Guida alla legge di Bilancio 2019: lezioni private, cedolare secca, detrazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito alla legge di Bilancio 2019: regime forfettario, cedolare secca sugli immobili commerciali, imposte sulle lezioni private
L’Agenzia delle Entrate con la maxi circolare n. 8/2019 ha cercato di dissipare alcuni dubbi dei contribuenti relativi ad alcune novità fiscali introdotte dalla legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019).
Tra i temi trattati:
- l’estensione del regime forfettario e le imposte sostitutive su professioni e lezioni private
- le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, rifacimento di giardini e acquisto di mobili
- la cedolare secca sugli affitti di immobili commerciali
- la nuova disciplina dell’ iper ammortamento e il Cloud computing
- la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche
- il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.
La circolare n. 8/E tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata; illustra anche le novità su credito d’imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.
L’Agenzia annuncia, inoltre, che talune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.
I chiarimenti sul regime forfettario e imposte sostitutive
Regime forfettario
Il paragrafo 1.1 della circolare n.8/2019 è dedicato all’estensione del regime forfettario introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
E’ da evidenziare che lo stesso giorno, il 10 aprile 2019, l’Agenzia ha emanato un’ulteriore circolare n. 9/2019, specificatamente dedicata al regime forfettario.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’applicazione del regime forfetario. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la previgente disciplina fissava tra i 25.000 e i 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.
Si precisa che anche il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
La legge di bilancio 2019 ha eliminato gli ulteriori requisiti in precedenza previsti per l’applicazione del regime forfetario riguardanti il costo del personale (le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, non dovevano essere complessivamente superiori a 5.000 euro lordi) e quello dei beni strumentali (il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non doveva superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro).
Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni
Il comma 17 della legge di bilancio 2019 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.
L’imposta sostitutiva, per la quale è prevista l’aliquota del 20%, può essere applicata, in luogo della tassazione progressiva per scaglioni, al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo; pertanto, poiché la determinazione del reddito è effettuata nei 15 modi ordinari, si applica il regime fiscale delle perdite disposto dall’art. 8 del TUIR.
Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni
Il comma 13 della legge di Bilancio 2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 15 %, salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
Le novità fiscali per i cittadini
Detrazioni fiscali
Si ricorda che il comma 67 della legge di Bilancio 2019 interviene sugli artt. 14 e 16 del dl n. 63/2013 disponendo la proroga per il 2019 delle detrazioni spettanti, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Inoltre, particolare attenzione è posta nella nuova circolare AE al Bonus verde; infatti anche per il 2019 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 36 % delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell’intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell’area a verde o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.
Infine, l’Agenzia fornisce delucidazioni sulle erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture (il cosiddetto “sport bonus”) e su quelle destinate agli interventi su edifici e terreni pubblici.
Cedolare secca affitti immobili commerciali
In merito alla cedolare secca sugli immobili commerciali C1 si ricorda che per usufruire del regime opzionale in questione, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Si rammenta che il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale, per il periodo di durata dell’opzione, esclude l’applicazione:
- dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato
- dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione
Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che quest’ultimo regime non si applica ai contratti conclusi nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Si ricorda che l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.
Gli incentivi agli investimenti e allo sviluppo delle imprese
Numerosi anche i chiarimenti sulle novità fiscali che mirano a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la loro trasformazione tecnologica e digitale in una logica 4.0.
Si va dall’aliquota agevolata del 15% applicabile agli utili reinvestiti in beni strumentali e nell’incremento dell’occupazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative e ancora alle novità in tema di iper ammortamento e Cloud computing.
Maggiori dettagli, inoltre, sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo e su quello per le spese di formazione per i propri dipendenti sui temi dell’Industria 4.0.
Il documento di prassi fornisce indicazioni anche sull’ampliamento della platea interessata all’interpello nuovi investimenti e sull’estensione dell’adempimento collaborativo alle società che partecipano a Gruppi Iva.
I chiarimenti su veicoli elettrici e registratori di cassa
Tra le misure incentivanti trattate dalla circolare, anche l’introduzione di una nuova detrazione fiscale per le spese documentate sostenute dal primo marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica e il credito d’imposta previsto per l’adeguamento tecnologico degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatorie a partire dal prossimo primo luglio per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro e per tutti dal primo gennaio 2020.
Clicca qui per scaricare la circolare AE n. 8/2019

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