CIL (Comunicazione inizio lavori): quando è ancora necessaria?
CIL (Comunicazione inizio lavori): cosa prevede la normativa attuale? Ecco tutti i dettagli ed il modello PDF editabile da scaricare gratuitamente
La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) è una procedura amministrativa introdotta in Italia con la Legge 73/2010 per comunicare l’avvio di lavori edili che non richiedono un permesso di costruire o altre autorizzazioni.
Il D.Lgs. 222/2016, noto come Decreto SCIA 2, ha semplificato ulteriormente le pratiche edilizie e in parte sostituito la CIL, limitandola a specifici tipi di interventi. Le disposizioni sono state poi ulteriormente modificate dalla Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020.
Scopri cosa prevede la normativa attuale e quando è ancora richiesta la CIL.
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CIL: cos’è?
La CIL, ovvero Comunicazione di Inizio Lavori, è una procedura amministrativa introdotta in Italia con la legge n. 73 del 2010. Serve a informare il Comune dell’avvio di lavori edili che non richiedono un permesso di costruire o altre autorizzazioni più complesse.
Attualmente, la CIL è necessaria solo per opere finalizzate a soddisfare esigenze specifiche, contingenti e temporanee, e che devono essere rimosse non appena tali esigenze cessano.
CIL: normativa di riferimento
Nel 2010, con l’introduzione della Legge 73, è stata istituita la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) con lo scopo di semplificare le pratiche burocratiche per alcuni interventi edilizi. Questo strumento ha consentito a professionisti e cittadini di avviare i lavori in tempi più rapidi, sostituendo la precedente Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Nel 2016, il D.Lgs. 222/2016, noto come Decreto SCIA 2, ha introdotto una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
- interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.);
- apertura di attività commerciali.
La stessa normativa ha apportato ulteriori semplificazioni nelle procedure edilizie, superando la CIL, ad eccezione di un intervento: opere temporanee, che dovevano essere rimosse entro 90 giorni dalla fine dell’utilizzo, era ancora richiesta una comunicazione di inizio lavori, simile alla CIL, rientrando queste in edilizia libera.
Questa comunicazione era obbligatoria per interventi di edilizia libera definiti dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001 e dalla voce n. 26 della Tabella A, Sezione II del Decreto Legislativo 222/2016, le quali dovevano essere rimosse entro 90 giorni dal termine della necessità.
Tabella A, Sez. II del D.Lgs n. 222/2016 n. 26
Opere contingenti e temporanee
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Successivamente, la Legge di semplificazione 120/2020, che ha convertito il D.L. 76/2020, ha modificato i termini per la comunicazione riguardante opere stagionali e quelle destinate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee (Art. 6, comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001) facendoli diventare 180 giorni. Questa disposizione è tutt’ora vigente.
Art. 6 del D.P.R. 380/2001 – comma 1
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
Procedura e responsabilità CIL
La CIL deve essere presentata all’Ufficio Tecnico del Comune e può essere redatta anche da un cittadino, senza necessità di un tecnico abilitato.
Nel momento in cui, invece, sono previsti lavori più complessi è necessaria richiedere una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) che implica la supervisione di un professionista.
Differenza CIL e CILA
La differenza principale tra la CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) riguarda il tipo di interventi a cui si applicano e il grado di complessità dei lavori.
La CIL è utilizzata per interventi di edilizia libera, cioè lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportano modifiche significative al volume o alla struttura dell’edificio. La CIL può essere presentata direttamente dal proprietario, dall’affittuario o dal comodatario senza la necessità di coinvolgere un tecnico specializzato.
La CILA, invece, è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria più complessi che, pur non modificando le parti strutturali dell’edificio, richiedono una maggiore attenzione. Alcuni degli interventi che richiedono la CILA sono lo spostamento di pareti interne; la sostituzione di impianti con soluzioni più efficienti, la sostituzione di serramenti, il rifacimento di bagni.
Per presentare la CILA, è obbligatorio allegare al Comune un progetto completo redatto da un professionista qualificato (come un architetto, ingegnere o geometra) e una relazione asseverata, che certifichi la conformità dei lavori alle normative vigenti. A differenza della CIL, quindi, per la CILA è indispensabile il coinvolgimento di un tecnico.
Comunicazione inizio lavori (CIL): il modello PDF editabile e salvabile
Ecco il modello CIL PDF editabile da compilare ed archiviare.
Per poter scegliere il titolo abilitativo corretto e avere a disposizione i modelli aggiornati alla legge vigente della CILA, CIL e di tutti i titoli abilitativi, ti suggerisco di utilizzare il software per i titoli abilitativi che ti guida nella scelta del titolo e ti fornisce i modelli delle diverse pratiche edilizie da compilare e archiviare.

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CIL: come compilare il modulo inizio lavori
I dati da inserire per la compilazione della CIL sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative a:
- dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.);
- titolarità dell’intervento;
- opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni);
- data di inizio e fine lavori;
- descrizione delle opere da realizzarsi;
- localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali);
- altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori;
- impresa esecutrice dei lavori;
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto della normativa sulla privacy.
Come salvare e stampare il modello CIL
Utilizzando il modello editabile, è possibile salvare in qualsiasi momento il PDF, senza perdere i moduli editabili contenuti al suo interno. Il file, infatti, è abilitato al salvataggio del contenuto dei moduli editabili.
Quindi, dopo aver iniziato la compilazione del modello, è possibile chiuderlo e riprendere la compilazione in un secondo momento, ritrovando tutti i dati precedentemente immessi. Inoltre, per la compilazione e la successiva stampa del modello è sufficiente qualsiasi lettore di PDF.
Terminata la modifica del modello editabile è sufficiente stampare il file.
Per generare la stampa definitiva del PDF occorre semplicemente stampare il file mediante un driver di stampa PDF.
CIL e fine lavori
La Comunicazione di Fine Lavori (CFL) è un documento essenziale che deve essere presentato al comune per ufficializzare la conclusione dei lavori, anche quando si è utilizzata la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o Comunicazione Inizio Lavori (CIL).
Questa comunicazione è consigliabile sia effettuata entro tre anni dall’inizio dei lavori nel caso della CILA (in verità nel Testo unico dell’edilizia non vi è un riferimento preciso ai tempi di chiusura riguardo alla comunicazione inizio lavori asseverata), ed entro 180 giorni nel caso della CIL per opere temporanee e stagionali, altrimenti si può incorrere in sanzioni economiche.
La CFL deve contenere informazioni dettagliate, tra cui:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- dati della ditta o società che ha eseguito i lavori;
- informazioni sull’ubicazione dell’immobile;
- data di conclusione dei lavori;
- specifica se i lavori sono stati completati in modo parziale o totale;
- riferimenti alla CILA che ha dato inizio ai lavori;
- informativa sulla privacy.
In aggiunta, è necessario allegare documenti come la nuova planimetria catastale, eventuali permessi e l’asseverazione del tecnico abilitato.
Titoli abilitativi e sentenze
Di seguito si propongono una serie di casi giuridici in riferimento alle diverse pratiche edilizie.
Quando occorre il PdC per i lavori di movimento terra?
La sentenza del Tar Campania n. 4672/2024 ha confermato la legittimità di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nei confronti dei proprietari di un fondo, che avevano eseguito lavori di movimentazione terra e costruzione di un manufatto in cemento armato senza le necessarie autorizzazioni.
In particolare, i lavori di modifica degli argini di un laghetto artificiale, non adeguatamente autorizzati, sono stati classificati come trasformazioni urbanistiche, richiedendo quindi un permesso di costruire.
Nonostante la presentazione di una SCIA alternativa per alcuni interventi, il Tribunale ha stabilito che tali lavori necessitavano di un titolo abilitativo specifico, confermando l’abusività delle opere e l’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi.
Altre sentenze
Ulteriori sentenze di interesse:
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cil-comunicazione-inizio-lavori-il-modello-unico-pdf-editabile/


