Ecobonus: nessuna tregua fiscale o sanatoria in caso di tardive o omesse comunicazioni all’Enea. I chiarimenti nella circolare delle Entrate
Alla luce dell’attuale contesto di crisi economica causata dai residui effetti dell’emergenza da Covid-19 e dall’aumento del costo di gas ed energia, la legge di Bilancio 2023 (legge n. 1971/2022) ha previsto alcune misure che hanno lo scopo di supportare le imprese ed i contribuenti: si parla di tregua fiscale.
Nella nuova circolare n. 2/E l’Agenzia delle Entrate spiega tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2023, destinate a supportare imprese e famiglie in crisi.
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La circolare n. 2/E riporta le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure agevolative; si tratta di una continuazione della precedente circolare n. 1/E sulla definizione degli avvisi bonari, ossia la definizione agevolata delle somme dovute successivamente al controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Nella nuova circolare, inoltre, viene fatto un approfondimento in tema di “omessa comunicazione ad Enea”.
Tra le informazioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale, è da sottolineare l’inapplicabilità della tregua fiscale o della sanatoria per la mancata comunicazione ad Enea necessaria per usufruire delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici (di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006): l’ecobonus.
Ricordiamo, infatti, che per perfezionare l’accesso alla detrazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere all’Enea:
Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Il Fisco chiarisce che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile: tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria rientra quella destinata all’Enea.
Pertanto, vista la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientra tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.
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Il documento spiega in maniera semplice come usufruire delle norme agevolative destinate a supportare imprese e famiglie in crisi; quali:
Il documento contiene, inoltre, indicazioni su:
Per regolarizzare le violazioni formali occorre versare un importo pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, rispettivamente entro:
Con una serie di esempi l’Agenzia delle Entrate intende chiarire quali violazioni possono essere sanate e quali no.
Parliamo di una delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al fine di regolarizzare le violazioni in merito alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Grazie al ravvedimento operoso speciale, i contribuenti possono versare entro il 31 marzo 2023:
Attraverso il ravvedimento è possibile regolarizzare le violazioni:
La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate: in tale ipotesi il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.
La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
Previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
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