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IVA agevolata per beni anti COVID: i chiarimenti delle Entrate

La nota del Fisco sull’Iva agevolata per cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria (termoscanner, mascherine riutilizzabili, totem per dispenser con disinfettanti, ecc.)

Il dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha introdotto, tra le misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria (dai ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva alle attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).

Il regime di favore per la cessione di tali beni, prevede:

  • esenzione da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, se effettuate entro il 31 dicembre 2020;
  • assoggettamento all’aliquota IVA del 5% se dette cessioni sono effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.

Con la circolare n. 26/2020, l’Agenzia delle Entrate intende fornire alcuni chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo.

Circolare n. 26/2020

La circolare, redatta sotto forma di risposte ai quesiti, tratta i diversi dubbi sollevati in questo periodo sulla disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19.

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124 del decreto Rilancio (alla tabella A, parte II-bis, allegata al dpr n. 633/1972, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: 1-ter.1).

In particolare, con riferimento ai termometri, la circolare ha precisato che rientrano in questa definizione tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea; pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro; nonché le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.

La circolare chiarisce, infine, che anche le piantane/totem contenenti dispenser per disinfettanti rientrano nell’agevolazione, al pari dei dispenser a muro per disinfettanti, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Clicca qui per scaricare la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020

 

certus

 

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