legge-bilancio-2021-beni-strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti sui requisiti

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Nuova circolare delle Entrate con le  modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di Bilancio 2021

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è finalizzato a supportare ed incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi di produzione destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Ricordiamo che per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro;
  • fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Le novità 2021

Nell’ottica di un rafforzamento dell’agevolazione, l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge di bilancio 2021, ha apportato ulteriori novità all’impianto dettato dalla legge di Bilancio 2020.

Le novità più importanti hanno riguardato:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali diversi da quelli di cui al citato allegato B (“beni immateriali non 4.0”);
  • la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
  • l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
  • le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;
  • la richiesta della perizia asseverata (e non più semplice)  per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

Recentemente, il decreto Sostegni-bis è nuovamente intervenuto sullo strumento agevolativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo del credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che: il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.

La circolare n. 9 del 23 luglio 2021

Con la recente circolare n. 9 del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate intende fornire, sotto forma di risposte a quesiti, le indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021.

Le risposte, al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi, sono raggruppate in funzione delle tematiche trattate.

Soggetti interessati

  • Reti di imprese
  • Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
  • Contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa

Investimenti

  • Investimenti realizzati mediante contratti di leasing
  • Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro

Ambito temporale

  • Sovrapposizione di discipline agevolative

Determinazione dell’agevolazione

  • Reti di imprese
  • Rilevanza dell’IVA
  • Contributi per l’acquisizione dei beni agevolati
  • Beni in leasing riscattati

Utilizzo

  • Requisiti per la fruizione
  • Utilizzo oltre il terzo anno
  • Utilizzo in un’unica quota
  • Ritardo nell’interconnessione
  • Importi superiori a 5.000 euro
  • Utilizzo del credito d’imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato

Cumulo con altre agevolazioni

  • Verifica del cumulo

Rideterminazione dell’agevolazione

  • Beni in leasing
  • Furto del bene
  • Documentazione
  • Indicazione della norma agevolativa

 

Clicca qui per scaricare la circolare n. 9 del 23 luglio 2021

 

factus
factus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *