Esenzione Imu imbullonati, occorre rideterminare la rendita catastale
Esenzione Imu imbullonati, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in materia di macchinari, rendita catastale e imposta municipale
A partire dal primo gennaio 2016 i cosiddetti “imbullonati”, ossia le componenti impiantistiche ancorate al suolo, verranno esclusi dal calcolo della rendita catastale ai fini Imu, come previsto dalla legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Entrate (circolare 2/E) ha fornito i primi chiarimenti in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare (categoria D ed E).
In particolare ha individuato quali sono le componenti degli immobili da prendere in considerazione nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale:
- il suolo, ossia il terreno su cui ricade l’immobile (aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare e aree scoperte, accessorie e pertinenziali)
- le costruzioni, ossia qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, stabilità, consistenza volumetrica, immobilizzazione al suolo, realizzata con qualunque mezzo di unione e indipendentemente dal materiale di realizzazione (ad esempio fabbricati, tettoie, pontili, gallerie, dighe, canali, serbatoi, cisterne, vasche, torri, ciminiere, pozzi, etc.)
- gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, ossia quelle componenti che, fissate con qualsiasi mezzo di unione, si caratterizzano per una utilità (ad esempio impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, ascensori, montacarichi, scale, rampe, tappeti mobili, pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura/parete cui sono connessi)
Non sono, invece, da prendere in considerazione nel processo estimativo gli elementi di natura espressamente impiantistica, quali macchinari, congegni, attrezzature, etc.
Ad esempio, nel processo estimativo di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi:
- le turbine
- gli aerogeneratori
- i grandi trasformatori
- gli altoforni
- tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare (indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione)
- i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura)
Inoltre, prosegue l’Agenzia, la stessa legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità di presentare, relativamente agli immobili già accatastati, entro il 15 giugno 2016 la domanda di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita catastale, scorporando gli elementi che non costituiscono più oggetto di stima.
Se la dichiarazione di variazione catastale viene presentata correttamente in catasto, la nuova rendita avrà valore fiscale fin dal primo gennaio 2016 per la determinazione dell’Imu.
Inoltre, l’Agenzia ha adeguato la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto edilizio urbano, obbligatoria dal primo febbraio 2016 per l’aggiornamento degli atti catastali relativi alla rideterminazione della rendita catastale con eliminazione delle componenti impiantistiche.
Clicca qui per scaricare la nuova versione del Docfa

Mi potete gentilmente far capire cosa intendete per PANNELLI INTEGRATI SUI TETTI? Aderenti e totalmente integrati o anche solo aderenti? Se fosse anche solo aderenti starebbero al do fuori del calcolo solo gli impianti ftv su cavalletti…..
Ciao Sofia, ti riporto le testuali parole tratte dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate:”Tra tali elementi strutturalmente connessi sono da ricomprendere, ad esempio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, quali gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili, analogamente ai criteri seguiti nell’ambito degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi ordinari. Del pari, rientrano in tale categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi”.
Pertanto, dovrebbero intendersi come elementi integrati sui tetti e nelle pareti, tali da non poter essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Saluti.