto periodo, dello stesso articolo, con lo scopo di porre fine al divieto di ricorso all’appalto integrato.
La modifica non interessa comunque i commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e pertanto consentono il ricorso alle gare di progettazione ed esecuzione nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (1 bis); deve essere data opportuna motivazione dal RUP nella determina a contrarre (1 ter).
Inoltre, sempre la modifica dell’articolo 59 prevede il pagamento diretto al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.
Regolamento attuativo unico
E’ prevista, all’art. 1, comma 20, lett. gg, pt. 4 del dl, l’emanazione di un Regolamento attuativo, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi tra cui le Linee guida Anac e i decreti già emanati, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (ossia entro il 16 ottobre 2019).
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
La modifica all’art. 23 del codice consente (ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5, dl n. 32/2019 e s.m.i.), per gli anni 2019 e 2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato; pertanto, l’esecuzione di detti lavori può avvenire a prescindere dalla redazione del progetto esecutivo.
Inoltre, sempre limitatamente agli anni 2019 e 2020, è ammesso che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Albo commissari di gara
In base all’art. 1, comma 1, lett. c, dl n. 32/2019 e s.m.i., l’avvio dell’albo dei commissari di gara (di cui all’art. 77, comma 3, del Codice) slitta al 31 dicembre 2020.
Centrale di committenza per i Comuni non capoluogo
Sospesa fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 1, lett. a, dl n. 32/2019 e s.m.i.) anche l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del Codice, in modo tale da impedire l’operatività dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere a una centrale di committenza, ossia di associarsi in centrali di committenza e di ricorrere alla CUC costituita presso la Provincia.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 1 del dl riguardano il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in particolare, fino al 31 dicembre 2020:
- è elevato da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del CSLP
- è ridotto a 45 giorni (rispetto ai 90) il termine per l’espressione del parere del CSLP dalla trasmissione del progetto
- è stabilito che il CSLP, in sede di espressione del parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.
Affidamento prestazioni sottosoglia
La lettera h, del comma 20, dell’art. 1 del dl n. 32/2019 e s.m.i., interviene in modifica delle modalità di affidamento delle prestazioni sottosoglia di cui all’art. 36 del
Codice. Le procedure da utilizzare, in base all’importo a base d’asta, sono le seguenti:
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, esclusi i Servizi di Ingegneria e Architettura disciplinati dall’articolo 157 dello stesso, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di 3 preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 del DL n. 50/2016 e s.m.i.
E’ previsto, inoltre, che per tutti gli affidamenti sottosoglia è possibile fare ricorso all’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.
Viene anche stabilito l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 1, comma 20, lett. t, pt. 1, DL n. 32/2019 e s.m.i.); nonché che il criterio del minor prezzo sia limitato ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a, dello stesso art. 95 del Codice. (art. 1, comma 20, lett. t, pt. 3 DL n. 32/2019 e s.m.i.).
Subappalto
Fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile utilizzare l’istituto del subappalto fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto; eliminato, inoltre, l’obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori e viene anche eliminato l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice (ai sensi dell’art. 1, comma 18, dl n. 32/2019 e s.m.i.).
Viene ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara (ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett a DL n. 32/2019 e s.m.i.).
Infine, il grave inadempimento dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, nuova lett c-quater del Codice.
Collegio consultivo tecnico
Al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, i commi 11, 12, 13 e 14 dell’art. 1 del dl n. 32/2019 e s.m.i. consentono alle parti di nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico, un collegio consultivo tecnico prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre 90 giorni dalla data di tale avvio.
In base al comma 3 dell’art. 1 del dl è prevista l’estensione ai settori ordinari dell’art. 133, comma 8 del Codice relativo alla cd “inversione procedurale” con la possibilità per gli enti aggiudicatari di decidere se valutare le offerte prima della verifica circa l’ammissibilità alla gara degli operatori economici.
Incentivo ai progettisti interni
Non è stata confermata dalla legge n. 55/2019 la modifica al comma 2 dell’art. 113 del Codice relativa al conferimento dell’incentivo ai progettisti interni: l‘incentivo non potrà più essere erogato per l’attività di progettazione ma esclusivamente per le sole attività indicate in tale norma.
Anticipazione del prezzo, verifica preventiva, riserve
- l’art. 1, comma 20, lett. g, pt. 3 dl n. 32/2019 e s.m.i. estende la disciplina dell’anticipazione del prezzo, a tutte le tipologie di prestazioni affidate
- l’art. 1, comma 20, lett. c, dl n. 32/2019 e s.m.i estende la possibilità di effettuare l’attività di verifica preventiva della progettazione, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità
- l’art. 1, comma 10, dl n. 32/2019 e s.m.i prevede che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del codice
- viene anche esteso l’ambito di applicazione dell’accordo bonario (di cui all’art. 205 del codice)
Clicca qui per scaricare la circolare CNI n. 416/2019

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