Fatturazione elettronica – i chiarimenti delle Entrate

Fatturazione elettronica: i chiarimenti delle Entrate alla luce dei recenti interventi normativi

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Ecco la circolare su: eccezioni oggettive/soggettive, prestazioni sanitarie, sanzioni, imposta di bollo, inversione contabile ed autofatture, conservazione

Con la circolare 14/E l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica a seguito delle importanti novità normative introdotte nel 2018.

In particolare, a seguito degli aggiornamenti normativi (legge di Bilancio 2018, legge di Bilancio 2019, legge n. 12/2019) sono state introdotte modifiche al dlgs n. 127/2015:

a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA).

Il documento tiene anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano e delle segnalazioni di criticità forniti dagli operatori e commentatori.

Contenuti

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative a:

  • ambiti di applicazione dell’e-fattura
  • eccezioni oggettive e soggettive
  • prestazioni sanitarie
  • sanzioni
  • imposta di bollo
  • inversione contabile e autofatture
  • conservazione

L’art. 11 del dl n. 119/2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019 ha previsto:

  • che tra le indicazioni del documento deve figurare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
  • la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione

Eccezioni

In riferimento alle eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica, il documento chiarisce che rientrano tra queste:

  • tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta o può essere documentata diversamente
  • quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l’onere ricade sul cessionario/committente che provvede elettronicamente via SdI.

mentre, tra le eccezioni soggettive, ci sono quelle previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Sanzioni

L’articolo 10, comma 1, del dl.n. 119, modificando l’articolo 1, comma 6, del dlgs n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro sanzionatorio proprio
delle sole fatture elettroniche. In particolare, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa
    all’operazione documentata
  • sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Imposta di bollo ed autofattura

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, come ricordato dalle Entrate, ha modificato l’art. 6, comma 2, del dm 17 giugno 2014, recante indicazioni circa l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti: ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.

Chiarimenti, inoltre sull’autofattura, ossia il documento contenente i medesimi elementi di una normale fattura da cui si differenzia in quanto:

  • l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare
    l’IVA) in sostituzione del primo
  • cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (cfr. l’articolo 2, comma 2, del decreto
    IVA).

Nelle suddette ipotesi, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI.

Reverse charge

Nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

Ci sono casi, inoltre, in cui l’onere di documentare l’operazione rimane in capo al soggetto legislativamente individuato, che, tuttavia, non lo assolve in prima persona, ma avvalendosi di un terzo e si parla di fatturazione in nome e per conto.

In tal caso, resta fermo che nel caso di fatturazione elettronica via SdI, il documento andrà compilato tenendo conto di:

  • inserire nel campo “cedente/prestatore” i dati del soggetto esecutato
  • valorizzare il campo “Soggetto emittente” con “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente” (il professionista delegato agisce, come detto, per conto di un altro soggetto)
  • inviare una copia (analogica o informatica) della fattura all’esecutato.

Conservazione

A seguito delle modifiche recate dal dl n. 119 del 2018, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite SdI.

Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di export.

 

Clicca qui per scaricare la circolare 14/E

 

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