Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti sui requisiti
Nuova circolare delle Entrate con le modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di Bilancio 2021
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è finalizzato a supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ricordiamo che per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro;
- fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Le novità 2021
Nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione, l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di bilancio 2021, ha apportato ulteriori novità all’impianto dettato dalla legge di Bilancio 2020.
Le novità più importanti hanno riguardato:
- l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato allegato B (“beni immateriali non 4.0”);
- la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
- l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
- le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;
- la richiesta della perizia asseverata (e non più semplice) per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.
Recentemente, il decreto Sostegni-bis è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta.
In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che: il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.
La circolare n. 9 del 23 luglio 2021
Con la recente circolare n. 9 del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate intende fornire, sotto forma di risposte a quesiti, le indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021.
Le risposte, al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi, sono raggruppate in funzione delle tematiche trattate.
Soggetti interessati
- Reti di imprese
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- Contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa
Investimenti
- Investimenti realizzati mediante contratti di leasing
- Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro
Ambito temporale
- Sovrapposizione di discipline agevolative
Determinazione dell’agevolazione
- Reti di imprese
- Rilevanza dell’IVA
- Contributi per l’acquisizione dei beni agevolati
- Beni in leasing riscattati
Utilizzo
- Requisiti per la fruizione
- Utilizzo oltre il terzo anno
- Utilizzo in un’unica quota
- Ritardo nell’interconnessione
- Importi superiori a 5.000 euro
- Utilizzo del credito d’imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato
Cumulo con altre agevolazioni
- Verifica del cumulo
Rideterminazione dell’agevolazione
- Beni in leasing
- Furto del bene
- Documentazione
- Indicazione della norma agevolativa
Clicca qui per scaricare la circolare n. 9 del 23 luglio 2021

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