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Barriere architettoniche per non vedenti

Eliminazione barriere architettoniche per non vedenti: la circolare del CNI

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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso una circolare relativa a norme ed accorgimenti progettuali che tengano conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti

Il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) ha diffuso la circolare 8 maggio 2019 n. 387, con oggetto:

eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti e ipovedenti ai sensi del dpr n.503/1996, del dm n.236/1989 e del dpr n.380/2001 – necessità di prevedere accorgimenti e misure idonee in sede progettuale e di tenere conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti – informativa per gli ordini territoriali e attività di sensibilizzazione degli iscritti all’albo.

Con la circolare si intende sottoporre all’attenzione di tutti gli ingegneri la tematica del superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, la necessità di contemplare e approntare idonee soluzioni tecniche ed accorgimenti a favore delle persone non vedenti e ipovedenti al momento di redigere i progetti di edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Il tutto prende spunto dalla segnalazione inviata il 5 marzo 2019 al CNI, ed agli altri Consigli Nazionali delle Professioni tecniche, da parte dell’Associazione Disabili Visivi Onlus.

La circolare CNI

L’associazione dei disabili visivi pone in primo piano la questione del rispetto della normativa in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche, lamentando che ancora oggi: “si continua a progettare e a costruire o ristrutturare senza installare gli ausili prescritti per l’orientamento e la sicurezza di non vedenti ed ipovedenti”.

Si sottolinea come il problema riguardi le strutture pubbliche e quelle private aperte al pubblico (banche, centri commerciali, supermercati, ecc.) in cui mancano o sono del tutto insufficienti i percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, necessari per l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Gli ingegneri concordano pienamente sulla necessità che nei progetti di nuovi edifici (e nella ristrutturazione degli esistenti) il tecnico progettista debba adeguatamente considerare, tra i molteplici fattori, anche la presenza di segnalazioni e accorgimenti che permettano alle persone non vedenti, ipovedenti e sorde di orientarsi correttamente, riconoscendo le fonti di pericolo.

Allo stesso modo si concorda sull’importanza dei percorsi e segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio, quali strumenti ed ausili idonei a permettere la capacità di orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Il quadro normativo

La circolare inoltre fornisce un breve riepilogo della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

  • il DM 14/06/1989 n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”)
  • il DPR 24/07/1996 n. 503 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”)
  • il DPR n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).

La barriere architettoniche

Secondo l’art.2, lettera A), del DM n. 236/1989, per barriere architettoniche si intendono:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Mentre ai sensi delle lettere G), H) e I) della medesima disposizione:

  • G – Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
  • H – Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta
  • I – Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Lo stato degli edifici pubblici italiani

L’Istat, nell’ultima rilevazione dedicata alla situazione dell’edilizia scolastica, ha affermato che nell’anno scolastico 2017-2018 soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche.

Mentre il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso-percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni sensoriali: “la percentuale di scuole accessibili scende al 18%”. Nelle regioni del Mezzogiorno si registra la quota più bassa (13%).

La ricerca dell’Istituto Nazionale di Statistica prosegue evidenziando come, nonostante la percentuale di scuole accessibili risulti piuttosto bassa, solamente nell’11% degli edifici scolatici sono stati effettuati, nell’ultimo anno, lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo la circolare CNI:

il quadro complessivo che se ne ricava è composto da luci ed ombre, con molti segmenti e spazi per un possibile miglioramento.

Occorre pertanto che tutti gli operatori del settore ( Comuni, Regioni, Istituzioni scolastiche, imprese e professionisti ) prestino particolare attenzione al completo rispetto delle prescrizioni normative in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, comprese quelle di ostacolo alle persone non vedenti e ipovedenti, pena il rischio di rilasciare dichiarazioni e attestazioni non conformi alla realtà ed in contrasto con le leggi vigenti.

Gran parte degli edifici e delle strutture pubbliche risultano sprovvisti dei percorsi e dei segnali tattilo-vocali sul piano di calpestio necessari per l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti.

Anche la Norma UNI 11168-1 del 2006 (Accessibilità delle persone ai sistemi di trasporto rapido di massa – Parte 1: Criteri progettuali per le metropolitane) richiama la necessità di segnali tattili sulla pavimentazione, al fine di garantire l’orientamento e la sicurezza dei non vedenti.

Occorre, quindi, sempre prestare attenzione a tutti i livelli di competenza e per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione che siano rimossi gli ostacoli fisici e le fonti di pericolo per i non vedenti, gli ipovedenti e per i sordi. A seconda dei casi, dunque, andranno predisposti di volta in volta dei sistemi di chiamata, degli accorgimenti e delle segnalazioni sonore o tattili (es. le mappe a rilievo) che permettano alle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale di orientarsi agevolmente e di muoversi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

 

Clicca qui per scaricare la circolare CNI

 

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