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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » CILA ed edilizia libera: cosa sono e come si distinguono

CILA ed edilizia libera: cosa sono e come si distinguono

Quali interventi rientrano in edilizia libera e quali richiedono la CILA? Differenze, normativa di riferimento e procedure per opere in regola

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 29 Luglio 2024/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
cila-edilizia-libera

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) e l’edilizia libera sono due concetti chiave nel panorama edilizio italiano. Essi si riferiscono ai casi e alle tipologie di intervento in cui è consentito realizzare opere edili in modo semplificato, senza la necessità di permessi di costruzione o altre autorizzazioni complesse.

E’ di fondamentale importanza comprendere – anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Salva casa – le differenze e le regole specifiche che governano ciascuna di queste categorie al fine di eseguire i lavori in modo corretto e nel rispetto della normativa vigente.

Per garantire una gestione accurata delle pratiche edilizie, è consigliabile utilizzare un’efficace piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.

Approfondisci gli interventi che richiedono la CILA o che rientrano in edilizia libera, comprendendo le differenze tra queste due categorie e scopri quando è necessaria la CIL.

Indice

  • CILA e edilizia libera
  • Cosa si intende per edilizia libera?
  • Cos’è la CILA?
  • Differenza tra edilizia libera e CILA
  • CIL edilizia libera
  • CIL edilizia libera: il modulo
  • Sentenze sulla richiesta CILA o edilizia libera

CILA e edilizia libera

La CILA e l’edilizia libera sono due concetti distinti nel contesto delle normative edilizie italiane, regolamentate principalmente dal D.P.R. 380/2001 per garantire il rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.

Si tratta di due procedure semplificate applicabili nel caso di interventi edilizi meno complessi che non richiedono pratiche edilizie elaborate come la SCIA o il permesso di costruire.

Mentre la CILA è necessaria per interventi più complessi che richiedono una comunicazione asseverata da un tecnico abilitato, l’edilizia libera copre interventi minori che possono essere eseguiti senza alcuna comunicazione preliminare.

Cosa si intende per edilizia libera?

L’edilizia libera si riferisce agli interventi di costruzione, manutenzione o modifica di edifici e strutture che possono essere realizzati senza la necessità di redigere una CILA o di ottenere permesso di costruire o altri titoli abilitativi.

Gli interventi in edilizia libera

Secondo la normativa in vigore, più precisamente art. 6 del D.P.R. 380/2001 e successivi decreti, ecco le principali attività che si possono realizzare senza fare la richiesta formale di un permesso di costruzione:

  • manutenzione ordinaria;
  • pompe di calore aria-aria con una potenza inferiore a 12 kW;
  • lavori per eliminare le barriere architettoniche, come rampe per disabili, a patto che non si costruiscano elementi che cambiano l’aspetto dell’edificio;
  • vetrate panoramiche amovibili (VePA) per proteggere dai raggi solari o migliorare l’isolamento dei balconi, logge o porticati, purché non diventino spazi chiusi e non cambino l’aspetto dell’edificio;
  • opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende da sole, tende a pergola o altre strutture leggere per proteggere gli spazi esterni dal sole e dalla pioggia senza cambiare l’aspetto dell’edificio;
  • opere temporanee di ricerca nel sottosuolo per scopi scientifici che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • movimenti di terra e lavori relativi all’attività agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agricoli;
  • serre mobili stagionali per l’agricoltura, purché non abbiano strutture murarie permanenti;
  • opere stagionali o che servono a esigenze temporanee, a condizione che siano rimosse non appena finita l’esigenza temporanea, e comunque entro 180 giorni, compresi i tempi di montaggio e smontaggio;
  • opere di pavimentazione di spazi esterni e lavori simili, rispettando i limiti di permeabilità stabiliti dal piano urbanistico del comune;
  • pannelli solari per gli edifici al di fuori delle aree storiche o di pregio;
  • aree ludiche senza fini di lucro e arredi esterni per gli edifici.

Questi interventi possono essere eseguiti senza dover richiedere permessi, comunicazioni o presentare pratiche edilizie al comune.

L’edilizia libera è stata ulteriormente semplificata e standardizzata grazie all’introduzione del Glossario per l’edilizia che ha creato un linguaggio comune e uniforme a livello nazionale per definire quali opere possono essere realizzate senza richiedere titoli abilitativi.

Questo glossario fornisce un elenco delle principali opere edilizie ammesse sotto il regime dell’edilizia libera, come la riparazione, la sostituzione e il rinnovo delle finiture degli edifici, oltre agli interventi necessari per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

Le novità per l’edilizia libera del decreto salva casa

Il D.L. 69/2024 (decreto salva casa) ha ampliato le categorie di interventi consentiti in edilizia libera:

  • VEPA
    Il decreto ha esteso la possibilità di installare VEPA non solo su balconi e logge, ma anche su porticati rientranti all’interno dell’edificio, senza necessità di titolo abilitativo, purché non configurino spazi stabilmente chiusi e non siani “gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche”.
  • Opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici
    Il decreto ha incluso le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Queste opere possono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. Tuttavia, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, armonizzandosi alle preesistenti linee architettoniche.

Cos’è la CILA?

La CILA, acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è una pratica edilizia che permette di avviare lavori di ristrutturazione e manutenzione che non prevedono modifiche strutturali all’edificio, come la sostituzione di impianti o il rifacimento di spazi interni. Questo documento, redatto e firmato da un tecnico abilitato, certifica che i lavori sono conformi alle normative edilizie e urbanistiche in vigore.

Una volta inviata, non è necessario attendere ulteriori approvazioni da parte del Comune, rendendo il processo di avvio dei lavori più veloce e semplice.

Secondo l’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, gli interventi sottoposti a CILA sono quelli che non rientrano negli elenchi degli interventi di:

  • attività edilizia libera (art. 6);
  • interventi subordinati a permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/01);
  • interventi subordinati a SCIA (art. 22 D.P.R. 380/01).

Alcuni esempi di lavori per cui è sufficiente una CILA sono:

  • la manutenzione straordinaria con interventi come il restauro o il risanamento che non coinvolgono le parti strutturali dell’edificio;
  • la diversa distribuzione degli ambienti;
  • il rifacimento del bagno;
  • il rifacimento di alcuni impianti;
  • l’installazione di un sistema a cappotto termico.

Come ottenere la CILA?

Per ottenere la CILA, è necessario seguire una serie di passaggi ben definiti.

Innanzitutto, bisogna raccogliere tutta la documentazione richiesta, che comprende elaborati progettuali come la relazione tecnica, le tavole grafiche e i progetti degli impianti, oltre ai dati anagrafici del titolare, della ditta esecutrice e del tecnico abilitato. È fondamentale includere anche le dichiarazioni di conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative tecniche, come quelle sismiche ed energetiche.

Il passo successivo è incaricare un tecnico abilitato, come un architetto, ingegnere o geometra, per redigere una relazione tecnica asseverata che attesti la conformità dei lavori e per compilare il modulo CILA con tutte le informazioni richieste.

Questo modulo, insieme alla documentazione tecnica completa e asseverata dal tecnico, deve essere presentato al Comune presso lo Sportello Unico Edilizia. La presentazione può avvenire sia in formato cartaceo che telematico, a seconda delle modalità previste dal Comune.

Una volta che la CILA è stata accettata, si potrà iniziare i lavori entro un termine di tre anni.

Conseguenze legali e sanzioni per la mancata presentazione della CILA

Non presentare la CILA comporta serie conseguenze legali e sanzioni pecuniarie rilevanti.

Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 5 del testo unico edilizia, chi non comunica l’inizio dei lavori attraverso una CILA rischia una multa di 1.000 €. Questa sanzione è applicabile in tutti i casi dove la CILA è obbligatoria e non viene presentata come previsto dalla normativa.

Tuttavia, esiste una possibilità di riduzione della sanzione se la CILA viene presentata in ritardo, ovvero mentre i lavori sono già in corso. Questa situazione è conosciuta come CILA tardiva, e permette di ridurre l’importo della multa a 333,33 €, ovvero due terzi dell’importo originario. È importante sottolineare che questa riduzione è concessa solo se la comunicazione avviene spontaneamente durante l’esecuzione dei lavori, e non se i lavori sono già completati.

Se, invece, i lavori sono stati conclusi senza aver presentato la CILA, è possibile effettuare una CILA in sanatoria per regolarizzare la situazione. In questo caso, nonostante la presentazione tardiva possa evitare sanzioni più severe, è comunque prevista una multa di 1.000 €. Questa procedura serve a evitare le conseguenze più gravi, come la possibilità di ordinare la demolizione delle opere non conformi.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, non presentare la CILA può comportare ulteriori ripercussioni. Ad esempio, se i lavori eseguiti senza CILA violano le normative urbanistiche, si possono applicare ulteriori sanzioni ai sensi del titolo IV del D.P.R. 380/2001, che potrebbero includere anche l’ordine di demolizione delle opere non conformi alle normative vigenti.

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Differenza tra edilizia libera e CILA

Come visto, la differenza tra CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e edilizia libera riguarda principalmente il tipo di interventi edilizi e le procedure amministrative necessarie per eseguirli.

Mentre l’edilizia libera permette l’esecuzione di alcuni lavori senza necessità di comunicazioni o autorizzazioni, la CILA richiede una procedura formale con la presentazione di documenti tecnici e l’asseverazione da parte di un professionista abilitato.

Gli interventi ammessi nell’ambito della CILA sono generalmente più complessi e di maggiore rilevanza rispetto a quelli considerati edilizia libera; ad esempio quando occorra creare l’impianto idraulico per un nuovo bagno o apportare modifiche sostanziali a impianti già esistenti, d’altra parte, l’edilizia libera si limita a interventi di minore impatto come ad esempio pitturazioni o ripavimentazioni.

È importante comprendere la distinzione tra questi due concetti per poter scegliere la corretta procedura da seguire in base alla tipologia di intervento da realizzare.

Per evitare errori nella scelta dei titoli edilizi, puoi utilizzare un software per i titoli abilitativi che ti aiuterà a selezionare la pratica più adatta in base al tipo di intervento.

Differenza tra edilizia libera e CILA

Differenza tra edilizia libera e CILA

CIL edilizia libera

Nel 2010, la Legge 73 ha introdotto la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche per determinati interventi edilizi. Questo documento ha permesso a professionisti e privati di ridurre i tempi necessari per avviare i lavori, sostituendo la precedente Denuncia Inizio Attività (DIA).

Nel 2016, però, la CIL è stata superata dal D.Lgs. 222/2016 Decreto SCIA 2, che ha ulteriormente snellito le pratiche edilizie.

Tuttavia, il decreto prevede un’eccezione: le opere che rispondono a esigenze temporanee e che devono essere rimosse entro 90 giorni dal termine della necessità rientrano in edilizia libera ma richiedono comunque una comunicazione di inizio lavori, simile alla CIL.

La comunicazione era prevista per le attività di edilizia libera contemplate dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001 e dalla voce n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016.

Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016 n. 26

Opere contingenti e temporanee
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Si fa riferimento ad opere che rispondono a esigenze temporanee e che devono essere rimosse entro 90 giorni dal termine della necessità.

Successivamente, la Legge semplificazioni 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 ha modificato il termine per la presentazione della comunicazione per le opere stagionali e dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee (Art. 6 del D.P.R. 380/2001 – comma 1- lett. e-bis))

Art. 6 del D.P.R. 380/2001 – comma 1

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;

Si fa riferimento dunque ad opere stagionali e a quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità ed entro 180 giorni.

CIL edilizia libera: il modulo

Per compilare il modulo CIL per l’edilizia libera, è necessario inserire i seguenti dati:

  • anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
  • la dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che include i dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.), la titolarità dell’intervento, l’indicazione se le opere riguardano parti comuni o modifiche esterne;
  • la data di inizio e fine lavori;
  • la descrizione delle opere da realizzarsi;
  • la localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali);
  • altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie per la realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
  • l’impresa esecutrice dei lavori;
  • il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa sulla privacy.

Inoltre, occorre specificare i vari soggetti coinvolti, come altri titolari, i tecnici incaricati (progettista delle opere architettoniche, direttore dei lavori delle opere architettoniche, progettista delle opere strutturali, direttore dei lavori delle opere strutturali e altri tecnici incaricati), e i dati sulle imprese esecutrici.

Il seguente video ti mostra come scegliere dall’archivio in dotazione il modello da compilare o interrogare il wizard per individuare il modello a seconda dell’intervento da realizzare, compilare il modello, esportare ed archiviare la documentazione in formato elettronico (PDF o PDF/A) utilizzando l’apposito software per i titoli abilitativi.

YouTube Video

CIL per interventi di edilizia libera editabile

Di seguito, puoi scaricare il modello CIL in formato PDF editabile per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Icona

Download Gratuito Modello comunicazione inizio lavori CIL editabile

Sentenze sulla richiesta CILA o edilizia libera

Di seguito puoi leggere una serie di sentenze in cui si affrontano interventi per cui è richiesta la CILA o rientrano in edilizia libera.

Aumento vani in appartamento: CILA o PdC?

La sentenza penale n. 14964/2023 della Corte di Cassazione fornisce importanti indicazioni sull’aumento di vani in appartamento e la necessità di CILA o PdC.

Nel contesto della ristrutturazione del bagno, è cruciale considerare le implicazioni legali e ingegneristiche legate alla demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne. Questa pratica, finalizzata alla ridistribuzione degli spazi abitativi, potrebbe richiedere un chiarimento sul titolo edilizio necessario, specialmente se comporta la creazione di nuovi ambienti come bagni aggiuntivi o stanze. La decisione della Corte conferma che modificare le tramezzature per creare nuovi vani, senza alterare la volumetria complessiva né la destinazione d’uso originaria dell’immobile, rientra nella categoria di manutenzione straordinaria. La sentenza chiarisce che per spostare i tramezzi e ridistribuire gli ambienti con un potenziale aumento dei vani, potrebbe essere sufficiente presentare una CILA, a condizione che non vi sia un incremento del volume originario dell’immobile né un cambio d’uso.

D’altra parte, se tale intervento comporta un mutamento della volumetria complessiva o una modifica della destinazione d’uso, potrebbe rendersi necessario il permesso di costruire.

Altre sentenze

Altre sentenze di interesse:

  • Potere di controllo sulla CILA: fin dove può spingersi il Comune?
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