Decreto Controlli antincendio: i chiarimenti dei VVF sulla proroga
Prorogata di un anno la qualificazione per i tecnici manutentori antincendio; in vigore gli altri obblighi. Registro dei controlli già operativo
Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro.
Parliamo dei 3 decreti di settembre 2021 che hanno riscritto alcune regole sui presidi antincendio, sulla manutenzione, sul registro antincendio e sulla prevenzione incendi in generale. In particolare:
- il dm 1 settembre 2021 rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte); inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato (Allegato 2);
- il dm 2 settembre 2021 definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;
- il dm 3 settembre 2021 introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica.
Successivamente, l’articolo 1 del decreto 15 settembre 2022 ha disposto la proroga di un anno, quindi al 25 settembre 2023 riguardante, esclusivamente, le sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 ossia in riferimento alla qualificazione dei tecnici manutentori.
Questo, in sintesi, il chiarimento principale fornito dai Vigili del Fuoco con la circolare n. 16579/2022 del 7 novembre 2022 a seguito della pubblicazione del decreto Controlli e la proroga di parte di esso mediante decreto 15 settembre 2022.
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Circolare VVF del 7 novembre 2022
Il documento in esame intende fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento di proroga, ossia il decreto 15 settembre 2022, a seguito di alcuni dubbi avanzati in merito.
Innanzitutto, la Direzione chiarisce che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori; confermata, invece, l’obbligatorietà (a partire dal 25 settembre) delle altre disposizioni stabiliti dal decreto Controlli.
Pertanto, a partire dalla data 25 settembre 2022 si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (stabiliti nell’Allegato I del decreto 1° settembre 2021) e dovrà, quindi, essere predisposto il registro dei controlli, obbligo in capo al datore di lavoro.
Proseguendo, la circolare sottolinea che, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale, possono essere riconosciuti validi i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Inoltre, sono in arrivo nuovi provvedimenti per la formazione dei manutentori. Con apposita nota, infatti, verranno chiarite le modalità di svolgimento della prova di esame; a partire dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori.
Decreto 1° settembre 2021: nuovi obblighi dal 25 settembre 2022
Il decreto Controlli, decreto 1° settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:
- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
L’art. 3 fa riferimento ai controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.
Inoltre, l’allegato I del decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Per ulteriori approfondimenti vedi articolo precedente: Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutti!
Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore! Per non sbagliare ed ottemperare al nuovo obbligo, ti consiglio il software che ti guida passo passo alla compilazione del registro antincendio. Gratis per 30 giorni, il programma consente di censire l’impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l’anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
La qualificazione dei tecnici manutentori, trattata nell’art. 4, dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono contenute nell’Allegato II del decreto.
Chi è e cosa fa il tecnico manutentore antincendio qualificato? Come si diventa tecnico manutentore antincendio qualificato? Per gli approfondimenti vai all’articolo: Il tecnico manutentore antincendio qualificato: compiti e responsabilità.
In allegato la circolare dei VVF.

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