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Chiudere un androne con un infisso costituisce nuova costruzione

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La chiusura di un vano androne con un infisso costituisce nuova costruzione poiché genera nuova volumetria. Lo spiega il Tar Campania

Attenzione: chiudere un androne con un infisso genera nuovo volume (con aggravio sul carico urbanistico), per cui è necessario richiedere un permesso di costruire.

Ce lo spiega il Tar Campania con la sentenza n. 5695/2020.

Il caso

Un privato eseguiva alcune opere sul proprio immobile previa semplice comunicazione al Comune per lavori di manutenzione ordinaria.

Successivamente il privato presentava un SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) che gli veniva negata dall’amministrazione comunale.

Il motivo?

Tra le opere eseguite risultava la chiusura dell’androne dell’immobile tramite l’apposizione di un infisso sull’unico lato aperto, con la conseguente trasformazione (a parere del Comune) di una superficie non residenziale in superficie utile con aggravio sul carico urbanistico.

Il privato cercava di regolarizzare la questione con la richiesta di una SCIA in sanatoria che gli veniva ugualmente negata dal Comune, in quanto quest’ultimo riteneva che un’eventuale sanatoria fosse soggetta al permesso di costruire.

Il privato decideva di far ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar sono d’accordo con il parere dell’amministrazione comunale e convengono che l’apposizione dell’infisso:

nel chiudere un’area che in precedenza si caratterizzava come superficie non residenziale, in quanto costituente un androne di ingresso, per quanto chiuso su tre lati, indubbiamente ha determinato un aumento di superficie residenziale utile ed un aggravio del carico urbanistico, che in quanto tale sconta la necessità del previo rilascio di permesso di costruire.

Per i giudici, la chiusura attraverso il posizionamento di un infisso ha determinato il cambio di destinazione d’uso di quella parte dell’immobile adibita ad androne; tale caso può essere considerato come “nuova costruzione”.

I togati, in conclusione, spiegano che al fine di conseguire una sanatoria (in assenza del necessario permesso di costruire) il ricorrente avrebbe dovuto presentare un’istanza di accertamento in conformità (art. 36 dpr 380/2001) e non invece una SCIA in sanatoria (art. 37 dpr 380/2001).

Il ricorso, quindi, non è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Campania

 

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