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Chiosco amovibile quotidianamente: ci vuole il titolo edilizio?

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Per il Tar Puglia un chiosco amovibile su area privata se posizionato la mattina e smontato la sera non necessita di alcuna autorizzazione

Con la sentenza n. 207/2021 il Tar Puglia chiarisce ulteriormente i concetti di “amovibilità” e di “precarietà” che rendono un manufatto edilizio non soggetto al permesso di costruire.

Il caso

Il Rettore di una Basilica concedeva ad un’impresa di noleggio imbarcazioni (presso l’area portuale vicina) il nulla osta per l’occupazione del suolo adiacente di proprietà della stessa istituzione religiosa.

L’impresa utilizzava l’area concessa per lo stazionamento (limitato ad alcune ore del giorno) di un chiosco/biglietteria su ruote.

Successivamente il Comune rivendicava la mancata richiesta di un permesso di costruire, della autorizzazione paesaggistica nonché della autorizzazione allo svolgimento di attività commerciale stagionale (non occasionale).

Tali titoli avrebbero dovuto assentire (a parere dell’amministrazione) lo stazionamento del chiosco sull’area di proprietà della Basilica.

L’impresa riteneva che l’attività di biglietteria (svolta dal chiosco sull’area privata) avesse i caratteri della temporaneità ed occasionalità (non trattandosi di una struttura stabilmente infissa al suolo ma di un manufatto su ruote che viene collocato sul piazzale al mattino e rimosso alla sera) limitata al periodo estivo, per cui non sarebbe stato necessario il titolo abilitativo richiesto dal Comune.

Per tali motivi la questione sfociava in un ricorso al Tar.

La sentenza del Tar Puglia

Con riferimento all’art. 3, comma 1, lett. e) (Interventi di nuova costruzione) del dpr 380/2001, i giudici ricordano che tra questi interventi rientrano:

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

I togati inoltre sottolineano che la giurisprudenza amministrativa ha distinto tra i concetti di:

  • amovibilità“, riferibile al dato strutturale del manufatto;
  • precarietà“, apprezzabile con riguardo alla tipologia di esigenze che lo stesso è chiamato a soddisfare.

In questo senso si è chiarito che:

i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale

Insomma, per il Tar, ai fini di una ricomprensione dei manufatti nella nozione di nuova costruzione (per la quale occorre il permesso di costruire) occorre valutare caso per caso.

A parere dei togati, non necessita tanto il dato che il manufatto sia infisso nel suolo o pur semplicemente che aderisca a questo, ma occorre valutarne l’obiettiva ed intrinseca destinazione naturale e la rispettiva capacità di alterare lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e meramente occasionale.

I giudici concludono che la struttura in questione relativamente alle sue caratteristiche tipologiche e funzionali:

  • non presenta alcun ancoraggio al suolo né collegamento ad alcuna utenza;
  • è di ridotte dimensioni, munita di ruote e risulta destinata, dal punto di vista funzionale, allo svolgimento di biglietteria;
  • è utilizzata non solo stagionalmente, ma limitatamente ed esclusivamente ad alcune ore del giorno con il posizionamento quotidiano sul piazzale e lo smontaggio a fine giornata;

ne consegue che il chiosco/biglietteria non causa rilevante alterazione dello stato dei luoghi e, quindi, non è sottoposto a permesso di costruire (né, tantomeno, di autorizzazione paesaggistica o commerciale).

Per tali motivi, il ricorso è accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Chiosco bar amovibile: serve il permesso di costruire?

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Puglia

 

praticus-ta
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